Art. 15 
 
              Disposizione di interpretazione autentica 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo
3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  si  interpreta
nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito
temporale ivi indicato, ovvero l'entrata in  esercizio  entro  il  31
dicembre  2012,  non  soltanto  deve  essere  avvenuta  l'entrata  in
esercizio commerciale dell'energia elettrica ma  anche  l'entrata  in
esercizio commerciale  dell'energia  termica.  A  tal  fine,  per  la
transizione  dal  vecchio  al  nuovo  meccanismo  di   incentivazione
ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24,  comma  5,  lettera
c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire
la redditivita' degli investimenti effettuati, il conseguente residuo
periodo di diritto si calcola sottraendo ai quindici anni  di  durata
degli incentivi il tempo gia' trascorso  dalla  data  di  entrata  in
esercizio commerciale dell'energia sia elettrica che termica. 
 
          Note all'art. 15: 
              Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O. 
              "Art. 25. Disposizione transitorie e abrogazioni. -  1.
          La produzione di energia elettrica da  impianti  alimentati
          da fonti rinnovabili, entrati  in  esercizio  entro  il  31
          dicembre 2012, e' incentivata con i meccanismi vigenti alla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  con  i
          correttivi di cui ai commi successivi." 
              Si riporta il testo del comma  4-bis  dell'art.  3  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              "4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti  di
          cui all'art. 2,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive  24  ottobre   2005,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti
          agricoli,  da'  diritto   all'emissione   dei   certificati
          previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto  legislativo  16
          marzo   1999,   n.   79,   e   successive    modificazioni,
          limitatamente alla quota di energia termica  effettivamente
          utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente  non
          si applica quanto previsto dal comma  1  dell'art.  14  del
          decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20." 
              Si riporta il testo dell'art. 24, comma 5, lettera  c),
          del citato d.lgs. n. 28 del 2011: 
              "5. Con decreti del Ministro dello  sviluppo  economico
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  la
          Conferenza  unificata,  di  cui  all'art.  8  del   decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
          cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri  di  cui
          ai precedenti commi 2, 3 e 4. I  decreti  disciplinano,  in
          particolare: 
              a)- b) (omissis); 
              c) Le modalita' per la transizione dal vecchio al nuovo
          meccanismo  di   incentivazione.   In   particolare,   sono
          stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
          certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
          impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e'  commutato
          nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di  diritto
          ai  certificati  verdi,  a  un  incentivo  ricadente  nella
          tipologia di cui al  comma  3,  in  modo  da  garantire  la
          redditivita' degli investimenti effettuati."