Art. 17 
 
                              Art-Bonus 
 
  1. Il credito di imposta  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,  e  successive  modificazioni,
spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  a  favore  del
Ministero dei beni  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
di interesse religioso presenti nei  Comuni  di  cui  all'articolo  1
anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di
altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del ((  codice  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio )) 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su  beni  immobili  di
cui al  presente  articolo,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  2. Al fine di favorire gli interventi di  restauro  del  patrimonio
culturale nelle aree colpite da  eventi  calamitosi,  il  credito  di
imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n.  106,  e  successive  modificazioni,  spetta  anche  per  le
erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del presente  decreto-legge,  per  il  sostegno  dell'Istituto
superiore per la conservazione e  il  restauro,  dell'Opificio  delle
pietre  dure  e  dell'Istituto  centrale  per  il   restauro   e   la
conservazione del patrimonio archivistico e librario. 
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in
0,8 milioni di euro per l'anno 2018,  in  1,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6  milioni
di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 52. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del citato decreto-legge n. 83 del 2014: 
              «Art. 1. (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire  le
          erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per  le
          erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate  nei   periodi
          d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
          per interventi di manutenzione, protezione  e  restauro  di
          beni culturali pubblici, per il sostegno degli  istituti  e
          dei luoghi della cultura di  appartenenza  pubblica,  delle
          fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di  tradizione  e
          per la realizzazione di nuove strutture, il restauro  e  il
          potenziamento di quelle esistenti  di  enti  o  istituzioni
          pubbliche   che,   senza   scopo   di    lucro,    svolgono
          esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
          le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
          h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per  cento
          delle erogazioni effettuate. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          citato decreto legislativo n.  42  del  2004  e  successive
          modificazioni: 
              «Art. 9. (Beni culturali di interesse religioso). -  1.
          Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad
          enti ed istituzioni  della  Chiesa  cattolica  o  di  altre
          confessioni  religiose,  il  Ministero  e,  per  quanto  di
          competenza,  le  regioni  provvedono,  relativamente   alle
          esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorita'. 
              2. Si osservano, altresi',  le  disposizioni  stabilite
          dalle   intese   concluse   ai   sensi   dell'articolo   12
          dell'Accordo di modificazione  del  Concordato  lateranense
          firmato il 18 febbraio 1984, ratificato  e  reso  esecutivo
          con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate
          sulla base delle intese  sottoscritte  con  le  confessioni
          religiose diverse dalla cattolica, ai  sensi  dell'articolo
          8, comma 3, della Costituzione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   11-bis
          dell'art. 11 del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,
          n.  125  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   enti
          territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei
          dispositivi di sicurezza e  di  controllo  del  territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni industriali): 
              «Art.  11.  (Misure  urgenti  per  la   legalita',   la
          trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
          dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6  aprile
          2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni
          industriali). - (Omissis). 
              11-bis. Le attivita'  di  riparazione  o  ricostruzione
          finanziate con  risorse  pubbliche  delle  chiese  e  degli
          edifici destinati alle attivita' di  cui  all'articolo  16,
          lettera a), della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  sono
          considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. La  scelta  dell'impresa  affidataria  dei  lavori  di
          ricostruzione o riparazione  delle  chiese  o  degli  altri
          edifici di  cui  al  periodo  precedente,  che  siano  beni
          culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e'  effettuata
          dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
          delle attivita' culturali e del turismo,  che  assumono  la
          veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma
          33, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, con le modalita'  di  cui  all'articolo  197  del
          medesimo  codice.  Per  i   lavori   di   ricostruzione   o
          riparazione delle chiese o degli altri edifici  di  cui  al
          primo periodo del presente comma,  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre cinquanta anni, la  funzione  di  stazione
          appaltante di cui  al  periodo  precedente  e'  svolta  dai
          competenti  uffici  territoriali  del  Provveditorato  alle
          opere pubbliche.  Al  fine  della  redazione  del  progetto
          preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  dei   lavori,   si
          applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice  di  cui
          al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni  caso,  nel
          procedimento di approvazione del progetto,  e'  assunto  il
          parere,  obbligatorio  e  non  vincolante,  della   diocesi
          competente.  La  stazione  appaltante  puo'   acquisire   i
          progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente
          gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto e  depositati  presso  gli
          uffici competenti, verificandone la  conformita'  a  quanto
          previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al
          decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e  valutarne  la
          compatibilita' con i principi della tutela, anche  ai  fini
          del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42,  nonche'  la   rispondenza   con   le   caratteristiche
          progettuali ed economiche definite nel programma di cui  al
          comma  9  del  presente  articolo,  e  l'idoneita',   anche
          finanziaria, alla ristrutturazione  e  ricostruzione  degli
          edifici. Ogni eventuale ulteriore  revisione  dei  progetti
          che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza  maggiori
          oneri a carico della stazione  appaltante.  Dall'attuazione
          delle suddette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              (Omissis).».