((Art. 12 bis 
 
 
   Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa 
 
  1. All'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 21  febbraio  1991,
n. 52, le parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che
svolge l'attivita' di acquisto di crediti  da  soggetti  del  proprio
gruppo che non siano intermediari finanziari» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «o  un  soggetto,  costituito  in  forma  di  societa'  di
capitali, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti, vantati  nei
confronti di terzi, da soggetti del gruppo di  appartenenza  che  non
siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi  nei
confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme  restando  le
riserve di attivita' previste ai sensi del citato testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Riferimenti normativi: art. 10 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  1  della
          legge 21 febbraio 1991, n. 52  (Disciplina  della  cessione
          dei crediti di impresa),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. La  cessione  di
          crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla
          presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: 
                a) il cedente e' un imprenditore; 
                b) i crediti ceduti sorgono  da  contratti  stipulati
          dal cedente nell'esercizio dell'impresa; 
                c) il cessionario e' una  banca  o  un  intermediario
          finanziario disciplinato dal testo  unico  delle  leggi  in
          materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25
          comma 2, della legge 19  febbraio  1992,  n.  142,  il  cui
          oggetto  sociale  preveda  l'esercizio  dell'attivita'   di
          acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito  in
          forma di societa' di capitali, che  svolge  l'attivita'  di
          acquisto di crediti, vantati nei  confronti  di  terzi,  da
          soggetti  del  gruppo  di  appartenenza   che   non   siano
          intermediari finanziari oppure di crediti vantati da  terzi
          nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme
          restando le riserve di  attivita'  previste  ai  sensi  del
          citato testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia. 
              (Omissis).».