Art. 6 
 
Criteri e modalita' generali per  la  concessione  dei  finanziamenti
               agevolati per la ricostruzione privata 
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi  nel
rispetto dei limiti, dei  parametri  e  delle  soglie  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  possono
essere previsti: 
    a) per gli immobili distrutti, un  contributo  pari  al  100  per
cento  del  costo  delle  strutture,  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le finiture  interne  ed  esterne,  e  delle  parti
comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da  realizzare
nell'ambito dello stesso insediamento,  nel  rispetto  delle  vigenti
norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle
superfici   preesistenti,   aumentabili   esclusivamente   ai    fini
dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico; 
    b)  per  gli   immobili   con   livelli   di   danneggiamento   e
vulnerabilita' inferiori  alla  soglia  appositamente  stabilita,  un
contributo pari al 100 per cento  del  costo  della  riparazione  con
rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle
strutture  e  degli  elementi  architettonici  esterni,  comprese  le
rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni  dell'intero
edificio; 
    c) per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli  di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo pari  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi  sulle  strutture,  con  miglioramento  sismico,  compreso
l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli  elementi
architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e
delle parti comuni dell'intero edificio. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore: 
    a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, che, (( alla data del 24 agosto  2016  con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del  26
ottobre 2016 con riferimento ai Comuni  di  cui  all'allegato  2  )),
risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo
13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
    b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, (( alla data del 24 agosto  2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del
26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato  2  )),
risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base  di  un   contratto
regolarmente registrato ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero  concesse  in  comodato  o
assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa,  e  adibite  a
residenza   anagrafica   del   conduttore,    del    comodatario    o
dell'assegnatario; 
    c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia o dei familiari  che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
    d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e  per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
(( alla data del 24 agosto 2016 con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con  riferimento
ai  Comuni  di  cui  all'allegato  2  )),  era   presente   un'unita'
immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); 
    e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per  legge
o per contratto o sulla base di altro titolo  giuridico  valido  alla
data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione
o ricostruzione delle  unita'  immobiliari,  degli  impianti  e  beni
mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che (( alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato
1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni  di
cui   all'allegato   2   ))   risultavano    adibite    all'esercizio
dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali. 
  3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b),  e'
subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede  di
presentazione della domanda di  contributo,  alla  prosecuzione  alle
medesime condizioni  del  rapporto  di  locazione  o  di  comodato  o
dell'assegnazione  in  essere  alla  data   degli   eventi   sismici,
successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un  periodo  non
inferiore a  due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente  diritto
l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato  o  assegnato
ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto  ((
degli eventi sismici di cui all'articolo 1 )). 
  4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti  di  cui  alle
lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e)  del  comma  2,   la   percentuale
riconoscibile e' pari al 100 per  cento  del  contributo  determinato
secondo le modalita' stabilite con provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2. 
  5. Per gli interventi di cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  su
immobili ricadenti nei Comuni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  da
eseguire su immobili siti all'interno  di  centri  storici  e  borghi
caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari  al  100
per  cento  del  valore  del  danno  puntuale  cagionato  dall'evento
sismico, come documentato a norma  dell'articolo  12.  In  tutti  gli
altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il
50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo
o di altri contributi pubblici (( percepiti dall'interessato  per  le
medesime finalita' di quelli di cui al presente decreto. )) 
  7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'
individuata una metodologia di  calcolo  del  contributo  basata  sul
confronto tra  il  costo  convenzionale  al  metro  quadrato  per  le
superfici degli alloggi, delle attivita'  produttive  e  delle  parti
comuni di ciascun edificio e i  computi  metrici  estimativi  redatti
sulla  base  del  prezzario  unico  interregionale,  predisposto  dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari  nell'ambito
del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma  5,  tenendo
conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'. 
  (( 8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'articolo 34, comma 5. )) 
  9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono
la dichiarazione, ai sensi (( degli articoli 46 e 47 ))  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive  modificazioni,  in  ordine  al  possesso  dei   requisiti
necessari  per  la  concessione  dei  finanziamenti  e  all'eventuale
spettanza  di  ulteriori  contributi   pubblici   o   di   indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 
  10. Il proprietario che  aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado,  prima  del
completamento  degli  interventi   di   riparazione,   ripristino   o
ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato
decaduto dalle provvidenze ed  e'  tenuto  al  rimborso  delle  somme
percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare  all'entrata
del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  12.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui  al  presente  articolo,  non
sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo  1,  comma  2,  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta mediante procedura  concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori  alla  migliore  offerta.  Alla  selezione
possono partecipare solo le  imprese  che  risultano  iscritte  nella
Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non  inferiore  a
tre.  Gli  esiti  della  procedura  concorrenziale,  completi   della
documentazione  stabilita  con  provvedimenti   adottati   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.