Art. 14 
 
Irrilevanza fiscale dei contributi volontari  percepiti  da  soggetti
                   sottoposti a procedure di crisi 
 
  1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:   "3-bis.   Non
costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i  contributi
percepiti a  titolo  di  liberalita'  dai  soggetti  sottoposti  alle
procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla  legge
18 febbraio 2004, n. 39,  ovvero  alle  procedure  di  crisi  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180
nonche'  alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria  di  cui
all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da  societa'  controllate
dall'impresa  o  controllate  dalla  stessa  societa'  che  controlla
l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano  anche
ai  contributi  percepiti  nei  ventiquattro  mesi  successivi   alla
chiusura delle predette procedure.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  ai  contributi
percepiti a partire dal periodo di imposta  in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge.  Limitatamente  ai
contributi percepiti nel periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al  comma
3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, come modificato  dal  comma  1,  e'  riconosciuta  mediante  una
deduzione  dal  reddito  ripartita  in  cinque  quote   costanti   da
effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi
d'imposta   successivi,   sempre   che   tali   proventi   concorrano
integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui  sono  stati
incassati. 
  3. La determinazione dell'acconto dovuto per  i  periodi  d'imposta
per i quali e' operata la deduzione di cui al comma 2  e'  effettuata
considerando, quale imposta del periodo  precedente,  quella  che  si
sarebbe  determinata  in  assenza  delle  disposizioni  del  presente
articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  18,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022  e  in  2
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2023,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.