Art. 11 
 
 
Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti  di  sequestro
             emessi dall'autorita' giudiziaria italiana 
 
  1.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  che,  nel   corso   di   un
procedimento  penale,  ha  emesso  un  provvedimento   di   sequestro
probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea, puo' richiedere il riconoscimento e
l'esecuzione    del    provvedimento    rivolgendosi     direttamente
all'autorita' giudiziaria competente dello Stato di  esecuzione,  nei
casi e nei limiti  stabiliti  dall'articolo  3  e  con  le  modalita'
previste dall'articolo 12.