((Art. 12 bis Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa 1. All'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «o un soggetto, costituito in forma di societa' di capitali, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attivita' previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».))
Riferimenti normativi Riferimenti normativi: art. 10 - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente e' un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di societa' di capitali, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attivita' previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. (Omissis).».