Art. 12 
 
                            Procedimento 
 
  1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9
la ricezione delle richieste di riconoscimento di una sentenza  o  di
una decisione di  liberazione  condizionale  proposte  dall'autorita'
competente di altro Stato membro. 
  2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia,
puo' richiedere all'autorita' competente  dello  Stato  di  emissione
l'invio di un nuovo certificato,  fissando  a  tal  fine  un  termine
congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso,  di  sua
manifesta difformita' rispetto alla sentenza ovvero alla decisione di
liberazione condizionale o comunque di insufficienza del contenuto ai
fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la  decisione
resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato. 
  3. Il procedimento si svolge in camera di  consiglio,  nelle  forme
previste  dall'articolo  127  del  codice  di  procedura  penale.  La
decisione sul riconoscimento e sul trasferimento  della  sorveglianza
e' emessa entro il termine di trenta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  e  degli  atti  ad  essa  allegati.  Se,  per  circostanze
eccezionali, non e' possibile rispettare il termine per la decisione,
il presidente della  corte  informa  dei  motivi,  anche  tramite  il
Ministero della giustizia,  l'autorita'  competente  dello  Stato  di
emissione. In questo caso il termine e' prorogato di venti giorni. 
  4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello  e'
trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale. 
  5. La sentenza della corte di appello e'  soggetta  a  ricorso  per
cassazione e si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22
della legge 22 aprile 2005, n. 69. 
  6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione,  il  termine
per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni. 
  7. La decisione definitiva e' immediatamente trasmessa al Ministero
della giustizia che  provvede  a  informarne  l'autorita'  competente
dello Stato di emissione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005,  n.
          69 (Disposizioni per conformare  il  diritto  interno  alla
          decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13  giugno
          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle
          procedure di consegna tra Stati membri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita: 
              "Art. 22. (Ricorso  per  cassazione).  -  1.  Contro  i
          provvedimenti  che  decidono  sulla  consegna  la   persona
          interessata, il suo difensore  e  il  procuratore  generale
          presso la corte di appello  possono  proporre  ricorso  per
          cassazione, anche per il merito, entro dieci  giorni  dalla
          conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai  sensi  degli
          articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. 
              2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 
              3. La Corte di cassazione  decide  con  sentenza  entro
          quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle  forme  di
          cui all' art. 127 del codice di procedura penale.  L'avviso
          alle parti  deve  essere  notificato  o  comunicato  almeno
          cinque giorni prima dell'udienza. 
              4.   La   decisione   e'   depositata   a   conclusione
          dell'udienza con la  contestuale  motivazione.  Qualora  la
          redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
          di  cassazione,  data  comunque  lettura  del  dispositivo,
          provvede al deposito della motivazione non oltre il  quinto
          giorno dalla pronuncia. 
              5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
          anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 
              6. Quando la Corte di cassazione  annulla  con  rinvio,
          gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio,  il  quale
          decide entro venti giorni dalla ricezione".