Art. 15 
 
Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e  passivita'  di
          un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte 
 
  1. La cessione di  diritti,  attivita'  e  passivita'  di  un  ente
sottoposto a risoluzione a un ente ponte,  di  cui  all'articolo  43,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze  ai  fini
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive. I  beni  ricevuti  dall'ente  ponte  sono
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali  riconosciuti
in capo all'ente cedente. 
  2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente  ponte  subentra
nella posizione dell'ente  sottoposto  a  risoluzione  in  ordine  ai
diritti, attivita' o  passivita'  oggetto  di  cessione,  incluse  la
deduzione  o  la  tassazione  dei  componenti  di  reddito  dell'ente
sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla  data  della  cessione,  e  nelle
deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di
altre  attivita'  immateriali  esercitate  dall'ente   sottoposto   a
risoluzione. Le perdite  di  cui  all'articolo  84  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  dell'ente
sottoposto a risoluzione sono  portate  in  diminuzione  del  reddito
dell'ente ponte.