Art. 6 Principi generali 1. Le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre gli effetti negativi di cui all'art. 215-quinquies, comma 3 del codice. 2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato. L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato e' consentita in via eccezionale e previa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, le imprese di cui all'art. 3 hanno una piena e costante conoscenza delle controparti di cui all'art. 5 di cui curano un elenco aggiornato, da trasmettersi all'IVASS su richiesta. A tal fine esse si avvalgono anche dei dati e delle informazioni prodotte ai fini della vigilanza sul gruppo ai sensi degli articoli 213 e 215-bis del codice e relative disposizioni di attuazione. Nell'elenco e' data separata evidenza delle controparti che rientrano nell'art. 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo.