Art. 11 
 
              Interventi su centri storici e su centri 
                      e nuclei urbani e rurali 
 
  1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione  dei  centri  e
nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), gli
uffici  speciali  per  la   ricostruzione,   assicurando   un   ampio
coinvolgimento   delle    popolazioni    interessate,    curano    la
pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  3,  predisponendo   strumenti   urbanistici
attuativi,  completi  dei  relativi  piani  finanziari,  al  fine  di
programmare in maniera integrata gli interventi di: 
    a)  ricostruzione  con  adeguamento  sismico  o  ripristino   con
miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso  pubblico,  con
priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e
degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e
delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal
sisma; 
    b)  ricostruzione  con  adeguamento  sismico  o  ripristino   con
miglioramento sismico degli  edifici  privati  residenziali  e  degli
immobili  utilizzati  per  le  attivita'   produttive   distrutti   o
danneggiati dal sisma; 
    c) ripristino  e  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione
primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata
dagli strumenti  urbanistici  attuativi,  ivi  compresa  la  rete  di
connessione dati. 
  2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano
i  principi  di  indirizzo  per  la  pianificazione   stabiliti   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma  1,  oltre
alla definizione  dell'assetto  planivolumetrico  degli  insediamenti
interessati, sono indicati i danni  subiti  dagli  immobili  e  dalle
opere, la sintesi degli interventi proposti,  una  prima  valutazione
dei costi  sulla  base  dei  parametri  di  cui  all'articolo  6,  le
volumetrie,  superfici  e  destinazioni  d'uso  degli  immobili,   la
individuazione delle unita' minime d'intervento (UMI)  e  i  soggetti
esecutori  degli  interventi.  Gli  strumenti  attuativi  individuano
altresi' i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano
stesso. 
  4. Il Comune adotta con atto consiliare gli  strumenti  urbanistici
attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati  all'albo
pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i
soggetti interessati possono presentare  osservazioni  e  opposizioni
entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione.
Decorso tale termine, il Comune trasmette gli  strumenti  urbanistici
adottati, unitamente alle osservazioni  e  opposizioni  ricevute,  al
Commissario straordinario  per  l'acquisizione  del  parere  espresso
attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16. 
  5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante  della  Conferenza
permanente, il comune approva definitivamente lo strumento  attuativo
di cui al comma 1. 
  6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti
urbanistici  vigenti.  Ove  siano   ricompresi   beni   paesaggistici
all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni  culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e  successive  modificazioni,   se   conformi   alle   previsioni   e
prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed  a
condizione che su di  essi  abbia  espresso  il  proprio  assenso  il
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del  turismo  in  seno  alla  Conferenza  permanente,  gli  strumenti
attuativi costituiscono, quanto al  territorio  in  essi  ricompreso,
piani paesaggistici. 
  7. Nel caso  in  cui  i  predetti  strumenti  attuativi  contengano
previsioni e prescrizioni di dettaglio, con  particolare  riferimento
alla conservazione degli aspetti  e  dei  caratteri  peculiari  degli
immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonche'  alle
specifiche  normative  d'uso  preordinate  alla  conservazione  degli
elementi costitutivi e delle  morfologie  dei  beni  immobili,  delle
tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi
originariamente utilizzati, la realizzazione dei  singoli  interventi
edilizi puo' avvenire mediante  segnalazione  certificata  di  inizia
attivita'  (SCIA),  prodotta  dall'interessato,  con  la   quale   si
attestano la conformita' degli interventi  medesimi  alle  previsioni
dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior
semplificazione del regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  12
del (( decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83  )),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni. 
  8. I Comuni (( di cui agli allegati 1 e  2  )),  sulla  base  della
rilevazione dei danni prodotti dal  sisma  ai  centri  storici  e  ai
nuclei  urbani  e  rurali  e   delle   caratteristiche   tipologiche,
architettoniche  e  paesaggistiche  del  tessuto  edilizio,   possono
altresi', con apposita deliberazione del Consiglio comunale,  assunta
entro il termine di centocinquanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli
stessi, individuare gli aggregati edilizi  da  recuperare  attraverso
interventi unitari. In tali aggregati edilizi la  progettazione  deve
tener conto delle possibili interazioni derivanti  dalla  contiguita'
strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto  dalla
vigente  normativa  tecnica  per  le  costruzioni.  Con  il  medesimo
provvedimento sono altresi' perimetrate, per ogni aggregato edilizio,
le  UMI  costituite  dagli   insiemi   di   edifici   subordinati   a
progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione  del
complessivo processo edilizio finalizzato al loro  recupero,  nonche'
della  necessita'  di  soddisfare  esigenze  di  sicurezza   sismica,
contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico. 
  9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici  privati
o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui
ai  commi  1  e  8  i  proprietari  si  costituiscono  in   consorzio
obbligatorio   entro   trenta   giorni   dall'invito   loro   rivolto
dall'ufficio speciale  per  la  ricostruzione.  La  costituzione  del
consorzio  e'  valida  con  la  partecipazione  dei  proprietari  che
rappresentino  almeno  il  51  per  cento   delle   superfici   utili
complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo  6  del
decreto del Ministro dei lavori  pubblici  in  data  5  agosto  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  20  agosto  1994,
ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. 
  10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si
sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio,  per
l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli
immobili, che non puo' avere durata superiore a tre  anni  e  per  la
quale non e'  dovuto  alcun  indennizzo.  Per  l'effettuazione  degli
interventi sostitutivi, i  Comuni  utilizzano  i  contributi  di  cui
all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. 
  11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei  casi  previsti
dal comma 10, si rivalgono  sui  proprietari  nei  casi  in  cui  gli
interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione
per gli immobili privati di cui all'articolo  6  siano  superiori  al
contributo ammissibile.