Art. 5 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento  dei
contributi nell'ambito dei  territori  di  cui  all'articolo  1,  con
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   il
Commissario straordinario provvede a: 
    a) individuare  i  contenuti  del  processo  di  ricostruzione  e
ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo: 
      1) interventi di immediata  riparazione  per  il  rafforzamento
locale degli edifici residenziali e produttivi che  presentano  danni
lievi; 
      2)  interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico   o
ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e
attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni
gravi; 
      3) interventi di ricostruzione integrata dei  centri  e  nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 
    b) definire  criteri  di  indirizzo  per  la  pianificazione,  la
progettazione e la realizzazione degli  interventi  di  ricostruzione
con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di  ripristino  con
miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo  da  rendere
compatibili gli interventi strutturali con la  tutela  degli  aspetti
architettonici,  storici  e  ambientali,  anche  mediante  specifiche
indicazioni dirette ad assicurare una architettura  ecosostenibile  e
l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per  tutti
i  soggetti  pubblici   e   privati   coinvolti   nel   processo   di
ricostruzione; 
    c)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il  livello   di
danneggiamento per i quali i criteri di  cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per interventi immediati di riparazione  e  definire  le
relative procedure e modalita' di attuazione; 
    d)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il  livello   di
danneggiamento per i quali i principi di cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per  gli  interventi  di  ripristino  con  miglioramento
sismico o  di  ricostruzione  puntuale  degli  edifici  destinati  ad
abitazione o attivita' produttive distrutti o  che  presentano  danni
gravi e definire le relative procedure e modalita' di attuazione; 
    e) definire i criteri in base ai quali  le  Regioni  perimetrano,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   delle
disposizioni  commissariali,  i  centri  e  nuclei   di   particolare
interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e  nei
quali gli interventi sono attuati  attraverso  strumenti  urbanistici
attuativi; 
    f) stabilire i parametri da adottare per  la  determinazione  del
costo degli interventi ed i costi parametrici. 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in
coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per
cento delle spese  occorrenti,  sono  erogati  per  far  fronte  alle
seguenti tipologie di intervento  e  danno  conseguenti  agli  eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1: 
    a) riparazione, ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  di
edilizia abitativa e ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
privati,   e   delle   infrastrutture,   dotazioni   territoriali   e
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito; 
    b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; 
    c) danni economici subiti da prodotti  in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  novembre  2012,  relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle  denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata; 
    d) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e
religiose; 
    e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
    f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati
dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per
traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei; 
    g)  delocalizzazione  temporanea  delle  attivita'  economiche  o
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma  al  fine  di
garantirne la continuita'; 
    h) interventi sociali  e  socio-sanitari,  attivati  da  soggetti
pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio; 
    i)  interventi  per  far  fronte  ad  interruzioni  di  attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici,  ivi
comprese le aziende pubbliche di servizi  alla  persona,  nonche'  di
soggetti privati, senza fine di lucro. 
  3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d),  e)  e  g)  del
comma 2 sono erogati, con le modalita' del  finanziamento  agevolato,
sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei
lavori, alle prestazioni di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni
necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 
  4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma  3,
i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito  operanti   nei
territori di cui all'articolo  1,  possono  contrarre  finanziamenti,
secondo contratti tipo definiti con  apposita  convenzione  stipulata
con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia  dello
Stato, ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),  secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di
concedere finanziamenti  agevolati  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico.  Con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  concesse
le garanzie dello Stato di cui al presente comma e  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo  al
beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile
esclusivamente  in  compensazione,  in  misura  pari,  per   ciascuna
scadenza  di  rimborso,  all'importo  ottenuto  sommando  alla  sorte
capitale  gli  interessi  dovuti,  nonche'  le   spese   strettamente
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita'  di
fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di  imposta  e'
revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione  totale  o
parziale del contratto di finanziamento agevolato.  Il  soggetto  che
eroga il finanziamento agevolato comunica con  modalita'  telematiche
all'Agenzia delle  entrate  gli  elenchi  dei  soggetti  beneficiari,
l'ammontare del finanziamento concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
numero e l'importo delle singole rate. 
  6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima  venticinquennale
e possono coprire le eventuali spese  gia'  anticipate  dai  soggetti
beneficiari, anche con ricorso al credito  bancario,  successivamente
ammesse  a  contributo.  I  contratti  di   finanziamento   prevedono
specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per  i  casi
di mancato o ridotto impiego dello stesso,  ovvero  di  suo  utilizzo
anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel  presente
articolo.  In  tutti  i  casi  di  risoluzione   del   contratto   di
finanziamento, il soggetto finanziatore  chiede  al  beneficiario  la
restituzione del capitale, degli interessi  e  di  ogni  altro  onere
dovuto. In mancanza di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario,  per  la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del  debitore  e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del  soggetto
finanziatore delle somme erogate e  dei  relativi  interessi  nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei  finanziamenti,
non   rimborsati   spontaneamente    dal    beneficiario,    mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono  riversate
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate al fondo di cui all'articolo 4. 
  7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti
adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  i
criteri e le modalita' attuative del  presente  articolo,  anche  per
garantire uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei
limiti di spesa allo scopo autorizzati. 
  8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  generale  di
esenzione  n.  651/2014  del   17   giugno   2014,   in   particolare
dall'articolo 50. 
  9. L'importo  complessivo  degli  stanziamenti  da  autorizzare  e'
determinato  con   la   legge   di   bilancio   in   relazione   alla
quantificazione dell'ammontare dei danni e delle  risorse  necessarie
per gli interventi di cui al presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi  di
          qualita' dei prodotti agricoli e alimentari  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343. 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1,  3  e  7
          dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
          e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              «Art.  5.  (Trasformazione  della  Cassa   depositi   e
          prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi  e
          prestiti e' trasformata  in  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione di "Cassa depositi e  prestiti  societa'  per
          azioni"  (CDP  S.p.A.),  con  effetto  dalla   data   della
          pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto
          previsto dal  comma  3,  subentra  nei  rapporti  attivi  e
          passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori  alla
          trasformazione. 
              2. (Omissis). 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
              a) le funzioni, le  attivita'  e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
              b) i beni e le partecipazioni societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
              c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
              d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              (Omissis). 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei  medesimi  soggetti
          di cui al primo periodo, o dai medesimi  promossa,  nonche'
          nei confronti di soggetti  privati  per  il  compimento  di
          operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
          sensi del successivo comma 11,  lettera  e),  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione.  Le  operazioni  adottate   nell'ambito   delle
          attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo,  di
          cui all'articolo 22 della legge 11  agosto  2014,  n.  125,
          possono essere  effettuate  anche  in  cofinanziamento  con
          istituzioni   finanziarie    europee,    multilaterali    o
          sovranazionali, nel limite  annuo  stabilito  con  apposita
          convenzione stipulata tra  la  medesima  CDP  S.p.A.  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. Le  operazioni  di
          cui alla presente lettera possono essere  effettuate  anche
          in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  a  iniziative  di  pubblica   utilita'   nonche'
          investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,  innovazione,
          tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche  in
          funzione   di   promozione   del   turismo,   ambiente    e
          efficientamento energetico, anche con riferimento a  quelle
          interessanti i territori montani e rurali per  investimenti
          nel campo della green  economy,  in  via  preferenziale  in
          cofinanziamento con enti creditizi e comunque,  utilizzando
          fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
          di finanziamenti e da altre operazioni  finanziarie,  senza
          garanzia dello Stato e con preclusione  della  raccolta  di
          fondi a vista. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 31 della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 31. (Garanzie statali). -  1.  In  allegato  allo
          stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
          e delle finanze sono  elencate  le  garanzie  principali  e
          sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti  o  altri
          soggetti.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art. 17.  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) ; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. ». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  50   del
          Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014  del  17
          giugno 2014 (REGOLAMENTO  DELLA  COMMISSIONE  che  dichiara
          alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato
          interno in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato): 
              «Art. 50. (Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni
          arrecati da determinate calamita' naturali). - 1. I  regimi
          di  aiuti  destinati  a  ovviare  ai  danni   arrecati   da
          terremoti, valanghe,  frane,  inondazioni,  trombe  d'aria,
          uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di  origine
          naturale sono compatibili con il mercato interno  ai  sensi
          dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato  e
          sono esentati dall'obbligo di notifica di cui  all'articolo
          108,  paragrafo  3,  del  trattato  purche'  soddisfino  le
          condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 
              2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni: 
              a) le  autorita'  pubbliche  competenti  di  uno  Stato
          membro  hanno  riconosciuto  formalmente  il  carattere  di
          calamita' naturale dell'evento; e 
              b)  esiste  un  nesso  causale  diretto  tra  i   danni
          provocati  dalla  calamita'  naturale  e  il  danno  subito
          dall'impresa. 
              3.  I  regimi  di  aiuti  connessi  a  una  determinata
          calamita' naturale sono adottati nei  tre  anni  successivi
          alla data in cui  si  e'  verificato  l'evento.  Gli  aiuti
          relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal
          verificarsi dell'evento. 
              4. I costi ammissibili sono i costi  dei  danni  subiti
          come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati
          da  un  esperto  indipendente  riconosciuto  dall'autorita'
          nazionale competente o da un'impresa di assicurazione.  Tra
          i danni possono figurare i danni materiali  ad  attivi  (ad
          esempio immobili, attrezzature, macchinari,  scorte)  e  la
          perdita  di  reddito  dovuta  alla  sospensione  totale   o
          parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei  mesi
          dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei
          danni materiali e' basato sui costi di  riparazione  o  sul
          valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della
          calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o
          la diminuzione del valore equo di mercato a  seguito  della
          calamita', ossia la differenza tra il valore  degli  attivi
          immediatamente prima e immediatamente dopo  il  verificarsi
          della calamita'. La perdita di reddito e'  calcolata  sulla
          base dei dati finanziari  dell'impresa  colpita  (utile  al
          lordo di  interessi,  imposte  e  tasse  (EBIT),  costi  di
          ammortamento e costi del lavoro  unicamente  connessi  allo
          stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando
          i dati finanziari dei sei mesi  successivi  al  verificarsi
          dell'evento con la media dei tre anni scelti tra  i  cinque
          anni precedenti il verificarsi della calamita'  (escludendo
          il  migliore  e  il  peggiore  risultato   finanziario)   e
          calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno  viene
          calcolato individualmente per ciascun beneficiario. 
              5. L'aiuto e  tutti  gli  altri  pagamenti  ricevuti  a
          copertura dei danni, compresi i  pagamenti  nell'ambito  di
          polizze  assicurative,  non  superano  il  100%  dei  costi
          ammissibili.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  13
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art.  13.  (Anticipazione  sperimentale   dell'imposta
          municipale  propria).  -  1.   L'istituzione   dell'imposta
          municipale propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a
          decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
          del territorio nazionale in base agli articoli 8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  soggetti  richiamati  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
          del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
              a)   alle   unita'   immobiliari   appartenenti    alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
              b) ai fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
              c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a  seguito
          di  provvedimento  di  separazione  legale,   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
              d) a un unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              0a) per le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie   catastali   A/1,   A/8   e   A/9;    ai    fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni   della   presente
          lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
          suddetti requisiti nel  modello  di  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              12-bis. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
          perentorio del 14 ottobre dello stesso  anno.  In  caso  di
          mancata pubblicazione entro il termine del 28  ottobre,  si
          applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale   presentate,   ai   sensi   del   comma    2-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012 (96), con le modalita'  stabilite
          dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile  1994,  n.
          701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5 maggio 2011 recante  «Approvazione  del  modello  per  il
          rilevamento dei danni, pronto intervento e  agibilita'  per
          edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo
          manuale  di  compilazione»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 2011, n. 113, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
          1986, n. 131 recante «Approvazione del  Testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti   l'imposta   di   registro»   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  46  e  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e successive modificazioni (Testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa): 
              «Art.     46.     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              «Art.  47.  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1120, 1121
          e 1136 del codice civile: 
              «Art.  1120.  (Innovazioni).  -  I  condomini,  con  la
          maggioranza indicata dal quinto comma  dell'articolo  1136,
          possono  disporre   tutte   le   innovazioni   dirette   al
          miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
          delle cose comuni. 
              I condomini, con la maggioranza  indicata  dal  secondo
          comma dell'articolo 1136, possono disporre  le  innovazioni
          che, nel rispetto della  normativa  di  settore,  hanno  ad
          oggetto: 
              1) le opere e gli  interventi  volti  a  migliorare  la
          sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 
              2) le opere e gli interventi previsti per eliminare  le
          barriere architettoniche, per il contenimento  del  consumo
          energetico  degli  edifici  e  per   realizzare   parcheggi
          destinati   a   servizio   delle   unita'   immobiliari   o
          dell'edificio,  nonche'  per  la  produzione   di   energia
          mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti
          eoliche,  solari  o  comunque  rinnovabili  da  parte   del
          condominio o di terzi che conseguano a  titolo  oneroso  un
          diritto reale o personale di godimento del lastrico  solare
          o di altra idonea superficie comune; 
              3) l'installazione di  impianti  centralizzati  per  la
          ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
          genere di flusso informativo,  anche  da  satellite  o  via
          cavo, e i relativi collegamenti fino alla  diramazione  per
          le singole utenze, ad esclusione  degli  impianti  che  non
          comportano modifiche in grado di alterare  la  destinazione
          della cosa comune e di impedire  agli  altri  condomini  di
          farne uso secondo il loro diritto. 
              L'amministratore  e'  tenuto  a  convocare  l'assemblea
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo
          condomino interessato all'adozione delle  deliberazioni  di
          cui  al  precedente  comma.  La  richiesta  deve  contenere
          l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita'  di
          esecuzione  degli   interventi   proposti.   In   mancanza,
          l'amministratore deve invitare senza indugio  il  condomino
          proponente a fornire le necessarie integrazioni. 
              Sono  vietate  le  innovazioni   che   possano   recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino." 
              "Art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie. 
              Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
          abbia  carattere  voluttuario  rispetto  alle   particolari
          condizioni e all'importanza dell'edificio,  e  consista  in
          opere, impianti o manufatti suscettibili  di  utilizzazione
          separata, i condomini che non  intendono  trarne  vantaggio
          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. 
              Se   l'utilizzazione   separata   non   e'   possibile,
          l'innovazione non e' consentita, salvo che  la  maggioranza
          dei condomini  che  l'ha  deliberata  o  accettata  intenda
          sopportarne integralmente la spesa. 
              Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i  loro
          eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque  tempo,
          partecipare  ai  vantaggi  dell'innovazione,   contribuendo
          nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.». 
              «Art. 1136. (Costituzione  dell'assemblea  e  validita'
          delle deliberazioni). - L'assemblea in  prima  convocazione
          e'  regolarmente  costituita  con  l'intervento  di   tanti
          condomini  che  rappresentino  i  due  terzi   del   valore
          dell'intero edificio e la maggioranza dei  partecipanti  al
          condominio. 
              Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
          voti che rappresenti la  maggioranza  degli  intervenuti  e
          almeno la meta' del valore dell'edificio. 
              Se  l'assemblea  in   prima   convocazione   non   puo'
          deliberare per mancanza di numero  legale,  l'assemblea  in
          seconda convocazione delibera in  un  giorno  successivo  a
          quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci  giorni
          dalla medesima.  L'assemblea  in  seconda  convocazione  e'
          regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
          che rappresentino almeno un terzo  del  valore  dell'intero
          edificio e un terzo  dei  partecipanti  al  condominio.  La
          deliberazione e'  valida  se  approvata  dalla  maggioranza
          degli intervenuti con un numero  di  voti  che  rappresenti
          almeno un terzo del valore dell'edificio. 
              Le deliberazioni che concernono la nomina e  la  revoca
          dell'amministratore o le liti attive e passive  relative  a
          materie     che     esorbitano      dalle      attribuzioni
          dell'amministratore   medesimo,   le   deliberazioni    che
          concernono la  ricostruzione  dell'edificio  o  riparazioni
          straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui
          agli articoli 1117-quater, 1120,  secondo  comma,  1122-ter
          nonche' 1135, terzo comma, devono essere  sempre  approvate
          con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente
          articolo. 
              Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma,
          e  all'articolo  1122-bis,  terzo  comma,   devono   essere
          approvate  dall'assemblea  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  ed  almeno  i
          due terzi del valore dell'edificio. 
              L'assemblea non puo'  deliberare,  se  non  consta  che
          tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. 
              Delle  riunioni  dell'assemblea  si   redige   processo
          verbale    da    trascrivere    nel     registro     tenuto
          dall'amministratore.». 
              - Il citato decreto  legislativo  n.  50  del  2016  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.  91,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  e
          successive modificazioni recante «Codice dei beni culturali
          e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
          luglio 2002, n. 137» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 febbraio 2004, n. 45, S.O.