Art. 5
Soggetti ammessi al programma di assistenza
1. L'Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di
cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti delle
seguenti categorie di soggetti passivi:
a) gli esercenti arti e professioni;
b) le imprese ammesse al regime di contabilita' semplificata di
cui all'art. 18 del decreto n. 600 del 1973;
c) limitatamente all'anno di inizio dell'attivita' e ai due anni
successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al
citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.