Art. 14 Effetti del riconoscimento 1. Quando e' pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza e' disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano altresi' le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. 2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. 3. La corte di appello e' competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato. Delle decisioni adottate informa, senza ritardo, l'autorita' competente dello Stato di emissione.