Art. 9 
 
                             Competenza 
 
  1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sul  trasferimento
della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto
la persona condannata ha la residenza legale e abituale  nel  momento
in cui il provvedimento e'  trasmesso  all'autorita'  giudiziaria  ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, o li' ha manifestato la volonta'  di
trasferire la sua residenza legale e abituale. 
  2. Quando la corte di appello rileva la  propria  incompetenza,  la
dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla  corte
di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite
il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di
emissione.