(( Art. 15-ter Misure urgenti per le infrastrutture viarie 1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, Anas S.p.a. provvede in qualita' di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in qualita' di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalita' di cui al primo periodo. 2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo la parola: «provinciali» sono inserite le seguenti: «e comunali». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dei commi 868, 873 e 874 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016): «868. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.». «873. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 868 in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine l'ANAS Spa da' preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS Spa puo' comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.». «874. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 868 a 873, le disposizioni dei commi 868 e 869 si applicano alle opere gia' approvate o finanziate nonche' a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.». - Si riporta il testo del comma 875 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge: «875. Nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ed e' stata completata la procedura di ricognizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'ANAS Spa e' autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali e comunali, come classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».