Art. 13 Motivi di rifiuto del riconoscimento 1. La corte di appello puo' rifiutare, dandone informazione alla autorita' competente dello Stato di emissione, il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale in uno dei seguenti casi: a) se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, e per i reati non elencati all'articolo 11, se i fatti oggetto della sentenza o decisione straniera non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana; b) se il certificato trasmesso insieme alla sentenza o alla decisione da riconoscere e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; c) se risulta che il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive viola il divieto di sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad altro processo per i medesimi fatti; d) se la pena e' prescritta secondo la legge italiana e per il fatto per il quale e' intervenuta condanna sussiste la giurisdizione italiana; e) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione; f) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'eta', secondo la legge italiana; g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore a sei mesi; h) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e, come tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa anche in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero; 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, ha conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui e' stato assistito in giudizio; ovvero; 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; i) se la sentenza o la decisione di liberazione condizionale prevede una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario italiano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3; l) se la sentenza si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h), i) ed l), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione. 3. Nei casi di cui al comma 1, in particolare in relazione alle lettere a) ed l), la corte di appello puo' decidere, d'accordo con l'autorita' competente dello Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale senza assumere la competenza ad adottare decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure restrittive della liberta' personale. In tali ipotesi la corte di appello e' tenuta ad informare, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto, l'autorita' competente dello Stato di emissione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l'adozione di uno o piu' decisioni di cui all'articolo 14, comma 3.