Art. 16 
 
                           Tracciabilita' 
 
  1. Tutte le confezioni  unitarie  dei  prodotti  del  tabacco  sono
contrassegnate da un identificativo univoco.  Fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 2014, n. 188, per garantirne l'integrita',  l'identificativo
univoco e' stampato o apposto in modo inamovibile,  e'  indelebile  e
non e' dissimulato o troncato, ad  esempio  da  bolli  fiscali  o  da
etichette del prezzo, ne' a seguito  dell'apertura  della  confezione
unitaria. 
  2. L'identificativo univoco consente di stabilire quanto segue: 
  a) la data e il luogo di lavorazione; 
  b) l'impianto di lavorazione; 
  c) il macchinario utilizzato per la lavorazione  dei  prodotti  del
tabacco; 
  d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione; 
  e) la descrizione del prodotto; 
  f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio; 
  g) l'itinerario previsto del trasporto; 
  h) se del caso, l'importatore nell'Unione; 
  i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante  fino  alla
prima rivendita, compresi i depositi utilizzati nonche' la  data  del
trasporto, la destinazione del trasporto, il punto di partenza  e  il
destinatario; 
  l) l'identita' di tutti gli acquirenti dal  fabbricante  fino  alla
prima rivendita; 
  m) la  fattura,  il  numero  dell'ordine  e  le  registrazioni  dei
pagamenti di tutti gli acquirenti dal  fabbricante  fino  alla  prima
rivendita. 
  3. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e),  f),  g)
e, ove applicabile, h) del comma 2  fanno  parte  dell'identificativo
unico. 
  4. Le informazioni di cui al comma 2, lettere i),  l)  e  m),  sono
elettronicamente     accessibili     mediante     un     collegamento
all'identificativo unico. 
  5. Tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti
del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo  operatore  economico  a
monte della prima rivendita, registrano tutte le confezioni  unitarie
delle quali entrano in possesso, tutti  i  movimenti  intermedi  e  i
trasferimenti definitivi del possesso delle confezioni  unitarie.  La
marcatura e la registrazione di imballaggi aggregati, quali  stecche,
mastercase  o  pallet,  puo'  costituire  adempimento  del   presente
obbligo,  purche'  rimanga  possibile  tracciare  e  rintracciare  le
confezioni unitarie. 
  6. Tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena  di
approvvigionamento  di  prodotti  del  tabacco  mantengono   registri
completi accurati di tutte le transazioni pertinenti. 
  7. I fabbricanti di prodotti del tabacco  forniscono  a  tutti  gli
operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti  del  tabacco,
dal fabbricante fino all'ultimo operatore  economico  a  monte  della
prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e  le  societa'
di trasporto, le  apparecchiature  necessarie  per  la  registrazione
degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o
delle altre operazioni di manipolazione  dei  prodotti  del  tabacco.
Tali apparecchiature devono essere in grado, come previsto dal  comma
8,  di  leggere  e  trasmettere  i  dati  oggetto  di   registrazione
elettronicamente a un centro di archiviazione dati. 
  8.  I  fabbricanti  e  gli  importatori  di  prodotti  del  tabacco
concludono contratti di archiviazione dei dati con un soggetto  terzo
indipendente allo scopo di ospitare il centro  di  archiviazione  per
tutti  i  dati,  avente  sede  nel  territorio  dell'Unione  europea.
L'idoneita' del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza  e
la sua capacita' tecnica, come pure  il  contratto  di  archiviazione
dati sono approvati dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo
15,  paragrafo  8,  della  direttiva  2014/40/UE.  Le  attivita'  del
soggetto terzo sono controllate da un revisore  esterno,  proposto  e
retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato  dalla  Commissione
europea ai sensi del medesimo articolo 15, paragrafo 8.  Il  revisore
esterno presenta una relazione annuale al Ministero  della  salute  e
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla  Commissione  europea,
esaminando   in   particolare   eventuali   irregolarita'    relative
all'accesso. Il Ministero della salute, l'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli e il revisore esterno  hanno  accesso  pieno  ai  centri  di
archiviazione dei dati. In casi debitamente  giustificati,  l'Agenzia
delle dogane e dei  monopoli  puo'  consentire,  sentiti  i  soggetti
distributori obbligati alla registrazione  e  trasmissione  dei  dati
sulla movimentazione dei prodotti al centro  di  archiviazione  dati,
l'accesso dei  fabbricanti  o  degli  importatori,  che  ne  facciano
specifica  richiesta,  alle  informazioni  archiviate,   purche'   le
informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette
conformemente al pertinente diritto. 
  9. I dati memorizzati non possono essere modificati o cancellati da
un operatore  economico  coinvolto  negli  scambi  dei  prodotti  del
tabacco. 
  10. I dati personali sono trattati unicamente in conformita'  delle
norme e delle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE. 
  11. I commi da 1 a 10 si applicano alle sigarette e al  tabacco  da
arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e ai prodotti  del  tabacco
diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare a  decorrere  dal
20 maggio 2024. 
 
          Note all'art. 16: 
              Il testo dell'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 15
          dicembre  2014,  n.  188  (Disposizioni   in   materia   di
          tassazione dei  tabacchi  lavorati,  dei  loro  succedanei,
          nonche' di fiammiferi, a norma dell'art. 13 della legge  11
          marzo 2014, n. 23), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          23 dicembre 2014, n. 297 cosi' recita: 
              «Art. 1 (Modifiche al testo unico delle  imposte  sulla
          produzione e sui consumi). - "omissis" 
              5. L'accisa minima di cui all'art. 14,  n.  1,  secondo
          periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio,  del  21
          giugno 2011, e' pari a: 
              a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
          lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1,  lettera  a),  di
          peso superiore a 3 grammi (sigari); 
              b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
          lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1,  lettera  a),  di
          peso inferiore a 3 grammi (sigaretti); 
              c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi  lavorati  di
          cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera c),  n.  1)  (tabacco
          trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per  arrotolare  le
          sigarette).». 
              "omissis" 
              - Per la direttiva 2014/40/UE si veda nelle  note  alle
          premesse 
              -  La  direttiva  95/46/CE  (Direttiva  del  Parlamento
          europeo del Consiglio relativa alla  tutela  delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche'  alla  libera  circolazione  di   tali   dati)   e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 23 novembre 1995, n. L 281.