Art. 18 
 
 
                  Allievo ufficiale elettrotecnico 
 
  1. L'allievo  ufficiale  elettrotecnico  imbarca  in  attivita'  di
addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali elettrotecnici  a
bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari  o
superiore a 750 KW. 
  2.  L'allievo  ufficiale   elettrotecnico   possiede   i   seguenti
requisiti: 
    a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare  di  prima
categoria; 
    b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta'; 
    c)  essere  in  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria
quinquennale ad indirizzo elettrico  ed  elettronico  e/o  meccanica,
meccatronica ed energia, ovvero di un diploma di scuola secondaria di
II  ciclo  dell'istituto  tecnico  indirizzo  trasporti  e  logistica
opzioni conduzione apparati e impianti  marittimi,  che  fornisce  le
conoscenze di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW,  riconosciuto
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d)   aver   frequentato,   con   esito   favorevole,   il   corso
dell'addestramento  di  base  (basic  training)   e   il   corso   di
addestramento di security per i lavoratori marittimi e il corso della
familiarizzazione   alla   security   per   l'equipaggio    (security
awareness). 
  3.   L'allievo   ufficiale   elettrotecnico   riceve   al   momento
dell'imbarco  dalla  compagnia  di   navigazione   un   libretto   di
addestramento conforme  alle  disposizioni  impartite  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola  III/6  della
Convenzione STCW e della sezione A-III/6 del codice STCW.