Art. 18 Allievo ufficiale elettrotecnico 1. L'allievo ufficiale elettrotecnico imbarca in attivita' di addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali elettrotecnici a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 KW. 2. L'allievo ufficiale elettrotecnico possiede i seguenti requisiti: a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta'; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso dell'addestramento di base (basic training) e il corso di addestramento di security per i lavoratori marittimi e il corso della familiarizzazione alla security per l'equipaggio (security awareness). 3. L'allievo ufficiale elettrotecnico riceve al momento dell'imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la regola III/6 della Convenzione STCW e della sezione A-III/6 del codice STCW.