Art. 10 
 
                  Condizioni per il riconoscimento 
 
  1. La corte di appello riconosce la  sentenza  o  la  decisione  di
liberazione condizionale quando ricorrono congiuntamente le  seguenti
condizioni: 
    a) la persona condannata ha la residenza legale  e  abituale  nel
territorio dello Stato o ha manifestato la volonta'  di  ivi  recarsi
per stabilire la residenza legale e abituale; 
    b) il fatto per cui la persona e' stata  condannata  e'  previsto
come reato  anche  dalla  legge  nazionale,  indipendentemente  dagli
elementi costitutivi o dalla denominazione del  reato,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 11; 
    c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni  impartiti
sono compatibili con la legislazione italiana, salva la  possibilita'
di un adattamento nei limiti stabiliti dai commi 2 e 3. 
  2. Se la natura o la durata degli  obblighi  e  delle  prescrizioni
impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena,
delle sanzioni sostitutive  o  della  liberazione  condizionale  sono
incompatibili con la disciplina  prevista  dall'ordinamento  italiano
per corrispondenti reati, la corte di appello,  dandone  informazione
alla autorita'  competente  dello  Stato  di  emissione,  procede  ai
necessari adeguamenti, con le minime deroghe  necessarie  rispetto  a
quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso  l'adeguamento
non puo' comportare l'aggravamento, per  contenuto  o  durata,  degli
obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti. 
  3. Se la durata degli obblighi e delle  prescrizioni  o  la  durata
della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive
o della liberazione condizionale supera  il  massimo  previsto  dalla
legislazione italiana, l'adattamento e' operato  con  riferimento  al
limite massimo previsto per reati equivalenti.