Art. 22 
 
Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi
  della sentenza di condanna della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
  europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura  di  infrazione
  comunitaria n.  2003/2077.  Disposizioni  per  gli  interventi  dei
  commissari straordinari ai  sensi  della  direttiva  91/271/CEE  in
  materia di trattamento delle acque reflue urbane 
 
  1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per  la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza  di  condanna
della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  2  dicembre  2014
relativa alla procedura di infrazione comunitaria (( n. 2003/2077 )),
tutte le risorse finanziarie statali destinate, a  qualsiasi  titolo,
alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di
condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ancorche' gia' trasferite  alle  amministrazioni  locali  e
regionali o a contabilita' speciali, sono  revocate  e  assegnate  al
commissario  straordinario  nominato  ai  sensi   del   comma   2-bis
dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  su  specifico
conto   di   contabilita'   speciale,   intestato   al    Commissario
straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare trasferisce sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 le
risorse disponibili del Piano  straordinario -  sezione  attuativa  e
sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni destinatarie  delle  risorse  CIPE  di  cui  alla
delibera n. 60/2012 nonche' quelle destinatarie  dei  fondi  ordinari
MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia  e  Campo  sportivo  Augusta),
gia' trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle  sulla
contabilita' speciale intestata al commissario straordinario. 
  4. Le somme trasferite sulla contabilita' speciale sono destinate a
finanziare la realizzazione degli  interventi  di  adeguamento  delle
discariche abusive oggetto di commissariamento  ai  sensi  del  comma
2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e,  in
ragione  di  tale  finalita',  decadono  gli  eventuali  vincoli   di
destinazione esistenti su tali somme. 
  5.  Entro  il  30  settembre  2016,  il  commissario  straordinario
fornisce  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica  ((  e  alle   Commissioni   parlamentari   competenti   ))
informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione  della
presente disposizione sulla contabilita' speciale di cui al comma 1. 
  6. Il  commissario  straordinario  comunica  ((  semestralmente  al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del  mare  nonche'  alle  Commissioni
parlamentari  competenti  ))  l'importo  delle  risorse   finanziarie
impegnate per la messa a norma delle discariche abusive  ai  fini  di
cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24  dicembre  2012,  n.
234(( , e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento
dei lavori concernenti la  messa  a  norma  di  tutte  le  discariche
abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1. )) 
  7. Le amministrazioni locali e regionali possono  contribuire  alle
attivita' di messa a  norma  delle  discariche  abusive  con  proprie
risorse  previa  sottoscrizione  di  specifici   accordi   ai   sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con   il
commissario straordinario. La  sottoscrizione  di  tali  accordi  non
preclude   l'esercizio   del   potere    di    rivalsa    da    parte
dell'amministrazione statale. 
  (( 7-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
alle bonifiche nei siti non oggetto  della  procedura  di  infrazione
comunitaria n. 2003/2077»; 
  b) al secondo periodo: 
  1)  dopo  le  parole:  «dell'11  luglio  2012,»  sono  inserite  le
seguenti: «e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012,  n.  87/2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012,»; 
  2) le parole da: «destinate  ad  interventi»  fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinate ad interventi  nel
settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti  non
oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per  i
quali, alla data del 30  giugno  2016,  non  risultino  essere  stati
ancora assunti atti giuridicamente vincolanti»; 
  c) al terzo periodo, le parole: «della stessa delibera del CIPE  n.
60/2012 e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle  stesse  delibere
del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonche'»; 
  d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi. 
  7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, al fine di  garantire  la  massima  conoscenza  degli  atti
conseguenti alla procedura di  infrazione  comunitaria  n.  2003/2077
ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio
sito  internet  istituzionale  un'apposita  sezione  con  il  titolo:
«Discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni: 
  a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna  ovvero
l'elenco  aggiornato  semestralmente  dalla  Commissione  europea   e
inviato al Governo italiano; 
  b) l'ammontare della multa  forfetaria  e  delle  multe  semestrali
comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano; 
  c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma  9-bis
dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle
amministrazioni responsabili delle violazioni che  hanno  determinato
le sentenze di condanna; 
  d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre  successivo
alla sentenza; 
  e) le risorse finanziarie  impegnate  per  ogni  discarica  abusiva
oggetto  della  sentenza,  in  quanto  utilizzate   dal   commissario
straordinario di cui al presente articolo. 
  7-quater. Le informazioni di cui al  comma  7-ter  sono  aggiornate
almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto e sono riportate nei  siti  internet
istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono  ubicate
le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea. )) 
  8. All'articolo 7 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano
la realizzazione degli interventi  con  le  risorse  destinate  dalla
delibera CIPE n. 60/2012  alla  depurazione  delle  acque,  procedono
senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza  pubblica,
di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  prescindendo
comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e  dell'esito  delle
stesse informano il  competente  Dipartimento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. 
  7-ter. Le contabilita' speciali da essi  detenute  sono  alimentate
direttamente, per la  quota  coperta  con  le  risorse  di  cui  alla
predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per  cento  del  quadro
economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari,
e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino
al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto
degli  interventi  affidati  e  di  verificare  la   coerenza   delle
dichiarazioni rese, i commissari hanno  l'obbligo  di  aggiornare  la
banca dati unitaria del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   di   cui
all'articolo 1, comma 703 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare  n.  18  del  30
aprile 2015 del medesimo Ministero.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21  maggio
          1991, concernente il trattamento delle acque reflue  urbane
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  L  135  del
          30/05/1991. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   2-bis
          dell'articolo 41 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234
          (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia   alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea): 
              "Art. 41 Poteri sostitutivi dello Stato 
              1. - 2. (Omissis) 
              2-bis. Nel caso di violazione della  normativa  europea
          accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
          europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
          Repubblica  italiana,  ove   per   provvedere   ai   dovuti
          adempimenti si renda necessario procedere  all'adozione  di
          una molteplicita' di atti  anche  collegati  tra  loro,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  competente  per   materia,   sentiti   gli   enti
          inadempienti, assegna a questi ultimi termini  congrui  per
          l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti  necessari.
          Decorso inutilmente anche uno  solo  di  tali  termini,  il
          Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del
          Ministro competente per  materia,  adotta  i  provvedimenti
          necessari,  anche  normativi,  ovvero  nomina  un  apposito
          commissario. Alla riunione del Consiglio  dei  ministri  e'
          invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
          interessata al provvedimento. Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  anche  agli   inadempimenti
          conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore  alla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione  che
          si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche  di
          cui al primo periodo. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 10 del
          decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.
          367 (Regolamento recante  semplificazione  e  accelerazione
          delle procedure di spesa e contabili): 
              "8. Programmi comuni fra piu' amministrazioni. 
              1.  Ove,  per  la  realizzazione  di  programmi  o   di
          interventi di comune interesse, siano stipulati,  ai  sensi
          della  legge  7  agosto  1990  n.   241   ,   accordi   fra
          amministrazioni dello Stato, nonche' fra  queste  ed  altre
          amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti
          in  regime  privatistico,  possono  essere  disposte,   per
          l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o  piu'
          aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio,
          a favore di un  unico  funzionario  delegato,  titolare  di
          pubbliche  funzioni  ancorche'  non   dipendente   statale,
          responsabile  dell'attuazione   del   programma   o   degli
          interventi.  Analogamente  provvedono,  nei  confronti  del
          medesimo funzionario, le  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi pubblici  partecipanti  all'accordo,  secondo  le
          procedure dei rispettivi ordinamenti. 
              2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello  Stato,
          gli ordini di accreditamento di  cui  al  comma  1  possono
          essere emessi in deroga ai limiti di somma  previsti  dalla
          legge e dal  regolamento  di  contabilita'  generale  dello
          Stato. Ai predetti  ordini  di  accreditamento  si  applica
          l'articolo 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio  1924,
          n. 827. Gli ordini di accreditamento relativi  a  spese  in
          conto capitale, non estinti al  termine  dell'esercizio  in
          cui  sono  stati   emessi,   possono   essere   trasportati
          all'esercizio successivo. 
              3. Gli  accordi  di  cui  al  comma  1  individuano  il
          funzionario   responsabile,   al   quale   debbono   essere
          accreditate le somme, e  determinano  la  durata  tassativa
          dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il  servizio  di
          controllo interno cui e' demandata, ai sensi  dell'articolo
          20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.  29
          e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del
          programma e dei risultati della gestione.  Il  servizio  di
          controllo interno  redige  una  relazione  da  allegare  al
          rendiconto annuale di cui al comma 4. 
              4. I fondi accreditati al  funzionario  delegato  danno
          luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario
          delegato    presenta    il    rendiconto    annuale    alle
          amministrazioni,    enti    ed    organismi    partecipanti
          all'accordo. Si applicano le procedure  contrattuali  e  di
          gestione, nonche', in quanto compatibili, le  modalita'  di
          presentazione dei rendiconti amministrativi dei  funzionari
          delegati, previste dai regi decreti 18  novembre  1923,  n.
          2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e
          integrazioni. 
              5. (abrogato) 
              6. Le procedure previste dal presente articolo  possono
          essere adottate anche  per  l'attuazione,  da  parte  delle
          amministrazioni  dello  Stato,   dei   programmi   previsti
          dall'articolo 14 della legge 11  febbraio  1994  n.  109  ,
          «Legge quadro in materia di lavori pubblici». 
              "10. Contabilita' speciali. 
              1. Il versamento di fondi del bilancio dello  Stato  su
          contabilita'  speciali,  in  deroga   a   quanto   previsto
          dall'art. 585, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n.  827  ,
          puo' essere autorizzato, anche in mancanza  di  particolari
          disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei
          casi in cui si debbano accreditare  a  funzionari  delegati
          fondi,  destinati  a  specifici  interventi,  programmi   e
          progetti, stanziati in diversi  capitoli  di  bilancio  del
          medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i
          programmi e i progetti devono essere stabiliti con  decreto
          del ministro competente, ai sensi dell'articolo  14,  comma
          1,  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29  e   successive
          modificazioni. Il decreto indica la  legge  di  spesa  e  i
          capitoli  di  bilancio   interessati,   la   durata   degli
          interventi, dei programmi o dei progetti  e  l'entita'  dei
          relativi finanziamenti. 
              2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che,  su
          proposta  dell'amministrazione  interessata,  autorizza  il
          versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce
          la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto  e'
          comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte
          dei conti contestualmente alla sua emanazione. 
              3. La disposizione di cui al primo periodo del comma  2
          non  si  applica  alle   contabilita'   speciali   operanti
          nell'ambito del Ministero dell'interno. 
              4. Ove non diversamente stabilito  da  altre  norme,  i
          funzionari titolari di contabilita' speciali  istituite  ai
          sensi del comma 1 rendono  il  conto  amministrativo  della
          gestione nei termini e con le  modalita'  previsti  per  la
          presentazione dei rendiconti delle contabilita' di  cui  al
          comma 3. 
              5. Le contabilita' speciali di  cui  all'art.  585  del
          R.D. 23 maggio 1924, n.  827,  comunque  costituite  presso
          sezioni di tesoreria, sono  estinte  previa  autorizzazione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando
          sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione  e  non
          siano state  effettuate  ulteriori  transazioni.  Le  somme
          eventualmente giacenti sono versate in  conto  entrata  del
          tesoro e possono essere  riassegnate  alle  amministrazioni
          interessate  su  loro  richiesta.  Dell'estinzione  e   del
          versamento  viene  data  comunicazione  al  titolare  della
          contabilita' speciale." 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   113
          dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              " 113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore della
          contaminazione e del proprietario delle aree in conformita'
          alle leggi vigenti e fatto salvo il  dovere  dell'autorita'
          competente  di  procedere  alla  ripetizione  delle   spese
          sostenute per gli interventi di caratterizzazione  e  messa
          in sicurezza,  nonche'  per  gli  ulteriori  interventi  di
          bonifica e riparazione del danno ambientale nelle  forme  e
          nei modi previsti dalla legge, nello  stato  di  previsione
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare e' istituito un apposito fondo con  una  dotazione
          di 30 milioni di euro per ciascuno degli  esercizi  2014  e
          2015, per il finanziamento di  un  piano  straordinario  di
          bonifica  delle  discariche   abusive   individuate   dalle
          competenti autorita' statali in relazione alla procedura di
          infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano  di  cui  al
          presente  comma,  approvato  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          preceduto da uno o piu' accordi di programma con  gli  enti
          territoriali e locali interessati, individua gli interventi
          necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita'  di
          erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento  degli
          interventi  medesimi,  che  devono  corrispondere  ad   una
          percentuale  non  inferiore  al  20  per  cento  del  costo
          complessivo dell'intervento. Il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di
          rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti  di
          responsabili dell'inquinamento e di proprietari  dei  siti,
          ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.  Gli  interventi
          di cui al presente  comma  sono  monitorati  ai  sensi  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229." 
              - La Delibera CIPE n. 60 del  30  aprile  2012  recante
          "Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  -  Programmazione
          regionale.  Assegnazione  di  risorse   a   interventi   di
          rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei  settori
          ambientali della depurazione delle acque e  della  bonifica
          di discariche.(Deliberazione  n.  60/2012)"  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   9-bis
          dell'articolo 43 della citata legge n. 234 del 2012: 
              "Art. 43 Diritto di rivalsa dello Stato  nei  confronti
          di  regioni  o  di  altri  enti  pubblici  responsabili  di
          violazioni del diritto dell'Unione europea 
              1. - 9. (Omissis) 
              9-bis.  Ai  fini  della  tempestiva  esecuzione   delle
          sentenze  di  condanna  rese  dalla  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2
          e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al
          pagamento degli oneri finanziari derivanti  dalle  predette
          sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo
          41-bis, comma 1, della presente legge, nel  limite  massimo
          di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100  milioni  di
          euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti
          effettuati, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          attiva  il  procedimento  di   rivalsa   a   carico   delle
          amministrazioni responsabili  delle  violazioni  che  hanno
          determinato   le   sentenze   di   condanna,   anche    con
          compensazione con i trasferimenti da  effettuare  da  parte
          dello Stato in favore delle amministrazioni stesse. 
              (Omissis)" 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  15  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              "Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni 
              1.  Anche  al   di   fuori   delle   ipotesi   previste
          dall'articolo  14,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
          sempre concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
          svolgimento in collaborazione  di  attivita'  di  interesse
          comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto-legge  n.  133  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  7  Norme  in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni di esondazione e alluvione 
              1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
          "Norme in materia ambientale" sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a)  nella  Parte  III,  ovunque  ricorrano,  le  parole
          "l'Autorita'  d'ambito"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "l'ente di governo dell'ambito" e le parole  "le  Autorita'
          d'ambito" sono sostituite  dalle  seguenti:  "gli  enti  di
          governo dell'ambito"; 
              b)  all'articolo  147  sono   apportate   le   seguenti
          modifiche: 
              1) al comma  1  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti  di
          governo dell'ambito  provvedono,  con  delibera,  entro  il
          termine  perentorio   del   31   dicembre   2014.   Decorso
          inutilmente tale termine  si  applica  l'articolo  8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti  nel
          medesimo  ambito  ottimale  partecipano   obbligatoriamente
          all'ente  di   governo   dell'ambito,   individuato   dalla
          competente  regione   per   ciascun   ambito   territoriale
          ottimale,  al  quale  e'   trasferito   l'esercizio   delle
          competenze ad essi spettanti in materia di  gestione  delle
          risorse  idriche,  ivi  compresa  la  programmazione  delle
          infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»; 
              2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Qualora gli enti  locali  non  aderiscano  agli
          enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del  comma
          1 entro il termine fissato dalle regioni e  dalle  province
          autonome e,  comunque,  non  oltre  sessanta  giorni  dalla
          delibera di individuazione,  il  Presidente  della  regione
          esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
          ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le
          relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si  applica
          quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172,
          comma 4.»; 
              3) al comma  2,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: «b) unicita' della gestione»; 
              4) dopo il comma 2 e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.
          Qualora  l'ambito  territoriale   ottimale   coincida   con
          l'intero territorio regionale, ove si renda  necessario  al
          fine di conseguire una maggiore  efficienza  gestionale  ed
          una  migliore  qualita'   del   servizio   all'utenza,   e'
          consentito l'affidamento del servizio idrico  integrato  in
          ambiti territoriali  comunque  non  inferiori  agli  ambiti
          territoriali corrispondenti alle  province  o  alle  citta'
          metropolitane. Sono fatte salve le  gestioni  del  servizio
          idrico in forma autonoma esistenti nei comuni  montani  con
          popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite  ai  sensi
          del comma 5 dell'articolo 148.»; 
              b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo  periodo  e'
          sostituito dal seguente:  «Il  programma  degli  interventi
          individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove
          opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento
          di   infrastrutture   gia'   esistenti,    necessarie    al
          raggiungimento  almeno  dei  livelli  minimi  di  servizio,
          nonche'  al  soddisfacimento  della   complessiva   domanda
          dell'utenza, tenuto conto di quella  collocata  nelle  zone
          montane o con minore densita' di popolazione.»; 
              c) l'articolo 150 e' abrogato; 
              d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
              "Articolo 149-bis (Affidamento del servizio). 
              1. L'ente di  governo  dell'ambito,  nel  rispetto  del
          piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del  principio  di
          unicita' della gestione  per  ciascun  ambito  territoriale
          ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
          dall'ordinamento  europeo  provvedendo,   conseguentemente,
          all'affidamento del servizio nel rispetto  della  normativa
          nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
          locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto
          puo'  avvenire  a  favore  di  societa'  in  possesso   dei
          requisiti  prescritti  dall'ordinamento  europeo   per   la
          gestione   in   house,   partecipate    esclusivamente    e
          direttamente   da   enti   locali   compresi    nell'ambito
          territoriale ottimale. 
              2. Alla successiva scadenza della gestione  di  ambito,
          al  fine  di  assicurare  l'efficienza,  l'efficacia  e  la
          continuita'  del  servizio  idrico  integrato,  l'ente   di
          governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore  unico
          di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di  scadenza
          dell'affidamento previgente. 
              Il soggetto affidatario  gestisce  il  servizio  idrico
          integrato  su  tutto  il  territorio  degli   enti   locali
          ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 
              2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu'  conveniente
          e  completa  e  di  evitare  contenziosi  tra  i   soggetti
          interessati, le procedure di  gara  per  l'affidamento  del
          servizio includono  appositi  capitolati  con  la  puntuale
          indicazione delle opere  che  il  gestore  incaricato  deve
          realizzare durante la gestione del servizio. 
              2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito
          dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre  2001,
          n. 448, e' soppresso.»; 
              e)  all'articolo  151  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Il
          rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed  il  soggetto
          gestore del servizio idrico integrato e'  regolato  da  una
          convenzione predisposta dall'ente  di  governo  dell'ambito
          sulla   base   delle   convenzioni   tipo,   con   relativi
          disciplinari,   adottate   dall'Autorita'   per   l'energia
          elettrica, il gas ed  il  sistema  idrico  in  relazione  a
          quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214."; 
              2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:  "A
          tal fine, le convenzioni tipo, con  relativi  disciplinari,
          devono prevedere in particolare:"; 
              3) (soppresso) 
              3-bis) al comma 2, dopo la lettera b)  e'  inserita  la
          seguente: 
              «b-bis) le opere da realizzare durante la gestione  del
          servizio come individuate dal bando di gara»; 
              4) al comma 2, lettera c), dopo le  parole:  "l'obbligo
          del raggiungimento", sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  gli
          strumenti per assicurare il mantenimento"; 
              5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in  fine,  le
          seguenti parole: ", nonche' la disciplina delle conseguenze
          derivanti    dalla    eventuale    cessazione    anticipata
          dell'affidamento, anche tenendo conto delle  previsioni  di
          cui agli articoli 143 e  158  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, ed i criteri e  le  modalita'  per  la
          valutazione   del   valore   residuo   degli   investimenti
          realizzati dal gestore uscente"; 
              6) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  "3.  Sulla
          base della convenzione  tipo  di  cui  al  comma  1  o,  in
          mancanza di questa, sulla  base  della  normativa  vigente,
          l'ente di governo  dell'ambito  predispone  uno  schema  di
          convenzione  con  relativo  disciplinare,  da  allegare  ai
          capitolati  della  procedura  di   gara.   Le   convenzioni
          esistenti  devono  essere  integrate  in  conformita'  alle
          previsioni  di  cui  al  comma  2,  secondo  le   modalita'
          stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
          il sistema idrico"; 
              7) il comma 7 e' abrogato; 
              f)  all'articolo  153  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) al comma  1  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: "Gli enti locali  proprietari  provvedono  in  tal
          senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   salvo
          eventuali quote residue di ammortamento relative  anche  ad
          interventi  di   manutenzione.   Nelle   ipotesi   di   cui
          all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono  alla
          data di decorrenza  dell'affidamento  del  servizio  idrico
          integrato. Qualora gli enti locali non provvedano  entro  i
          termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4,
          dell'articolo   172.   La   violazione    della    presente
          disposizione comporta responsabilita' erariale."; 
              2) al  comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Il gestore e' tenuto a subentrare nelle  garanzie
          e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento
          in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere  al  gestore
          uscente un valore di rimborso definito  secondo  i  criteri
          stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e
          il sistema idrico."; 
              g)  all'articolo  156  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) al comma 1  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: ", in base a quanto  stabilito  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."; 
              2)  al  comma  2  le  parole:  "della   regione"   sono
          sostituite dalle seguenti:  "dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica, il gas ed il sistema idrico"; 
              h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente: 
              "Articolo 158-bis)  (Approvazione  dei  progetti  degli
          interventi e individuazione dell'autorita' espropriante) 
              1. I progetti definitivi delle opere, degli  interventi
          previsti nei  piani  di  investimenti  compresi  nei  piani
          d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono
          approvati dagli enti  di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del  13  agosto
          2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di
          apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli  14
          e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.  La  medesima
          procedura si applica per  le  modifiche  sostanziali  delle
          medesime opere, interventi ed impianti. 
              2.  L'approvazione  di  cui   al   comma   1   comporta
          dichiarazione di pubblica  utilita'  e  costituisce  titolo
          abilitativo e, ove  occorra,  variante  agli  strumenti  di
          pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i  piani
          paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca  variante
          agli   strumenti   di    pianificazione    urbanistica    e
          territoriale, tale variante deve essere coordinata  con  il
          piano  di  protezione  civile   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992,  n.
          225. 
              3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali
          ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita'
          espropriante per la realizzazione degli interventi  di  cui
          al presente articolo. 
              L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i
          propri poteri espropriativi al gestore del servizio  idrico
          integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del
          servizio i cui estremi sono specificati in  ogni  atto  del
          procedimento espropriativo."; 
              i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5  sono  sostituiti
          dai seguenti: 
              "1. Gli enti di governo degli ambiti  che  non  abbiano
          gia' provveduto alla redazione del Piano  d'Ambito  di  cui
          all'articolo 149, ovvero non abbiano  scelto  la  forma  di
          gestione ed  avviato  la  procedura  di  affidamento,  sono
          tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre  2015,
          ad   adottare   i   predetti    provvedimenti    disponendo
          l'affidamento  del  servizio  al  gestore  unico   con   la
          conseguente decadenza degli affidamenti non  conformi  alla
          disciplina pro tempore vigente. 
              2. Al fine di garantire il rispetto  del  principio  di
          unicita'    della    gestione    all'interno    dell'ambito
          territoriale  ottimale,  il  gestore  del  servizio  idrico
          integrato subentra, alla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione,  agli  ulteriori  soggetti  operanti
          all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti
          soggetti gestiscano il servizio in base ad  un  affidamento
          assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente
          e non dichiarato cessato ex lege, il gestore  del  servizio
          idrico integrato subentra alla data  di  scadenza  prevista
          nel contratto di servizio o negli altri atti  che  regolano
          il rapporto. 
              3. In sede di prima applicazione, al fine di  garantire
          il conseguimento del principio di unicita'  della  gestione
          all'interno dell'ambito territoriale  ottimale,  l'ente  di
          governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e
          fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento  al
          gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla
          scadenza di  una  o  piu'  gestioni  esistenti  nell'ambito
          territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo  periodo,
          il cui bacino complessivo affidato sia almeno  pari  al  25
          per   cento   della   popolazione   ricadente   nell'ambito
          territoriale ottimale  di  riferimento.  Il  gestore  unico
          cosi' individuato  subentra  agli  ulteriori  soggetti  che
          gestiscano il servizio in base ad un affidamento  assentito
          in conformita' alla normativa pro  tempore  vigente  e  non
          dichiarato cessato ex lege alla data di  scadenza  prevista
          nel contratto di servizio o negli altri atti  che  regolano
          il rapporto. Al fine di addivenire, nel  piu'  breve  tempo
          possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di
          ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale  di
          cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della
          normativa vigente, alla scadenza delle  gestioni  esistenti
          nell'ambito territoriale tra quelle  di  cui  al  comma  2,
          ultimo   periodo,   i    cui    bacini    affidati    siano
          complessivamente  inferiori   al   25   per   cento   della
          popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale  di
          riferimento, dispone l'affidamento  del  relativo  servizio
          per  una  durata  in  ogni  caso  non  superiore  a  quella
          necessaria al raggiungimento di detta  soglia,  ovvero  per
          una  durata  non  superiore  alla  durata   residua   delle
          menzionate  gestioni  esistenti,  la   cui   scadenza   sia
          cronologicamente antecedente alle altre, ed il  cui  bacino
          affidato,  sommato  a  quello  delle  gestioni  oggetto  di
          affidamento,  sia  almeno  pari  al  25  per  cento   della
          popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale  di
          riferimento. 
              3-bis.  Entro  il  31  dicembre  2014  e,  negli   anni
          successivi, entro il 30 giugno e il  31  dicembre  di  ogni
          anno, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico  presenta  alle  Camere  una  relazione  sul
          rispetto   delle   prescrizioni   stabilite   dal   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: 
              a) a carico delle regioni, per  la  costituzione  degli
          enti di governo dell'ambito; 
              b) a carico degli  enti  di  governo  dell'ambito,  per
          l'affidamento del servizio idrico integrato; 
              c) a  carico  degli  enti  locali,  in  relazione  alla
          partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito
          all'affidamento  in  concessione   d'uso   gratuito   delle
          infrastrutture del servizio  idrico  integrato  ai  gestori
          affidatari del servizio. 
              4. Qualora l'ente di governo dell'ambito  non  provveda
          nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2
          e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti  dalla
          legge,  il  Presidente  della  regione  esercita,   dandone
          comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  all'Autorita'  per   l'energia
          elettrica,  il  gas  e  il   sistema   idrico,   i   poteri
          sostitutivi, ponendo le relative spese a  carico  dell'ente
          inadempiente,  determinando   le   scadenze   dei   singoli
          adempimenti procedimentali e avviando entro  trenta  giorni
          le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costi  di
          funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in  tariffa
          sono posti pari  a  zero  per  tutta  la  durata  temporale
          dell'esercizio   dei   poteri   sostitutivi.   Qualora   il
          Presidente della regione non  provveda  nei  termini  cosi'
          stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed
          il  sistema  idrico,  entro  i  successivi  trenta  giorni,
          segnala l'inadempienza  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri che nomina un commissario ad acta,  le  cui  spese
          sono a carico dell'ente inadempiente. La  violazione  della
          presente disposizione comporta responsabilita' erariale. 
              5. Alla scadenza del periodo  di  affidamento,  o  alla
          anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i  beni
          e gli impianti del gestore  uscente  relativi  al  servizio
          idrico  integrato  sono  trasferiti  direttamente  all'ente
          locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  le   modalita'
          previsti dalla convenzione."; 
              l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
          parole: «oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento  di
          interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture  ad  essi
          connesse,  finalizzati   all'adempimento   degli   obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
          ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
          alla dismissione». 
              2. A  partire  dalla  programmazione  2015  le  risorse
          destinate al finanziamento degli interventi in  materia  di
          mitigazione  del  rischio  idrogeologico  sono   utilizzate
          tramite accordo di  programma  sottoscritto  dalla  Regione
          interessata e dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, che definisce altresi' la  quota
          di   cofinanziamento   regionale.   Gli   interventi   sono
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare.  Le   risorse   sono
          prioritariamente  destinate  agli   interventi   integrati,
          finalizzati sia  alla  mitigazione  del  rischio  sia  alla
          tutela   e   al   recupero   degli   ecosistemi   e   della
          biodiversita', ovvero che  integrino  gli  obiettivi  della
          direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro
          per l'azione comunitaria  in  materia  di  acque,  e  della
          direttiva  2007/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
          alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare,  gli
          interventi sul reticolo  idrografico  non  devono  alterare
          ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi  d'acqua,
          bensi' tendere ovunque  possibile  a  ripristinarlo,  sulla
          base di adeguati  bilanci  del  trasporto  solido  a  scala
          spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di  interventi
          integrati,  in  grado  di  garantire   contestualmente   la
          riduzione del  rischio  idrogeologico  e  il  miglioramento
          dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la  tutela  degli
          ecosistemi e della biodiversita',  in  ciascun  accordo  di
          programma deve essere destinata una percentuale minima  del
          20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi  assume
          priorita'   la   delocalizzazione   di   edifici    e    di
          infrastrutture potenzialmente pericolosi  per  la  pubblica
          incolumita'. L'attuazione degli  interventi  e'  assicurata
          dal Presidente della Regione in qualita' di Commissario  di
          Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti,  le
          modalita', la contabilita'  speciale  e  i  poteri  di  cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto  superiore
          per la protezione e la ricerca ambientale  (ISPRA),  previo
          parere    favorevole    dell'Autorita'     di     distretto
          territorialmente competente, provvede  alla  revoca,  anche
          parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri
          enti  con  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  del
          decreto-legge  11  giugno  1998,  n.  180,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,  n.  267,  con  i
          decreti ministeriali ex articolo 16 della legge  31  luglio
          2002, n. 179, nonche' con i decreti  ministeriali  adottati
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  432,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2,  commi  321,  331,
          332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  il  decreto
          ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma  10,
          del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con  i
          decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2  del
          decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la
          realizzazione di  interventi  di  mitigazione  del  rischio
          idrogeologico per i quali alla data del 30  settembre  2014
          non e' stato pubblicato il bando di gara  o  non  e'  stato
          disposto  l'affidamento  dei  lavori,   nonche'   per   gli
          interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette.
          L'ISPRA assicura l'espletamento  degli  accertamenti  ed  i
          sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre
          2014.  Le  risorse  rivenienti   dalle   suddette   revoche
          confluiscono in un  apposito  fondo,  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, e sono  riassegnate  per  la  medesima  finalita'  di
          mitigazione del rischio idrogeologico secondo i  criteri  e
          le modalita' di finanziamento degli interventi definiti con
          il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
          al comma 11 dell'articolo 10 del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 116. 
              4. Per le  attivita'  di  progettazione  ed  esecuzione
          degli interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
          di cui agli accordi di programma stipulati con  le  Regioni
          ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  240,  della  legge  23
          dicembre  2009,  n.  191,  i  Presidenti   delle   Regioni,
          nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  possono
          richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
          per  la  disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  tutti  i
          soggetti pubblici e privati, nel rispetto  delle  procedure
          ad evidenza  pubblica  prescritte  dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  ivi  comprese
          societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali  dello
          Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso  i
          Ministeri competenti che esercitano  il  controllo  analogo
          sulle  rispettive  societa',  ai  sensi  della   disciplina
          nazionale ed europea. 
              5. I Presidenti delle Regioni, per  le  occupazioni  di
          urgenza e per le espropriazioni delle aree  occorrenti  per
          l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di  cui
          al comma 4, emanato il relativo  decreto,  provvedono  alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  delle   Regioni   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento. 
              6. Al fine di garantire l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei
          servizi  idrici,   e'   istituito   presso   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          apposito Fondo destinato al finanziamento degli  interventi
          relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non
          oggetto  della  procedura  di  infrazione  comunitaria   n.
          2003/2077. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca  delle
          risorse  gia'  stanziate  dalla   delibera   del   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30
          aprile  2012,  n.  60/2012,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, e della delibera  del
          CIPE del  3  agosto  2012,  n.  87/2012,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad
          interventi nel settore  della  depurazione  delle  acque  e
          delle bonifiche nei siti non  oggetto  della  procedura  di
          infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla  data
          del 30 giugno  2016,  non  risultino  essere  stati  ancora
          assunti atti  giuridicamente  vincolanti.  Per  quanto  non
          diversamente previsto dal presente comma, restano ferme  le
          previsioni, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e  n.
          87/2012 nonche' della delibera del CIPE del 30 giugno 2014,
          n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del
          22  settembre  2014,   relative   al   monitoraggio,   alla
          pubblicita', all'assegnazione del codice unico di  progetto
          e, ad esclusione dei termini, alle modalita'  attuative.  I
          criteri, le modalita' e l'entita' delle  risorse  destinate
          al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento
          dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione  sono
          definiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di concerto,  per  quanto
          di competenza, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al   predetto   Fondo   istituito   presso   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              7.  Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e   la
          realizzazione degli  interventi  necessari  all'adeguamento
          dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e  depurazione
          oggetto di procedura di infrazione o  di  provvedimento  di
          condanna della Corte di Giustizia  dell'Unione  europea  in
          ordine  all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  entro   il   30
          settembre 2015, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'  essere
          attivata la procedura di esercizio del  potere  sostitutivo
          del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8,  comma
          1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con  la  nomina
          di appositi commissari straordinari, che possono  avvalersi
          della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I
          commissari sono nominati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
          successivi  quindici  giorni.   I   commissari   esercitano
          comunque i  poteri  di  cui  ai  commi  2-ter,  4,  5  e  6
          dell'articolo  10  del  decreto-legge  n.  91   del   2014,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
          Ai  commissari  non  sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
          rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 
              7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che
          assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse
          destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012  alla  depurazione
          delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le
          procedure  ad  evidenza  pubblica,  di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  prescindendo  comunque
          dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito  delle
          stesse   informano   il   competente   Dipartimento   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          l'Agenzia per la coesione territoriale. 
              7-ter. Le contabilita' speciali da essi  detenute  sono
          alimentate  direttamente,  per  la  quota  coperta  con  le
          risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
          al 20 per cento del quadro economico di ciascun  intervento
          su richiesta dei  medesimi  commissari,  e  con  successivi
          trasferimenti per gli stati  avanzamento  lavori,  fino  al
          saldo conclusivo, verificati dal commissario.  Al  fine  di
          dar conto degli interventi  affidati  e  di  verificare  la
          coerenza  delle  dichiarazioni  rese,  i  commissari  hanno
          l'obbligo  di  aggiornare  la  banca  dati   unitaria   del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di cui  all'articolo
          1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  secondo
          le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18  del  30
          aprile 2015 del medesimo Ministero. 
              8. Al fine di fronteggiare le situazioni di  criticita'
          ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni
          di  esondazione  e  alluvione,   previa   istruttoria   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare di concerto con la Struttura  di  missione  contro  il
          dissesto idrogeologico appositamente  istituita  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri,  e'  assegnata  alle
          Regioni, la somma complessiva di 110  milioni  di  euro,  a
          valere  sulle  risorse  del  Fondo  sviluppo   e   coesione
          2007-2013 per  interventi  di  sistemazione  idraulica  dei
          corsi d'acqua. 
              8-bis.  Al  comma  3  dell'articolo  185  del   decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  «i  sedimenti   spostati
          all'interno  di  acque  superficiali»  sono   inserite   le
          seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche». 
              9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera  di
          concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare e, per quanto di competenza,  con  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   nelle
          attivita' pianificatorie,  istruttorie  e  di  ripartizione
          delle risorse finanziarie  finalizzate  alla  realizzazione
          degli  interventi   per   la   mitigazione   del   dissesto
          idrogeologico. 
              9-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  nel  rispetto  dei  loro
          statuti e delle relative norme di attuazione. 
              9-ter. Il termine di scadenza dello stato di  emergenza
          conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
          cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 
              9-quater.  Il   comma   9   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «9. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni  per
          l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno  2015  ed  euro  25
          milioni per l'anno 2016.». 
              9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: 
              «367.  Nel  limite  delle  risorse  disponibili   sulle
          contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  in  cui
          confluiscono    le     risorse     finanziarie     relative
          all'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  3-bis,
          comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016  e  2017  le
          possibilita' assunzionali di cui al comma  8  del  medesimo
          articolo 3-bis.». 
              9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1  del
          decreto-legge  12  maggio  2014,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  giugno  2014,  n.  93,  si
          applicano anche ai territori dei comuni della provincia  di
          Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio  2012  e
          interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per  cui
          e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione
          del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio  2013,  individuati
          dal Commissario delegato nominato con  ordinanza  del  Capo
          del Dipartimento della  protezione  civile  n.  83  del  27
          maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del
          1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al
          presente comma si provvede nel limite delle risorse di  cui
          al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74  del
          2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93  del
          2014. 
              9-septies. All'articolo 1, comma 120,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147,  le  parole:  «della  programmazione
          2007-2013»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «delle
          programmazioni 2007-2013 e 2014-2020». 
              9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: "Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su  proposta  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione civile, d'intesa con  le  regioni  Basilicata  e
          Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di
          ripartizione tra le regioni interessate e  delle  finalita'
          di utilizzo, anche per quanto concerne  gli  interventi  di
          ricostruzione  relativi  a  edifici  privati   e   ad   uso
          produttivo, delle  predette  risorse,  che  sono  riversate
          nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del  Capo
          del Dipartimento della  protezione  civile  n.  82  del  24
          maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno  2013,  pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2
          luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite
          le modalita' di ripartizione delle risorse  finalizzate  ad
          assicurare l'autonoma sistemazione  dei  cittadini  la  cui
          abitazione principale e' stata  oggetto  dell'ordinanza  di
          sgombero di cui al comma 351."