Art. 12 
 
 
Trasmissione  diretta.   Certificato   relativo   alle   informazioni
        contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro 
 
  1. L'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso  il  provvedimento  di
sequestro lo trasmette alla competente  autorita'  giudiziaria  dello
Stato  di  esecuzione,  avvalendosi,  se  del  caso,  anche  ai  fini
dell'individuazione di quest'ultima, dei punti di contatto della Rete
giudiziaria europea. 
  2. La richiesta di riconoscimento di un provvedimento di  blocco  o
di sequestro e' corredata da una  richiesta  di  trasferimento  della
prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca. 
  3. In alternativa, l'autorita'  indicata  nel  comma  1  puo'  dare
indicazioni, nel certificato di cui al comma 4, per  il  mantenimento
del bene nel territorio dello  Stato  fino  alla  formulazione  delle
richieste di trasferimento o di confisca. La data prevista  per  tale
formulazione e' indicata nel medesimo certificato. 
  4.  Il  provvedimento  di  blocco  o  di  sequestro  e'  trasmesso,
unitamente ad un certificato, redatto secondo il formulario  allegato
al presente decreto e tradotto dalla  lingua  italiana  nella  lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di  esecuzione,
con cui la medesima autorita' attesta l'esattezza delle  informazioni
contenute nel provvedimento.