Art. 13 Requisiti delle imprese beneficiarie 1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente titolo le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) risultano costituite da non meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le societa' cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del Codice civile; b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente; c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria; d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; e) possiedono una situazione di regolarita' contributiva; f) hanno titolo a ricevere aiuti «de minimis» secondo quanto disposto dal regolamento de minimis; g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007. 2. Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate - ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile - da soci controllanti, anche in via indiretta, imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero successivamente alla presentazione della stessa per un periodo non inferiore a ventiquattro (24) mesi, un'attivita' analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.