Art. 20 
 
 
                    Comune di guardia in macchina 
 
  1. Il comune di guardia in macchina prende  parte  al  servizio  di
guardia in macchina, a livello di supporto,  in  un  locale  apparato
motore presidiato o periodicamente non presidiato, a  bordo  di  navi
aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione  pari
o superiore a 750 KW. 
  2. Per conseguire il certificato di comune di guardia  in  macchina
occorrono i seguenti requisiti: 
    a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare  di  prima
categoria; 
    b) aver compiuto il diciottesimo anno di eta'; 
    c) essere in regola con l'obbligo scolastico; 
    d) aver effettuato  sei  mesi  di  navigazione  in  attivita'  di
addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di  guardia  in
macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice  STCW  a  livello  di
supporto, sotto la supervisione del direttore di  macchina  o  di  un
ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale addestramento  deve
risultare dal libretto di addestramento  conforme  alle  disposizioni
impartite  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
rilasciato dalla  compagnia  di  navigazione  al  momento  del  primo
imbarco; 
    e)  aver  frequentato,  con  esito   favorevole,   i   corsi   di
addestramento di  base  (basic  training)  presso  istituti,  enti  o
societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; 
    f)  aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  un  esame  teorico
pratico, dopo il completamento del periodo  di  navigazione  previsto
alla lettera  d),  sul  possesso  delle  conoscenze  e  capacita'  di
eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia in macchina di
cui alla sezione A-III/4 del codice STCW, a livello di supporto.