Art. 15 
 
 
                     Cessazione della competenza 
 
  1. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari  cessa,
dandone  informazione  all'autorita'  competente   dello   Stato   di
emissione: 
  a) se l'interessato ha stabilito la residenza legale e abituale  in
uno Stato diverso dallo Stato italiano; 
  b) se l'interessato, dopo la  trasmissione  della  decisione  sulle
misure cautelari e del certificato da parte dello Stato di emissione,
non si trova piu' sul territorio dello Stato italiano; 
  c) se l'autorita' competente dello Stato di emissione ha modificato
gli  obblighi  e  le  prescrizioni  delle  misure  cautelari  e,  non
corrispondendo piu' questi alle misure  previste  dalla  legislazione
italiana, l'autorita' italiana procedente  ha  rifiutato  l'esercizio
dei poteri di sorveglianza; 
  d) quando sono scaduti i  termini  massimi,  previsti  dalla  legge
italiana, per la sorveglianza delle misure cautelari; 
  e) se l'autorita' italiana procedente ha deciso di porre fine  alla
sorveglianza,  in  caso  di  mancato  riscontro  alla  comunicazione,
nonostante la fissazione di un termine ragionevole, dell'inosservanza
degli obblighi e delle prescrizioni tale da comportare il riesame, la
revoca della decisione sulle misure cautelari  o  la  modifica  degli
obblighi e delle prescrizioni impartiti.