Art. 13 
 
                Motivi di rifiuto del riconoscimento 
 
  1. La corte di appello puo' rifiutare,  dandone  informazione  alla
autorita' competente dello  Stato  di  emissione,  il  riconoscimento
della sentenza o della decisione di liberazione condizionale  in  uno
dei seguenti casi: 
    a) se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo  10,  comma
1, e per i reati non elencati all'articolo 11,  se  i  fatti  oggetto
della sentenza o decisione straniera non  sono  previsti  come  reato
anche dalla legislazione italiana; 
    b) se il certificato  trasmesso  insieme  alla  sentenza  o  alla
decisione  da   riconoscere   e'   incompleto   o   non   corrisponde
manifestamente  alla  sentenza  o  alla  decisione   di   liberazione
condizionale e non e' stato completato o corretto  entro  il  termine
fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; 
    c)  se  risulta  che  il  riconoscimento  della  sentenza  e   il
trasferimento  della  sorveglianza  delle   misure   di   sospensione
condizionale  o  delle  sanzioni  sostitutive  viola  il  divieto  di
sottoporre una persona,  gia'  definitivamente  giudicata,  ad  altro
processo per i medesimi fatti; 
    d) se la pena e' prescritta secondo la legge italiana  e  per  il
fatto per il quale e' intervenuta condanna sussiste la  giurisdizione
italiana; 
    e)   se   sussiste   una   causa   di   immunita'    riconosciuta
dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione; 
    f) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una persona che,
alla data di commissione del fatto, non era  imputabile  per  l'eta',
secondo la legge italiana; 
    g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di
liberazione condizionale da parte del Ministero  della  giustizia  ai
sensi dell'articolo  12,  gli  obblighi  e  le  prescrizioni  imposti
debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore  a  sei
mesi; 
    h) se l'interessato non e'  comparso  personalmente  al  processo
terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti: 
      1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente  e,  come
tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o  che
ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo
da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche'  che
e' stato informato del fatto che una decisione poteva  essere  emessa
anche in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero; 
      2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo,
ha conferito  mandato  ad  un  difensore,  anche  se  originariamente
nominato d'ufficio, da cui e' stato assistito in giudizio; ovvero; 
      3) che, dopo aver  ricevuto  la  notifica  della  decisione  ed
essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo  processo
o ad un ricorso  in  appello,  ha  dichiarato  espressamente  di  non
opporsi alla decisione  o  non  ha  richiesto  un  nuovo  processo  o
presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; 
    i) se la sentenza o  la  decisione  di  liberazione  condizionale
prevede una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile
con il sistema  penitenziario  o  sanitario  italiano,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3; 
    l) se la sentenza si riferisce a reati che, in  base  alla  legge
italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno
del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g),  h),  i)  ed
l),  la  corte  di  appello,  prima  di  decidere  di  rifiutare   il
riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche
tramite il Ministero della giustizia,  l'autorita'  competente  dello
Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, in  particolare  in  relazione  alle
lettere a) ed l), la corte di appello puo'  decidere,  d'accordo  con
l'autorita' competente dello Stato di emissione, di  sorvegliare  gli
obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione  di
liberazione condizionale senza assumere  la  competenza  ad  adottare
decisioni di modifica  o  revoca  ovvero  di  imposizione  di  misure
restrittive della liberta' personale. In tali  ipotesi  la  corte  di
appello e' tenuta ad informare, tramite il modulo di cui all'allegato
II  al  presente  decreto,  l'autorita'  competente  dello  Stato  di
emissione  di  qualsiasi  circostanza  o  elemento  conoscitivo   che
potrebbe comportare  l'adozione  di  uno  o  piu'  decisioni  di  cui
all'articolo 14, comma 3.