Art. 8 Politica infragruppo 1. Per le finalita' di cui al l'art. 6, le imprese di cui all'art. 3 definiscono la politica delle operazioni infragruppo in coerenza con la propria strategia e con le politiche in materia degli investimenti. La politica infragruppo individua: a) i criteri e le modalita' secondo cui l'operativita' infragruppo si deve svolgere; b) le tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano l'attivita' dell'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 4; c) le diverse categorie di controparti di cui all'art. 5, con separata evidenza di quelle che rientrano nell'art. 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo, distinguendo anche se siano o meno entita' regolamentate; d) i processi decisionali relativi alle diverse tipologie di operazioni infragruppo, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che le imprese giudicano adeguati. I processi decisionali per le operazioni molto significative e per quelle da segnalare in ogni circostanza prevedono almeno: i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo nella configurazione delle caratteristiche dell'operazione; ii. la coerenza dell'operazione con la valutazione del profilo di rischio dell'impresa che la pone in essere; iii. la separatezza di ruoli e funzioni nelle diverse fasi della proposta e dell'approvazione; iv. meccanismi di controllo a garanzia di indipendenza (meccanismi di doppia firma); v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di un'adeguata motivazione sulla convenienza dell'operazione e correttezza sostanziale delle condizioni. 2. Le indicazioni contenute nella politica di cui al comma 1: a) sono coerenti con la politica del gruppo definita dall'ultima societa' controllante italiana; b) sono definite in maniera differenziata per le varie tipologie di operazioni infragruppo, nel rispetto delle caratteristiche delle operazioni stesse, con la possibilita' di tener conto, nella differenziazione, dell'operativita' infragruppo corrente; c) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio legate all'operativita' infragruppo, anche in relazione alle diverse categorie di controparti. A tal fine rileva, tra l'altro, la circostanza che le controparti siano o meno entita' regolamentate, nonche' il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'art. 3. In particolare, nella valutazione complessiva dei rischi derivanti dall'operazione infragruppo e' posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di contagio e del rischio di conflitto di interessi; d) identificano i criteri e le tipologie delle operazioni significative, molto significative e da segnalare in ogni circostanza e definiscono appropriate soglie di significativita' in percentuale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilita' o alle riserve tecniche come risultanti dall'ultimo calcolo annuale approvato, con la possibilita' di tener conto, nella differenziazione, dell'operativita' infragruppo corrente; e) contengono appropriati limiti di operativita' in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di operazioni e delle categorie di controparti delle operazioni stesse, con particolare riguardo alle garanzie eventualmente rilasciate nell'ambito del gruppo. Nel caso di operazioni infragruppo che diano luogo ad esposizioni, tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse; f) contengono i criteri per verificare la congruita' del prezzo delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare. 3. La politica infragruppo di cui a presente articolo e' oggetto di una specifica delibera quadro, adottata dall'organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno.