Art. 13 
 
 
                Requisiti delle imprese beneficiarie 
 
  1. Possono presentare domanda di ammissione  alle  agevolazioni  di
cui al presente titolo le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) risultano costituite da  non  meno  di  36  mesi  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione in  forma  societaria  di
capitali o di persone, ivi incluse le  societa'  cooperative  di  cui
all'art. 2511 e seguenti del Codice civile; 
  b) sono iscritte, alla data di  presentazione  della  domanda,  nel
registro delle imprese tenuto presso la  C.C.I.A.A.  territorialmente
competente; 
  c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti,  non
sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte  a
procedure di fallimento  o  di  concordato  preventivo,  liquidazione
coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o
straordinaria; 
  d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 
  e) possiedono una situazione di regolarita' contributiva; 
  f) hanno titolo  a  ricevere  aiuti  «de  minimis»  secondo  quanto
disposto dal regolamento de minimis; 
  g) hanno restituito agevolazioni  godute  per  le  quali  e'  stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero; 
  h)  non  rientrano  tra  le   imprese   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea di cui all'art.  4  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 23 maggio 2007. 
  2. Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate  -
ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile - da soci
controllanti, anche in via indiretta, imprese  che  abbiano  cessato,
nei dodici mesi precedenti la data  di  presentazione  della  domanda
ovvero successivamente alla presentazione della stessa per un periodo
non inferiore a ventiquattro (24) mesi, un'attivita' analoga a quella
cui si riferisce la domanda di agevolazione.