Art. 5 Soggetti ammessi al programma di assistenza 1. L'Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi: a) gli esercenti arti e professioni; b) le imprese ammesse al regime di contabilita' semplificata di cui all'art. 18 del decreto n. 600 del 1973; c) limitatamente all'anno di inizio dell'attivita' e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.