Art. 8 
 
                 Interventi di immediata esecuzione 
 
  (( 1. Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e  il
ritorno alle normali condizioni  di  vita  e  di  lavoro  nei  Comuni
interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1, per  gli  edifici
con danni lievi non classificati agibili secondo la  procedura  AeDES
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5  maggio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo
procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile  e
che necessitano soltanto di interventi di  immediata  riparazione,  i
soggetti  interessati  possono,  previa  presentazione  di   apposito
progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato  che
documenti il nesso di  causalita'  tra  gli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1 e lo stato della  struttura,  oltre  alla  valutazione
economica  del  danno,  effettuare   l'immediato   ripristino   della
agibilita' degli edifici e delle strutture. )) 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,
entro quindici giorni (( dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto  )),  sono  emanate  disposizioni
operative per l'attuazione degli interventi di  immediata  esecuzione
di cui al comma 1 ((  .  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo provvede il Commissario straordinario  con  proprio
provvedimento,  nel  limite  delle  risorse  disponibili   ai   sensi
dell'articolo 5. )) 
  3. In deroga  agli  articoli  6,  10,  93  e  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  all'articolo  19
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, ed alle leggi  regionali  che  regolano  il
rilascio dei titoli abilitativi, i  soggetti  interessati  comunicano
agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3,  che
ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei  lavori
edilizi di  riparazione  o  ripristino,  da  eseguirsi  comunque  nel
rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di  cui  al
comma  2,  nonche'  dei  contenuti  generali   della   pianificazione
territoriale e urbanistica, ivi  inclusa  quella  paesaggistica,  con
l'indicazione   del   progettista   abilitato   responsabile    della
progettazione, del direttore dei lavori e della  impresa  esecutrice,
purche' le costruzioni non  siano  state  interessate  da  interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi  i  relativi
ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di  settore  con
particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza  e
sismica. I soggetti interessati entro il  termine  di  trenta  giorni
dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che
non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di
riparazione o ripristino,  e  che  sia  comunque  necessaria  per  il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,  del  titolo  abilitativo
edilizio e dell'autorizzazione sismica. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione  del  provvedimento
in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5,  comma
2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente  articolo   presentano   agli   uffici   speciali   per   la
ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita'  ed  i
termini ivi  indicati.  Il  mancato  rispetto  del  termine  e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo. 
  5. I lavori di cui  al  presente  articolo  sono  obbligatoriamente
affidati a imprese: 
    a)  che  risultino  aver   presentato   domanda   di   iscrizione
nell'Anagrafe di cui all'articolo  30,  comma  6,  e  fermo  restando
quanto   previsto   dallo   stesso,   abbiano    altresi'    prodotto
l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; 
    b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi
e previdenziali come attestato dal  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo  8  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
    c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano  in
possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo  84  del  codice
dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 6, 10,  93
          e 94 del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia): 
              «Art. 6. (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte  salve
          le prescrizioni degli  strumenti  urbanistici  comunali,  e
          comunque nel rispetto  delle  altre  normative  di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina  dell'attivita'  edilizia
          e, in particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza,
          antincendio,   igienico-sanitarie,   di   quelle   relative
          all'efficienza   energetica,   di   tutela   dal    rischio
          idrogeologico, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  i  seguenti
          interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
              a) gli interventi  di  manutenzione  ordinaria  di  cui
          all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  ivi  compresi  gli
          interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria
          di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 
              b) gli interventi volti  all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          rampe o di  ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
              c) le opere temporanee per  attivita'  di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
              d)  i  movimenti  di  terra   strettamente   pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
              e) le serre mobili stagionali, sprovviste di  strutture
          in muratura,  funzionali  allo  svolgimento  dell'attivita'
          agricola. 
              2. Nel rispetto dei  medesimi  presupposti  di  cui  al
          comma 1, previa comunicazione, anche  per  via  telematica,
          dell'inizio   dei   lavori   da   parte    dell'interessato
          all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
          alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
              a) gli interventi di manutenzione straordinaria di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera   b),   ivi   compresa
          l'apertura di porte interne  o  lo  spostamento  di  pareti
          interne, sempre che non  riguardino  le  parti  strutturali
          dell'edificio; 
              b) le opere dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze
          contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
          al cessare della necessita' e, comunque, entro  un  termine
          non superiore a novanta giorni; 
              c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi
          esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
          l'indice di permeabilita', ove  stabilito  dallo  strumento
          urbanistico comunale,  ivi  compresa  la  realizzazione  di
          intercapedini  interamente  interrate  e  non  accessibili,
          vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
              d) i pannelli solari, fotovoltaici,  a  servizio  degli
          edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui  al
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n. 1444; 
              e) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi
          di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
              e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
          superficie coperta  dei  fabbricati  adibiti  ad  esercizio
          d'impresa, sempre che non riguardino le parti  strutturali,
          ovvero le modifiche della  destinazione  d'uso  dei  locali
          adibiti ad esercizio d'impresa. 
              3. 
              4. Limitatamente agli interventi di  cui  al  comma  2,
          lettere   a)    ed    e-bis),    l'interessato    trasmette
          all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale  e  la
          comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico
          abilitato,   il   quale   attesta,   sotto    la    propria
          responsabilita', che i lavori sono conformi agli  strumenti
          urbanistici approvati e  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,
          nonche' che sono compatibili con la  normativa  in  materia
          sismica   e   con   quella   sul   rendimento    energetico
          nell'edilizia e che non vi e'  interessamento  delle  parti
          strutturali  dell'edificio;  la   comunicazione   contiene,
          altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale  si
          intende affidare la realizzazione dei lavori. 
              5. Riguardo agli interventi  di  cui  al  comma  2,  la
          comunicazione di inizio dei lavori, laddove  integrata  con
          la comunicazione di fine dei lavori,  e'  valida  anche  ai
          fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera  b),  del
          regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,  ed  e'
          tempestivamente  inoltrata  da  parte  dell'amministrazione
          comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
              a) possono estendere la disciplina di cui  al  presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti dai commi 1 e 2; 
              b)   disciplinano   con   legge   le   modalita'    per
          l'effettuazione dei controlli. 
              7. La mancata comunicazione dell'inizio dei  lavori  di
          cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione  asseverata
          dell'inizio dei lavori di cui al  comma  4,  comportano  la
          sanzione pecuniaria pari a 1.000  euro.  Tale  sanzione  e'
          ridotta di due terzi  se  la  comunicazione  e'  effettuata
          spontaneamente  quando  l'intervento   e'   in   corso   di
          esecuzione. 
              [8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato
          di prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e
          2, il certificato stesso, ove previsto,  e'  rilasciato  in
          via  ordinaria  con  l'esame  a  vista.  Per  le   medesime
          attivita', il termine previsto dal primo periodo del  comma
          2 dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,  n.  37,  e'
          ridotto a trenta giorni.». 
              «Art.  10.  (Interventi  subordinati  a   permesso   di
          costruire). - 1. Costituiscono interventi di trasformazione
          urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
          permesso di costruire: 
              a) gli interventi di nuova costruzione; 
              b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
              c) gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  che
          portino ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal precedente e  che  comportino  modifiche  della
          volumetria  complessiva  degli  edifici  o  dei  prospetti,
          ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
          omogenee A, comportino mutamenti della destinazione  d'uso,
          nonche' gli interventi che comportino  modificazioni  della
          sagoma di  immobili  sottoposti  a  vincoli  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni. 
              2. Le regioni stabiliscono con legge  quali  mutamenti,
          connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,  dell'uso
          di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
          costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita'. 
              3. Le regioni possono altresi'  individuare  con  legge
          ulteriori interventi che, in  relazione  all'incidenza  sul
          territorio e sul carico  urbanistico,  sono  sottoposti  al
          preventivo  rilascio  del   permesso   di   costruire.   La
          violazione delle disposizioni regionali  emanate  ai  sensi
          del  presente  comma  non  comporta  l'applicazione   delle
          sanzioni di cui all'articolo 44.». 
              «Art. 93. (Denuncia  dei  lavori  e  presentazione  dei
          progetti di costruzioni in zone sismiche). - 1. Nelle  zone
          sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere
          a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e'  tenuto  a
          darne preavviso scritto allo sportello unico, che  provvede
          a trasmetterne copia al competente  ufficio  tecnico  della
          regione, indicando il  proprio  domicilio,  il  nome  e  la
          residenza del  progettista,  del  direttore  dei  lavori  e
          dell'appaltatore. 
              2. Alla domanda deve essere allegato  il  progetto,  in
          doppio esemplare e debitamente  firmato  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze, nonche'  dal  direttore
          dei lavori. 
              3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato  dal
          competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il
          progetto deve essere esauriente  per  planimetria,  piante,
          prospetti  e  sezioni  ed  accompagnato  da  una  relazione
          tecnica,  dal  fascicolo  dei   calcoli   delle   strutture
          portanti, sia  in  fondazione  sia  in  elevazione,  e  dai
          disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 
              4.  Al  progetto  deve  inoltre  essere  allegata   una
          relazione  sulla  fondazione,  nella  quale  devono  essere
          illustrati i criteri  seguiti  nella  scelta  del  tipo  di
          fondazione,  le  ipotesi  assunte,  i  calcoli  svolti  nei
          riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 
              5. La relazione sulla fondazione deve essere  corredata
          da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. 
              6. In ogni comune deve essere tenuto un registro  delle
          denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 
              7.  Il  registro  deve  essere  esibito,  costantemente
          aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,  ufficiali
          ed agenti indicati nell'articolo 103.». 
              «Art. 94. (Autorizzazione per l'inizio dei  lavori).  -
          1.  Fermo  restando  l'obbligo   del   titolo   abilitativo
          all'intervento  edilizio,  nelle  localita'  sismiche,   ad
          eccezione di quelle a bassa  sismicita'  all'uopo  indicate
          nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
          lavori  senza   preventiva   autorizzazione   scritta   del
          competente ufficio tecnico della regione. 
              2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
          dalla richiesta e viene comunicata al comune,  subito  dopo
          il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 
              3. Avverso il provvedimento relativo  alla  domanda  di
          autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio  entro
          il termine di  cui  al  comma  2,  e'  ammesso  ricorso  al
          presidente  della   giunta   regionale   che   decide   con
          provvedimento definitivo. 
              4. I lavori devono  essere  diretti  da  un  ingegnere,
          architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
          limiti delle rispettive competenze.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
              «Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis,  comma
          2,  dalla  data  della  presentazione  della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 146 del  citato
          decreto legislativo n. 42 del 2004: 
              «Art.  146.  (Autorizzazione).  -  1.  I   proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
              9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla  ricezione
          degli atti da parte del  soprintendente  senza  che  questi
          abbia  reso   il   prescritto   parere,   l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
              15. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 89 del  decreto
          legislativo  6  settembre  2011,  n.   159   e   successive
          modificazioni (Codice delle leggi antimafia e delle  misure
          di prevenzione, nonche' nuove disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136): 
              «Art. 89. (Autocertificazione). - 1. Fuori dei casi  in
          cui e' richiesta l'informazione antimafia  e  salvo  quanto
          previsto dall'articolo  88,  comma  4-bis,  i  contratti  e
          subcontratti  relativi  a  lavori,  servizi   o   forniture
          dichiarati  urgenti   ed   i   provvedimenti   di   rinnovo
          conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono  stipulati,
          autorizzati o  adottati  previa  acquisizione  di  apposita
          dichiarazione con la quale l'interessato  attesti  che  nei
          propri confronti non sussistono le  cause  di  divieto,  di
          decadenza o di  sospensione  di  cui  all'articolo  67.  La
          dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita'  di
          cui  all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. La predetta dichiarazione e'  resa  dall'interessato
          anche quando gli atti  e  i  provvedimenti  della  pubblica
          amministrazione riguardano: 
              a)   attivita'    private,    sottoposte    a    regime
          autorizzatorio,   che   possono   essere   intraprese    su
          segnalazione certificata di inizio attivita' da  parte  del
          privato alla pubblica amministrazione competente; 
              b) attivita' private  sottoposte  alla  disciplina  del
          silenzio-assenso,  indicate  nella  tabella  C  annessa  al
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  aprile   1992,   n.   300,   e   successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 84  del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art.  84.  (Sistema  unico  di  qualificazione   degli
          esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma  12  e  dall'articolo  90,  comma  8,  i
          soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
          importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro,  provano  il
          possesso   dei   requisiti   di   qualificazione   di   cui
          all'articolo  83,  mediante  attestazione  da  parte  degli
          appositi   organismi   di   diritto   privato   autorizzati
          dall'ANAC. 
              2. L'ANAC, con le linee guida di cui  all'articolo  83,
          comma 2, individua, altresi', livelli standard di  qualita'
          dei controlli che le  societa'  organismi  di  attestazione
          (SOA) devono  effettuare,  con  particolare  riferimento  a
          quelli di natura non meramente documentale. L'attivita'  di
          monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
          standard di qualita'  comporta  l'esercizio  di  poteri  di
          diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione  o  la
          decadenza dall'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          da parte dell'ANAC. 
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   l'ANAC   effettua   una   ricognizione
          straordinaria circa il possesso dei requisiti di  esercizio
          dell'attivita' da parte dei soggetti  attualmente  operanti
          in materia di attestazione, e le modalita'  di  svolgimento
          della  stessa,  provvedendo  all'esito  mediante   diffida,
          sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei  casi
          di mancanza del  possesso  dei  requisito  o  di  esercizio
          ritenuto non virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di
          detta ricognizione straordinaria al Governo e alle  Camere,
          allo scopo di fornire  elementi  di  valutazione  circa  la
          rispondenza del sistema attuale di qualificazione  unica  a
          requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
          quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
          individuazione di forme  di  partecipazione  pubblica  agli
          stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
              4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
              a)  l'assenza  dei  motivi   di   esclusione   di   cui
          all'articolo 80; 
              b) il possesso dei requisiti di capacita'  economica  e
          finanziaria   e   tecniche   e    professionali    indicati
          all'articolo  83;  tra  i  requisiti  tecnico-organizzativi
          rientrano i certificati rilasciati alle imprese  esecutrici
          da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Gli  organismi  di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti; 
              c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualita'
          conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO  9000  e
          alla vigente normativa nazionale,  rilasciate  da  soggetti
          accreditati ai sensi delle norme europee  della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
              d) il possesso di certificazione del rating di impresa,
          rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10. 
              5. Il sistema unico di qualificazione  degli  esecutori
          di  contratti  pubblici  e'  articolato  in  rapporto  alle
          tipologie e all'importo dei lavori. 
              6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
          fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
          qualsiasi  documento  ritenuto  necessario.  I  poteri   di
          vigilanza e di controllo sono esercitati anche su  motivata
          e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
          una  stazione  appaltante.  Le  stazioni  appaltanti  hanno
          l'obbligo  di  effettuare  controlli,  almeno  a  campione,
          secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
          requisiti     oggetto     dell'attestazione,     segnalando
          immediatamente  le  eventuali   irregolarita'   riscontrate
          all'ANAC,   che   dispone    la    sospensione    cautelare
          dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci
          giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.  Sull'istanza
          di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,  secondo
          modalita'  stabilite  nelle  linee   guida.   I   controlli
          effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
          positivo di valutazione  ai  fini  dell'attribuzione  della
          premialita' di cui all'articolo 38. 
              7.  Per  gli  appalti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore ai 20 milioni di euro, oltre  alla  presentazione
          dell'attestazione dei requisiti di  qualificazione  di  cui
          all'articolo 83, la  stazione  appaltante  puo'  richiedere
          requisiti aggiuntivi finalizzati: 
              a) alla verifica della capacita' economico-finanziaria.
          In  tal  caso   il   concorrente   fornisce   i   parametri
          economico-finanziari significativi  richiesti,  certificati
          da societa' di revisione ovvero altri soggetti preposti che
          si   affianchino   alle   valutazioni   tecniche    proprie
          dell'organismo di certificazione, da  cui  emerga  in  modo
          inequivoco   la   esposizione   finanziaria    dell'impresa
          concorrente all'epoca in  cui  partecipa  ad  una  gara  di
          appalto; in  alternativa  a  tale  requisito,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere una  cifra  d'affari  in  lavori
          pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve
          aver  realizzato  nel  triennio  antecedente  la  data   di
          pubblicazione del bando; 
              b) alla verifica della capacita' professionale per  gli
          appalti  per  i  quali  viene   richiesta   la   classifica
          illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
          aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
          categoria individuata come prevalente  a  quelli  posti  in
          appalto   opportunamente   certificati   dalle   rispettive
          stazioni appaltanti, tramite presentazione del  certificato
          di esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli
          appalti di lavori di importo superiore  a  100  milioni  di
          euro. 
              8.  Le  linee  guida  di  cui  al   presente   articolo
          disciplinano i casi e le  modalita'  di  sospensione  o  di
          annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
          autorizzazioni degli organismi di certificazione. Le  linee
          guida   disciplinano,   altresi',   i   criteri   per    la
          determinazione   dei   corrispettivi   dell'attivita'    di
          qualificazione, in rapporto all'importo complessivo  ed  al
          numero delle categorie  generali  o  specializzate  cui  si
          richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche  alla
          necessaria riduzione  degli  stessi  in  caso  di  consorzi
          stabili nonche' per le microimprese e le  piccole  e  medie
          imprese. 
              9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
          dei  controlli  sull'attivita'  di  attestazione  posta  in
          essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico  sul
          proprio sito  il  criterio  e  il  numero  di  controlli  a
          campione  da  effettuare  annualmente  sulle   attestazioni
          rilasciate dalle SOA. 
              10. La violazione delle disposizioni delle linee  guida
          e' punita con le sanzione previste dall'articolo 213, comma
          13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non  e'
          ammesso il pagamento in  misura  ridotta.  L'importo  della
          sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
          sulla base dei  criteri  generali  di  cui  alla  legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  con  particolare  riferimento  ai
          criteri di proporzionalita'  e  adeguatezza  alla  gravita'
          della fattispecie. Nei casi piu' gravi,  in  aggiunta  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la  sanzione
          accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa  per
          un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza
          dell'autorizzazione. La  decadenza  dell'autorizzazione  si
          applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
          abbia comportato la sanzione accessoria  della  sospensione
          dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. 
              11. La qualificazione della SOA  ha  durata  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita' strutturale indicati nelle linee guida. 
              12. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  dell'ANAC,
          sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  vengono
          individuate modalita' di qualificazione, anche  alternative
          o sperimentali da parte  di  stazioni  appaltanti  ritenute
          particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38,  per
          migliorare     l'effettivita'     delle     verifiche     e
          conseguentemente  la  qualita'   e   la   moralita'   delle
          prestazioni  degli  operatori  economici,   se   del   caso
          attraverso un graduale superamento  del  sistema  unico  di
          qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 136
          del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive
          modificazioni: 
              «Art. 136. (Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse
          pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni  di  questo
          Titolo per il loro notevole interesse pubblico: 
              a) le cose immobili che  hanno  cospicui  caratteri  di
          bellezza  naturale,  singolarita'   geologica   o   memoria
          storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 
              b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati  dalle
          disposizioni della Parte seconda del presente  codice,  che
          si distinguono per la loro non comune bellezza; 
              c) i complessi  di  cose  immobili  che  compongono  un
          caratteristico   aspetto   avente   valore    estetico    e
          tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 
              d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei  punti  di
          vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
          goda lo spettacolo di quelle bellezze.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 135 e  143
          del citato decreto legislativo n. 42 del 2004: 
              «Art. 135.  (Pianificazione  paesaggistica).  -  1.  Lo
          Stato e le regioni assicurano che tutto il  territorio  sia
          adeguatamente  conosciuto,  salvaguardato,  pianificato   e
          gestito in  ragione  dei  differenti  valori  espressi  dai
          diversi contesti che  lo  costituiscono.  A  tale  fine  le
          regioni  sottopongono  a  specifica  normativa   d'uso   il
          territorio  mediante  piani  paesaggistici,  ovvero   piani
          urbanistico-territoriali con specifica  considerazione  dei
          valori  paesaggistici,  entrambi  di  seguito   denominati:
          "piani    paesaggistici".    L'elaborazione    dei    piani
          paesaggistici  avviene  congiuntamente  tra   Ministero   e
          regioni,  limitatamente  ai  beni  paesaggistici   di   cui
          all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme
          previste dal medesimo articolo 143. 
              2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio
          considerato, ne  riconoscono  gli  aspetti  e  i  caratteri
          peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e  ne
          delimitano i relativi ambiti. 
              3.  In  riferimento   a   ciascun   ambito,   i   piani
          predispongono specifiche normative d'uso, per le  finalita'
          indicate  negli  articoli  131  e  133,  ed   attribuiscono
          adeguati obiettivi di qualita'. 
              4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono
          apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: 
              a) alla  conservazione  degli  elementi  costitutivi  e
          delle  morfologie  dei  beni  paesaggistici  sottoposti   a
          tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche,
          delle tecniche e dei materiali costruttivi,  nonche'  delle
          esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; 
              b)  alla  riqualificazione  delle  aree  compromesse  o
          degradate; 
              c)    alla    salvaguardia    delle     caratteristiche
          paesaggistiche    degli    altri    ambiti    territoriali,
          assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; 
              d)  alla  individuazione  delle   linee   di   sviluppo
          urbanistico   ed   edilizio,   in   funzione   della   loro
          compatibilita'   con   i   diversi   valori   paesaggistici
          riconosciuti e tutelati, con  particolare  attenzione  alla
          salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti  nella
          lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.». 
              «Art. 143. (Piano paesaggistico). -  1.  L'elaborazione
          del piano paesaggistico comprende almeno: 
              a)   ricognizione    del    territorio    oggetto    di
          pianificazione,    mediante     l'analisi     delle     sue
          caratteristiche  paesaggistiche,  impresse  dalla   natura,
          dalla storia e dalle loro interrelazioni,  ai  sensi  degli
          articoli 131 e 135; 
              b) ricognizione degli immobili e delle aree  dichiarati
          di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo  136,
          loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea  alla
          identificazione, nonche'  determinazione  delle  specifiche
          prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138,  comma  1,
          fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma  2,
          e 141-bis; 
              c)  ricognizione  delle  aree  di  cui   al   comma   1
          dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in
          scala idonea alla identificazione,  nonche'  determinazione
          di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione
          dei caratteri distintivi di dette aree  e,  compatibilmente
          con essi, la valorizzazione; 
              d) eventuale individuazione di  ulteriori  immobili  od
          aree,   di   notevole   interesse   pubblico   a    termini
          dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro  delimitazione
          e rappresentazione in scala  idonea  alla  identificazione,
          nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
          a termini dell'articolo 138, comma 1; 
              e) individuazione  di  eventuali,  ulteriori  contesti,
          diversi da quelli indicati all'articolo 134, da  sottoporre
          a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; 
              f)  analisi  delle  dinamiche  di  trasformazione   del
          territorio  ai  fini  dell'individuazione  dei  fattori  di
          rischio e degli elementi di vulnerabilita'  del  paesaggio,
          nonche' comparazione con gli altri atti di  programmazione,
          di pianificazione e di difesa del suolo; 
              g)  individuazione  degli  interventi  di  recupero   e
          riqualificazione delle aree significativamente  compromesse
          o degradate e  degli  altri  interventi  di  valorizzazione
          compatibili con le esigenze della tutela; 
              h)  individuazione  delle  misure  necessarie  per   il
          corretto inserimento,  nel  contesto  paesaggistico,  degli
          interventi di trasformazione del  territorio,  al  fine  di
          realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; 
              i) individuazione dei diversi  ambiti  e  dei  relativi
          obiettivi di qualita', a termini dell'articolo  135,  comma
          3. 
              2.  Le  regioni,   il   Ministero   ed   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
          di elaborazione congiunta dei  piani  paesaggistici,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo  periodo.
          Nell'intesa e' stabilito il termine  entro  il  quale  deve
          essere completata l'elaborazione del  piano.  Il  piano  e'
          oggetto di apposito accordo fra pubbliche  amministrazioni,
          ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241.  L'accordo  stabilisce  altresi'  i  presupposti,   le
          modalita' ed i  tempi  per  la  revisione  del  piano,  con
          particolare  riferimento  all'eventuale  sopravvenienza  di
          dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e  141  o
          di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il
          piano e' approvato con  provvedimento  regionale  entro  il
          termine  fissato  nell'accordo.  Decorso  inutilmente  tale
          termine, il piano, limitatamente ai beni  paesaggistici  di
          cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e'  approvato  in
          via  sostitutiva  con  decreto  del  Ministro,  sentito  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
          soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui  agli
          articoli  146  e  147  e'  vincolante  in  relazione   agli
          interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni  paesaggistici
          di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1,  salvo  quanto
          disposto al comma 4, nonche' quanto previsto  dall'articolo
          146, comma 5. 
              4. Il piano puo' prevedere: 
              a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
          dell'articolo  142   e   non   interessate   da   specifici
          procedimenti o provvedimenti ai sensi degli  articoli  136,
          138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la  realizzazione  di
          interventi puo' avvenire previo  accertamento,  nell'ambito
          del procedimento ordinato al rilascio del titolo  edilizio,
          della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni
          del  piano  paesaggistico  e  dello  strumento  urbanistico
          comunale; 
              b) la individuazione delle aree gravemente  compromesse
          o degradate nelle quali la realizzazione  degli  interventi
          effettivamente volti al recupero ed  alla  riqualificazione
          non  richiede  il  rilascio  dell'autorizzazione   di   cui
          all'articolo 146. 
              5. L'entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 4 e'  subordinata  all'approvazione  degli  strumenti
          urbanistici  adeguati  al  piano  paesaggistico,  ai  sensi
          dell'articolo 145, commi 3 e 4. 
              6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in  vigore
          delle  disposizioni  che  consentono  la  realizzazione  di
          interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
          comma 4, all'esito positivo di un periodo  di  monitoraggio
          che  verifichi  l'effettiva  conformita'  alle   previsioni
          vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 
              7. Il piano prevede comunque che nelle aree di  cui  al
          comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a  campione
          sugli  interventi  realizzati  e  che   l'accertamento   di
          significative violazioni delle previsioni vigenti determini
          la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione  di  cui
          agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei  quali
          si sono rilevate le violazioni. 
              8.  Il  piano  paesaggistico  puo'  individuare   anche
          linee-guida  prioritarie  per  progetti  di  conservazione,
          recupero, riqualificazione, valorizzazione  e  gestione  di
          aree regionali, indicandone gli  strumenti  di  attuazione,
          comprese le misure incentivanti. 
              9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
          sono  consentiti,  sugli  immobili  e  nelle  aree  di  cui
          all'articolo  134,   interventi   in   contrasto   con   le
          prescrizioni di tutela previste nel  piano  stesso.  A  far
          data dalla approvazione del piano le relative previsioni  e
          prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
          previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  12   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   la
          tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della  cultura
          e il rilancio del turismo): 
              «Art. 12. (Misure urgenti per  la  semplificazione,  la
          trasparenza,  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento   dei
          procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici).
          - 1. Al fine di semplificare i procedimenti in  materia  di
          autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146  del  Codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  termine  di  efficacia   dell'autorizzazione
          decorre dal giorno in  cui  acquista  efficacia  il  titolo
          edilizio  eventualmente  necessario  per  la  realizzazione
          dell'intervento,  a  meno  che  il  ritardo  in  ordine  al
          rilascio e alla conseguente efficacia di  quest'ultimo  non
          sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»; 
              b). 
              1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il  buon
          andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni
          culturali e paesaggistici, i pareri,  nulla  osta  o  altri
          atti  di  assenso  comunque  denominati,  rilasciati  dagli
          organi periferici del Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo,  possono  essere   riesaminati,
          d'ufficio o su  segnalazione  delle  altre  amministrazioni
          coinvolte nel  procedimento,  da  apposite  commissioni  di
          garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite
          esclusivamente  da  personale  appartenente  ai  ruoli  del
          medesimo  Ministero  e  previste  a  livello  regionale   o
          interregionale dal regolamento  di  organizzazione  di  cui
          all'articolo  14,  comma  3.  Le  commissioni  di  garanzia
          possono  riesaminare  la   decisione   entro   il   termine
          perentorio di dieci giorni dalla ricezione  dell'atto,  che
          e' trasmesso  per  via  telematica  dai  competenti  organi
          periferici  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione,
          alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel
          procedimento; queste ultime  possono  chiedere  il  riesame
          dell'atto entro tre giorni  dalla  sua  ricezione.  Decorso
          inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente
          periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di  cui
          al presente  comma  si  applica  altresi'  nell'ipotesi  di
          dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi
          dell'articolo 14-quater, comma  1,  della  legge  7  agosto
          1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,   anche   su
          iniziativa  dell'amministrazione  procedente.  Nelle   more
          dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo,  con
          il quale sono disciplinate le funzioni  e  la  composizione
          delle commissioni, il potere di riesame di cui al  presente
          comma e' attribuito ai comitati regionali di  coordinamento
          previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,  n.  233.
          Alle attivita' delle commissioni di cui al  presente  comma
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie  disponibili   a   legislazione   vigente.   Ai
          componenti delle predette commissioni non sono  corrisposti
          gettoni, compensi, rimborsi di  spese  o  altri  emolumenti
          comunque denominati. 
              1-ter. Per assicurare la trasparenza e  la  pubblicita'
          dei procedimenti di tutela e valorizzazione del  patrimonio
          culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di
          ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti
          gli  atti  aventi  rilevanza  esterna  e  i   provvedimenti
          adottati dagli organi centrali e periferici  del  Ministero
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo
          nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di
          cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati
          integralmente nel sito internet del Ministero e in  quello,
          ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto,  secondo
          le disposizioni in materia di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14
          marzo 2013, n. 33.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle
          disposizioni del codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. 
              2. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
          28  agosto  1997,  n.  281,   sono   dettate   disposizioni
          modificative  e   integrative   al   regolamento   di   cui
          all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del  Codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio  di   cui   al   decreto
          legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni,  al
          fine di ampliare e precisare le ipotesi  di  interventi  di
          lieve entita', nonche'  allo  scopo  di  operare  ulteriori
          semplificazioni   procedimentali,   ferme,   comunque,   le
          esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4,
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni. Con il medesimo  regolamento  sono  altresi'
          individuate: 
              a)   le   tipologie   di   interventi   per   i   quali
          l'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta,  ai  sensi
          dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, sia nell'ambito degli  interventi  di  lieve
          entita'  gia'  compresi   nell'allegato   1   al   suddetto
          regolamento  di  cui  all'articolo  146,  comma  9,  quarto
          periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia
          mediante definizione di ulteriori interventi  minori  privi
          di rilevanza paesaggistica; 
              b) le tipologie di  intervento  di  lieve  entita'  che
          possano  essere   regolate   anche   tramite   accordi   di
          collaborazione tra il Ministero,  le  Regioni  e  gli  enti
          locali, ai sensi dell'articolo  15  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  con  specifico
          riguardo alle materie che  coinvolgono  competenze  proprie
          delle autonomie territoriali. 
              3. Al fine di semplificare e  razionalizzare  le  norme
          sulla riproduzione di beni culturali, al  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.
          42 del 2004 e successive modificazioni, sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
              a)  al  comma  3  dell'articolo  108  dopo  la   parola
          "pubblici" sono inserite le seguenti: "o privati" e dopo la
          parola  "valorizzazione"  sono  inserite  le  seguenti:  ",
          purche' attuate senza scopo di lucro"; 
              b) all'articolo 108, dopo il comma 3,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita',
          svolte senza scopo  di  lucro,  per  finalita'  di  studio,
          ricerca, libera manifestazione del pensiero  o  espressione
          creativa,  promozione  della  conoscenza   del   patrimonio
          culturale: 
              1) la riproduzione di beni culturali diversi  dai  beni
          bibliografici e archivistici attuata con modalita' che  non
          comportino  alcun  contatto  fisico  con   il   bene,   ne'
          l'esposizione  dello  stesso  a  sorgenti  luminose,   ne',
          all'interno degli istituti della cultura, l'uso di  stativi
          o treppiedi; 
              2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini
          di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
          poter essere ulteriormente riprodotte  a  scopo  di  lucro,
          neanche indiretto.". 
              4. Al  fine  di  semplificare  la  consultazione  degli
          archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni: 
              a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo  122  e'
          abrogata; 
              b) al comma  1  dell'articolo  41,  primo  periodo,  le
          parole  «quarant'anni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          "trent'anni". 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».