Art. 20 Comune di guardia in macchina 1. Il comune di guardia in macchina prende parte al servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 KW. 2. Per conseguire il certificato di comune di guardia in macchina occorrono i seguenti requisiti: a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta'; c) essere in regola con l'obbligo scolastico; d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attivita' di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco; e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW, a livello di supporto.