Art. 8 
 
 
                        Politica infragruppo 
 
  1. Per le finalita' di cui al l'art. 6, le imprese di cui  all'art.
3 definiscono la politica delle operazioni  infragruppo  in  coerenza
con la  propria  strategia  e  con  le  politiche  in  materia  degli
investimenti. La politica infragruppo individua: 
    a)  i  criteri  e  le  modalita'   secondo   cui   l'operativita'
infragruppo si deve svolgere; 
    b) le tipologie  di  operazioni  infragruppo  che  caratterizzano
l'attivita' dell'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 4; 
    c) le diverse categorie di controparti di  cui  all'art.  5,  con
separata evidenza di quelle che rientrano nell'art. 335, paragrafo 1,
lettere da a) a d) degli atti delegati da quelle che sono  ricomprese
nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo, distinguendo  anche  se
siano o meno entita' regolamentate; 
    d) i processi decisionali  relativi  alle  diverse  tipologie  di
operazioni  infragruppo,  ed  i  sottostanti  meccanismi  di  governo
societario che le imprese giudicano adeguati. I processi  decisionali
per le operazioni molto significative e per quelle  da  segnalare  in
ogni circostanza prevedono almeno: 
      i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo  nella
configurazione delle caratteristiche dell'operazione; 
      ii. la coerenza dell'operazione con la valutazione del  profilo
di rischio dell'impresa che la pone in essere; 
      iii. la separatezza di ruoli  e  funzioni  nelle  diverse  fasi
della proposta e dell'approvazione; 
      iv.  meccanismi  di  controllo  a  garanzia   di   indipendenza
(meccanismi di doppia firma); 
      v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di  un'adeguata
motivazione   sulla   convenienza   dell'operazione   e   correttezza
sostanziale delle condizioni. 
  2. Le indicazioni contenute nella politica di cui al comma 1: 
    a) sono coerenti con la politica del gruppo definita  dall'ultima
societa' controllante italiana; 
    b) sono definite in maniera differenziata per le varie  tipologie
di operazioni infragruppo, nel rispetto delle  caratteristiche  delle
operazioni  stesse,  con  la  possibilita'  di  tener  conto,   nella
differenziazione, dell'operativita' infragruppo corrente; 
    c) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio
legate all'operativita' infragruppo, anche in relazione alle  diverse
categorie  di  controparti.  A  tal  fine  rileva,  tra  l'altro,  la
circostanza che le controparti siano o  meno  entita'  regolamentate,
nonche' il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'art. 3.
In particolare, nella valutazione complessiva  dei  rischi  derivanti
dall'operazione  infragruppo  e'  posta   specifica   attenzione   al
possibile verificarsi del  rischio  di  contagio  e  del  rischio  di
conflitto di interessi; 
    d)  identificano  i  criteri  e  le  tipologie  delle  operazioni
significative, molto significative e da segnalare in ogni circostanza
e definiscono appropriate soglie di significativita'  in  percentuale
rispetto al requisito patrimoniale di  solvibilita'  o  alle  riserve
tecniche come risultanti dall'ultimo calcolo annuale  approvato,  con
la   possibilita'   di   tener   conto,    nella    differenziazione,
dell'operativita' infragruppo corrente; 
    e) contengono appropriati limiti di operativita' in coerenza  con
le caratteristiche  delle  varie  tipologie  di  operazioni  e  delle
categorie di controparti delle  operazioni  stesse,  con  particolare
riguardo  alle  garanzie  eventualmente  rilasciate  nell'ambito  del
gruppo. Nel  caso  di  operazioni  infragruppo  che  diano  luogo  ad
esposizioni,  tali  limiti  sono  stabiliti  con   riferimento   alle
esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse; 
    f) contengono i criteri per verificare la congruita'  del  prezzo
delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare. 
  3. La politica infragruppo di cui a presente articolo e' oggetto di
una specifica delibera quadro, adottata dall'organo amministrativo  e
rivista almeno una volta l'anno.