Art. 11 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
al settimo periodo, la parola: «1211» e' sostituita  dalla  seguente:
«1075», le parole: «821 nel corso  dell'anno  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016». 
  2. All'articolo 22, comma 1, (( alinea,  ))  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, (( convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, )) la parola: «40.966.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» e' sostituita  dalla
seguente: «50.650.000». 
  3. All'articolo 22, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
agosto 2015, n. 132, la  parola:  «37.766.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» e'  sostituita  dalla
seguente: «49.450.000» 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,  comma  5,
pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017,  a  6.214.395
euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019,  a  3.254.431
euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021,  a  3.563.285
euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023,  a  3.702.158
euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a  3.841.032
euro (( annui )) a decorrere dall'anno  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari  a  euro
2.553.700 ((  annui  ))  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37,  comma  10,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   gia'
destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle  spese  di
funzionamento della giustizia amministrativa, che restano,  pertanto,
acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  425,  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nelle note all'art.
          9. 
              - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, del citato
          decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  ?83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.  ?132,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22. (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione degli articoli 5,  comma  2,  13,
          comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di
          euro per l'anno 2015, a 34.710.000 euro per l'anno 2016,  a
          51.650.000 euro per l'anno 2017 e a 50.650.000 euro annui a
          decorrere dall'anno 2018, si provvede: 
              a) quanto a 46.000.000  di  euro  per  l'anno  2015,  a
          3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno
          2017 e  a  1.200.000  euro  annui  a  decorrere  dal  2018,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
          1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
              b) quanto a 31.510.000 di euro  per  l'anno  2016  e  a
          49.450.000  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,
          mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui  all'art.
          1, comma 96, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti,  su  proposta  del  Ministro
          della giustizia le variazioni di bilancio  necessarie  alla
          ripartizione del citato Fondo sui  pertinenti  capitoli  in
          attuazione dell'art. 21. 
              2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui  all'art.
          1, comma 96 della legge 190 del  2014,  resesi  annualmente
          disponibili,  possono  essere  destinate,  nel  corso   del
          medesimo esercizio finanziario,  per  gli  interventi  gia'
          previsti nel presente provvedimento, per  l'efficientamento
          del  sistema   giudiziario,   nonche',   in   mancanza   di
          disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art.
          2, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione  delle  borse  di
          studio per la partecipazione agli  stage  formativi  presso
          gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 96, della citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "96. E' istituito presso il Ministero  della  giustizia
          un fondo, con una dotazione  di  50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2017,  per  il
          recupero  di  efficienza  del  sistema  giudiziario  e   il
          potenziamento  dei  relativi  servizi,   nonche'   per   il
          completamento del processo telematico.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 37, commi 10 e  11-bis,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 37. (Disposizioni per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie).  -
          (Omissis). 
              11-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle
          risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10,  secondo
          periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
          di personale  di  magistratura  amministrativa  e,  per  la
          restante   quota,   nella   misura   del   50   per   cento
          all'incentivazione     del     personale     amministrativo
          appartenente agli uffici giudiziari che  abbiano  raggiunto
          gli obiettivi di cui al comma  12,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'art.   9,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  nella
          misura del 50 per cento alle spese di  funzionamento  degli
          uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
          secondo periodo,  e'  effettuata  al  netto  delle  risorse
          utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura
          amministrativa. 
              (Omissis).».