(( Art. 14-bis 
 
                 Interventi sui presidi ospedalieri 
 
  1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del  presente  decreto,  le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria effettuano  sui  presidi  ospedalieri  nei  territori
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, le verifiche tecniche di cui all'articolo  2,  comma  3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  marzo
2003, n. 3274, nonche'  la  valutazione  del  fabbisogno  finanziario
necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ai fini
dei necessari  interventi  da  adottare  con  apposita  ordinanza  di
protezione civile a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a
far data dal 24 agosto 2016, sulle quali gravano altresi'  gli  oneri
per le citate verifiche tecniche. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  2
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
          marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia  di  criteri
          generali per  la  classificazione  sismica  del  territorio
          nazionale e di normative tecniche  per  le  costruzioni  in
          zona sismica): 
              «3. E'  fatto  obbligo  di  procedere  a  verifica,  da
          effettuarsi a cura dei  rispettivi  proprietari,  ai  sensi
          delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli  edifici
          di interesse strategico e delle opere  infrastrutturali  la
          cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo
          fondamentale per le finalita'  di  protezione  civile,  sia
          degli edifici e delle opere  infrastrutturali  che  possono
          assumere rilevanza in  relazione  alle  conseguenze  di  un
          eventuale collasso. Le verifiche di cui al  presente  comma
          dovranno essere effettuate entro  cinque  anni  dalla  data
          della presente ordinanza e riguardare  in  via  prioritaria
          edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo
          quanto definito nell'allegato 1.».