Art. 22 Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane 1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria (( n. 2003/2077 )), tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorche' gia' trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilita' speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilita' speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonche' quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), gia' trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilita' speciale intestata al commissario straordinario. 4. Le somme trasferite sulla contabilita' speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalita', decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme. 5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (( e alle Commissioni parlamentari competenti )) informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilita' speciale di cui al comma 1. 6. Il commissario straordinario comunica (( semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' alle Commissioni parlamentari competenti )) l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234(( , e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1. )) 7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attivita' di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale. (( 7-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077»; b) al secondo periodo: 1) dopo le parole: «dell'11 luglio 2012,» sono inserite le seguenti: «e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012,»; 2) le parole da: «destinate ad interventi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti»; c) al terzo periodo, le parole: «della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonche'»; d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi. 7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio sito internet istituzionale un'apposita sezione con il titolo: «Discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni: a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano; b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano; c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna; d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza; e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo. 7-quater. Le informazioni di cui al comma 7-ter sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate nei siti internet istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. )) 8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. 7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.».
Riferimenti normativi - La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 135 del 30/05/1991. - Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): "Art. 41 Poteri sostitutivi dello Stato 1. - 2. (Omissis) 2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e' invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo. (Omissis)" - Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 10 del decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili): "8. Programmi comuni fra piu' amministrazioni. 1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 , accordi fra amministrazioni dello Stato, nonche' fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o piu' aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorche' non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti. 2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l'articolo 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio successivo. 3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il servizio di controllo interno cui e' demandata, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4. 4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonche', in quanto compatibili, le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni. 5. (abrogato) 6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 , «Legge quadro in materia di lavori pubblici». "10. Contabilita' speciali. 1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilita' speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , puo' essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del ministro competente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entita' dei relativi finanziamenti. 2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto e' comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilita' speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno. 4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalita' previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilita' di cui al comma 3. 5. Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilita' speciale." - Si riporta il testo vigente del comma 113 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013: " 113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformita' alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorita' competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonche' per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorita' statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229." - La Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche.(Deliberazione n. 60/2012)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012. - Si riporta il testo vigente del comma 9-bis dell'articolo 43 della citata legge n. 234 del 2012: "Art. 43 Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea 1. - 9. (Omissis) 9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse. (Omissis)" - Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente." - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla presente legge: "Art. 7 Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole "l'Autorita' d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorita' d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito"; b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»; 3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) unicita' della gestione»; 4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualita' del servizio all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle citta' metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.»; b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densita' di popolazione.»; c) l'articolo 150 e' abrogato; d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: "Articolo 149-bis (Affidamento del servizio). 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale. 2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. 2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso.»; e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:"; 3) (soppresso) 3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara»; 4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le seguenti: "e gli strumenti per assicurare il mantenimento"; 5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalita' per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente"; 6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita' alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico"; 7) il comma 7 e' abrogato; f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale."; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."; g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."; 2) al comma 2 le parole: "della regione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico"; h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente: "Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante) 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo."; i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. 2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. 3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. 4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale. 5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione."; l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione». 2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresi' la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversita', in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorita' la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita'. L'attuazione degli interventi e' assicurata dal Presidente della Regione in qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorita' di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonche' con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per gli interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalita' di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalita' di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina nazionale ed europea. 5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle risorse gia' stanziate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, e della delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonche' della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicita', all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalita' attuative. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. 7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero. 8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita' ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. 8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche». 9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. 9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione. 9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.». 9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis.». 9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014. 9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020». 9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalita' di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale e' stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351."