Art. 18 Progetti internazionali 1. Le modalita' di partecipazione, valutazione e selezione dei progetti internazionali sono stabilite nei bandi/avvisi europei o negli accordi bilaterali o multilaterali, che a quest'ultimi afferiscono. 2. Le modalita' di finanziamento dei soggetti partecipanti ai progetti internazionali sono regolate dal presente decreto, dai bandi/avvisi di cui al comma 1 e/o da appositi bandi/avvisi nazionali integrativi. 3. Nel caso in cui la valutazione e la selezione dei progetti siano effettuate direttamente in sede europea, il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in tale sede e dispone il relativo finanziamento dei soli soggetti eleggibili ai sensi del presente decreto. 4. Per i programmi che prevedono un cofinanziamento europeo dei progetti, il finanziamento di cui al comma 2 verra' effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST e tenendo conto che la parte di finanziamento europeo dovra' essere disposta, per ciascun progetto, con risorse a valere sul conto IGRUE, quando queste si rendano disponibili in accordo con le regole di funzionamento dei programmi internazionali. L'allocazione delle risorse disponibili sui progetti vincitori dovra' essere effettuata di norma suddividendo le risorse nazionali e comunitarie in proporzione eguale su tutti i progetti vincitori. 5. Per i progetti ove e' previsto un cofinanziamento europeo sotto forma di rimborso dei contributi erogati dagli Stati membri, il finanziamento di cui al comma 2 verra' effettuato utilizzando risorse disponibili sul FIRST. I rimborsi dei contributi erogati a valere sul FIRST ed accreditati sul conto IGRUE potranno essere utilizzati per il finanziamento di successive iniziative. 6. Ove previsto nei bandi/avvisi nazionali integrativi dei bandi/avvisi internazionali, i progetti di cui al presente articolo possono essere totalmente finanziati a valere sui fondi presenti sul conto IGRUE. 7. In tutti gli altri casi, il Ministero adotta per i progetti internazionali le procedure di cui al presente decreto, tenendo conto della tipologia della ricerca, fondamentale, industriale o sperimentale e delle relative norme stabilite nel presente decreto. 8. Per i progetti internazionali, i costi ammissibili decorrono dalla data di avvio del progetto internazionale. 9. Le intensita' di aiuto previste per i progetti internazionali vengono stabilite nei bandi/avvisi internazionali e/o in appositi bandi/avvisi nazionali integrativi, nel rispetto dei valori massimi qui riportati: a) per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b) del presente comma: a.1) ricerca fondamentale: contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili; credito agevolato: 75% dei costi ammissibili; a.2) ricerca industriale: contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili; credito agevolato: 75% dei costi ammissibili; a.3) sviluppo sperimentale: contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili; credito agevolato: 70% dei costi ammissibili. Per i progetti internazionali presentati da piccole e medie imprese, l'intensita' del contributo in conto capitale e' aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. Contemporaneamente l'intensita' del credito agevolato e' diminuita dello stesso ammontare. E' data facolta' di rinunciare alla quota di credito agevolato. Tale rinuncia non da' diritto ad alcuna variazione della quota di contributo in conto capitale: b) per le universita', gli enti pubblici di ricerca, gli organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici: b.1) ricerca fondamentale: contributo in conto capitale: 70% dei costi ammissibili; credito agevolato: 0% dei costi ammissibili; b.2) ricerca industriale: contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili; credito agevolato: 0% dei costi ammissibili; b.3) sviluppo sperimentale: contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili; credito agevolato: 0% dei costi ammissibili. 10. Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e gli organi gestionali di dette iniziative, il Ministero puo' affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa l'erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani. In tal caso, il Ministero potra' trasferire agli organi gestionali delle iniziative internazionali i fondi necessari per il finanziamento dei beneficiari italiani.