Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. 
  2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento  si
applica l'art. 155 del codice di procedura civile.