Art. 9 Competenza 1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento in cui il provvedimento e' trasmesso all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, o li' ha manifestato la volonta' di trasferire la sua residenza legale e abituale. 2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di emissione.