Art. 21 Marittimo abilitato di macchina 1. Il marittimo abilitato di macchina prende parte al servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 KW. 2. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato di macchina occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di comune di guardia in macchina; b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualita' di comune di guardia di coperta in macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; c) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera b), sul possesso delle competenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni del marittimo abilitato di macchina di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW, a livello di supporto.