(( Art. 15-bis Interventi immediati sul patrimonio culturale 1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operativita' dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalita'. 2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel piu' breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nei medesimi Comuni. 4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica, si applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo. 5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica l'articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34. 6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016: a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e composta da non piu' di venti unita' di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della Segreteria tecnica possono essere altresi' affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento; b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unita', mediante le modalita' previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di cinque anni a far data dal 2017. 7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 52. ))
Riferimenti normativi -Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni: «Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13. a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta'; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 148, comma 7, e 163 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: «Art. 148. (Affidamento dei contratti). - (Omissis). 7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo e' consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalita' di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e' altresi' consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4.». «Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile). - 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente. 3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante puo' ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione e' sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo. 7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorita'. 8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. 9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita' del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti normative.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 27 e 149 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni: «Art. 27. (Situazioni di urgenza). - 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.». «Art. 149. (Interventi non soggetti ad autorizzazione). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.». - Il testo dell'art. 146 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e' riportato nelle Note all'art. 8. - Il testo del comma 1 dell'art. 136 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e' riportato nelle Note all'art. 8. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge quadro sulle aree protette» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. - La direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009 recante "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata), e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20. - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 7. (Gestione delle risorse umane). - (Omissis). 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita'. a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. (Omissis).».