Art. 7 
 
 
 Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 215-quinquies, comma  2  del  codice  le
imprese di cui all'art. 3 instaurano adeguati meccanismi di  gestione
del rischio e di controllo interno,  ivi  comprese  idonee  procedure
contabili  e  di  segnalazione,  per  consentire  l'accertamento,  la
quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilita' e il controllo di
tutte le operazioni infragruppo effettuate, secondo  quanto  previsto
dall'art. 8. 
  2. I meccanismi e procedure di cui al comma 1 sono coerenti  con  i
meccanismi e le procedure di cui al regolamento ISVAP n.  20  del  26
marzo 2008. 
  3. L'ultima societa' controllante italiana  dota  il  gruppo  e  le
singole imprese di un sistema di controlli interni e di gestione  dei
rischi che includa i processi e le procedure per l'individuazione, la
misurazione, il monitoraggio, la gestione  e  la  segnalazione  delle
operazioni infragruppo.