Art. 11 Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorita' giudiziaria italiana 1. L'autorita' giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, puo' richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalita' previste dall'articolo 12.