Art. 11 Disposizioni finanziarie 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1211» e' sostituita dalla seguente: «1075», le parole: «821 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016». 2. All'articolo 22, comma 1, (( alinea, )) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, )) la parola: «40.966.000» e' sostituita dalla seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» e' sostituita dalla seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» e' sostituita dalla seguente: «50.650.000». 3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 agosto 2015, n. 132, la parola: «37.766.000» e' sostituita dalla seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» e' sostituita dalla seguente: «49.450.000» 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017, a 6.214.395 euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019, a 3.254.431 euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021, a 3.563.285 euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023, a 3.702.158 euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a 3.841.032 euro (( annui )) a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari a euro 2.553.700 (( annui )) a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gia' destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi - Per il testo dell'art. 1, comma 425, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nelle note all'art. 9. - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, del citato decreto-legge 27 giugno 2015, n. ?83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. ?132, come modificato dalla presente legge: «Art. 22. (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 34.710.000 euro per l'anno 2016, a 51.650.000 euro per l'anno 2017 e a 50.650.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede: a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 31.510.000 di euro per l'anno 2016 e a 49.450.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'art. 21. 2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario, per gli interventi gia' previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonche', in mancanza di disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 96, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: "96. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il completamento del processo telematico.». - Si riporta il testo dell'art. 37, commi 10 e 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): «Art. 37. (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie). - (Omissis). 11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa. (Omissis).».