Art. 7 Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio 1. Ai fini di cui all'art. 215-quinquies, comma 2 del codice le imprese di cui all'art. 3 instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilita' e il controllo di tutte le operazioni infragruppo effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 8. 2. I meccanismi e procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e le procedure di cui al regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008. 3. L'ultima societa' controllante italiana dota il gruppo e le singole imprese di un sistema di controlli interni e di gestione dei rischi che includa i processi e le procedure per l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione delle operazioni infragruppo.