Art. 18 
 
 
                       Progetti internazionali 
 
  1. Le modalita' di  partecipazione,  valutazione  e  selezione  dei
progetti internazionali sono stabilite  nei  bandi/avvisi  europei  o
negli  accordi  bilaterali  o  multilaterali,  che   a   quest'ultimi
afferiscono. 
  2. Le modalita'  di  finanziamento  dei  soggetti  partecipanti  ai
progetti internazionali  sono  regolate  dal  presente  decreto,  dai
bandi/avvisi di cui al comma 1 e/o da appositi bandi/avvisi nazionali
integrativi. 
  3. Nel caso in cui la valutazione e la selezione dei progetti siano
effettuate direttamente in sede europea, il Ministero prende atto dei
risultati delle valutazioni effettuate e delle  graduatorie  adottate
in tale sede e dispone il relativo finanziamento  dei  soli  soggetti
eleggibili ai sensi del presente decreto. 
  4. Per i programmi che prevedono  un  cofinanziamento  europeo  dei
progetti, il finanziamento  di  cui  al  comma  2  verra'  effettuato
utilizzando risorse disponibili sul FIRST  e  tenendo  conto  che  la
parte di finanziamento europeo dovra' essere  disposta,  per  ciascun
progetto, con risorse a valere sul  conto  IGRUE,  quando  queste  si
rendano disponibili in accordo con le  regole  di  funzionamento  dei
programmi internazionali. L'allocazione delle risorse disponibili sui
progetti vincitori dovra' essere effettuata di norma suddividendo  le
risorse nazionali e comunitarie in  proporzione  eguale  su  tutti  i
progetti vincitori. 
  5. Per i progetti ove e' previsto un cofinanziamento europeo  sotto
forma di rimborso dei  contributi  erogati  dagli  Stati  membri,  il
finanziamento di cui al comma 2 verra' effettuato utilizzando risorse
disponibili sul FIRST. I rimborsi dei contributi erogati a valere sul
FIRST ed accreditati sul conto IGRUE potranno essere  utilizzati  per
il finanziamento di successive iniziative. 
  6.  Ove  previsto  nei  bandi/avvisi  nazionali   integrativi   dei
bandi/avvisi internazionali, i progetti di cui al  presente  articolo
possono essere totalmente finanziati a valere sui fondi presenti  sul
conto IGRUE. 
  7. In tutti gli altri casi, il  Ministero  adotta  per  i  progetti
internazionali le procedure di cui al presente decreto, tenendo conto
della  tipologia   della   ricerca,   fondamentale,   industriale   o
sperimentale e delle relative norme stabilite nel presente decreto. 
  8. Per i progetti internazionali,  i  costi  ammissibili  decorrono
dalla data di avvio del progetto internazionale. 
  9. Le intensita' di aiuto previste per  i  progetti  internazionali
vengono stabilite nei bandi/avvisi  internazionali  e/o  in  appositi
bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei  valori  massimi
qui riportati: 
    a) per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i
requisiti di  organismo  di  ricerca)  e  tutti  gli  altri  soggetti
privati, tranne quelli individuati nella successiva  lettera  b)  del
presente comma: 
      a.1) ricerca fondamentale: 
  contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili; 
  credito agevolato: 75% dei costi ammissibili; 
      a.2) ricerca industriale: 
  contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili; 
  credito agevolato: 75% dei costi ammissibili; 
      a.3) sviluppo sperimentale: 
  contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili; 
  credito agevolato: 70% dei costi ammissibili. 
  Per  i  progetti  internazionali  presentati  da  piccole  e  medie
imprese, l'intensita' del contributo in conto capitale  e'  aumentata
del 10% per le medie imprese  e  del  20%  per  le  piccole  imprese.
Contemporaneamente l'intensita' del credito  agevolato  e'  diminuita
dello stesso ammontare. 
  E' data facolta' di rinunciare alla  quota  di  credito  agevolato.
Tale rinuncia non da' diritto ad alcuna  variazione  della  quota  di
contributo in conto capitale: 
    b)  per  le  universita',  gli  enti  pubblici  di  ricerca,  gli
organismi di ricerca  (pubblici  e  privati)  e  gli  altri  soggetti
pubblici: 
      b.1) ricerca fondamentale: 
  contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili; 
  credito agevolato: 0% dei costi ammissibili; 
      b.2) ricerca industriale: 
  contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili; 
  credito agevolato: 0% dei costi ammissibili; 
      b.3) sviluppo sperimentale: 
  contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili; 
  credito agevolato: 0% dei costi ammissibili. 
  10.  Ove  previsto  negli   atti   costitutivi   delle   iniziative
internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e gli
organi gestionali di dette iniziative,  il  Ministero  puo'  affidare
agli organi gestionali delle iniziative  internazionali  la  gestione
della fase in itinere dei progetti, inclusa  l'erogazione  dei  fondi
nazionali ai beneficiari italiani. In tal caso, il  Ministero  potra'
trasferire agli organi gestionali delle iniziative  internazionali  i
fondi necessari per il finanziamento dei beneficiari italiani.