Art. 12 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre 2015. 2. Restano valide le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo. Le somme non spese entro il 31 agosto 2016 devono essere improrogabilmente utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2017, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 642 del 9 agosto 2016. Le predette somme, non rendicontate al 31 agosto 2017, saranno recuperate a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018 e le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo. 3. Le somme relative all'anno scolastico 2016/2017 gia' spese dal singolo docente dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016 sono registrate e comunicate al MIUR tramite l'applicazione di cui all'articolo 2. Le relative somme sono erogate ai diretti interessati, previa rendicontazione, dalle istituzioni scolastiche.