Art. 14 
 
                     Effetti del riconoscimento 
 
  1.  Quando  e'   pronunciata   sentenza   di   riconoscimento,   la
sorveglianza e' disciplinata secondo la legge italiana. Si  applicano
altresi' le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. 
  2. Alla sorveglianza provvede il  procuratore  generale  presso  la
corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. 
  3. La corte di appello e' competente per le decisioni connesse alla
sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale  e
alle sanzioni sostitutive, in particolare  in  caso  di  inosservanza
degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga  commesso
un nuovo reato. Delle  decisioni  adottate  informa,  senza  ritardo,
l'autorita' competente dello Stato di emissione.