Art. 6 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le imprese di  cui  all'art.  3  pongono  in  essere  operazioni
infragruppo in coerenza con i principi di sana e  prudente  gestione,
evitando di attuare  operazioni  che  possano  produrre  gli  effetti
negativi di cui all'art. 215-quinquies, comma 3 del codice. 
  2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di  mercato.
L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato e'
consentita  in  via   eccezionale   e   previa   applicazione   delle
disposizioni di cui all'art. 15. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, le imprese di cui all'art. 3
hanno una piena  e  costante  conoscenza  delle  controparti  di  cui
all'art. 5 di  cui  curano  un  elenco  aggiornato,  da  trasmettersi
all'IVASS su richiesta. A tal fine esse si avvalgono anche dei dati e
delle informazioni prodotte ai fini della  vigilanza  sul  gruppo  ai
sensi degli articoli 213 e 215-bis del codice e relative disposizioni
di  attuazione.  Nell'elenco  e'   data   separata   evidenza   delle
controparti che rientrano nell'art. 335, paragrafo 1, lettere da a) a
d) degli atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e)
ed f) del medesimo articolo.