Art. 21 
 
 
                   Marittimo abilitato di macchina 
 
  1. Il marittimo abilitato di macchina prende parte al  servizio  di
guardia in macchina, a livello di supporto,  in  un  locale  apparato
motore presidiato o periodicamente non presidiato, a  bordo  di  navi
aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione  pari
o superiore a 750 KW. 
  2. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato di macchina
occorrono i seguenti requisiti: 
    a) essere in possesso del certificato di  comune  di  guardia  in
macchina; 
    b) aver effettuato dodici mesi  di  navigazione  in  qualita'  di
comune di guardia di  coperta  in  macchina  su  navi  soggette  alle
disposizioni della Convenzione STCW; 
    c) avere  sostenuto,  con  esito  favorevole,  un  esame  teorico
pratico, dopo il completamento del periodo  di  navigazione  previsto
alla lettera  b),  sul  possesso  delle  competenze  e  capacita'  di
eseguire i compiti e le mansioni del marittimo abilitato di  macchina
di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW, a livello di supporto.