Art. 15 Cessazione della competenza 1. La competenza per la sorveglianza delle misure cautelari cessa, dandone informazione all'autorita' competente dello Stato di emissione: a) se l'interessato ha stabilito la residenza legale e abituale in uno Stato diverso dallo Stato italiano; b) se l'interessato, dopo la trasmissione della decisione sulle misure cautelari e del certificato da parte dello Stato di emissione, non si trova piu' sul territorio dello Stato italiano; c) se l'autorita' competente dello Stato di emissione ha modificato gli obblighi e le prescrizioni delle misure cautelari e, non corrispondendo piu' questi alle misure previste dalla legislazione italiana, l'autorita' italiana procedente ha rifiutato l'esercizio dei poteri di sorveglianza; d) quando sono scaduti i termini massimi, previsti dalla legge italiana, per la sorveglianza delle misure cautelari; e) se l'autorita' italiana procedente ha deciso di porre fine alla sorveglianza, in caso di mancato riscontro alla comunicazione, nonostante la fissazione di un termine ragionevole, dell'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni tale da comportare il riesame, la revoca della decisione sulle misure cautelari o la modifica degli obblighi e delle prescrizioni impartiti.