Art. 15 
 
             Cessazione della competenza sull'esecuzione 
                 dell'autorita' giudiziaria italiana 
 
  1. Qualora la persona condannata si  sottrae  all'osservanza  degli
obblighi e delle prescrizioni impartiti o non ha la residenza  legale
e abituale nello Stato italiano, il procuratore  generale  presso  la
corte di  appello  informa  l'autorita'  competente  dello  Stato  di
emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza. 
  2. Qualora lo Stato di emissione ne faccia richiesta e sia  ivi  in
corso un nuovo procedimento penale contro la persona  condannata,  la
corte  di  appello  puo'  decidere,  su  richiesta  del   procuratore
generale, senza formalita',  di  rimettere  all'autorita'  competente
dello Stato di emissione l'esercizio dei poteri di sorveglianza.