Art. 10 
 
 
                         Atti del Segretario 
 
  1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti  in
camera  di  consiglio,  redatto  come   documento   informatico,   e'
sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera
di consiglio e  dal  Segretario  di  udienza  ed  e'  conservato  con
modalita' informatiche. 
  2.  Gli  atti  redatti  dal  Segretario  dell'ufficio   giudiziario
riguardanti  ogni  singolo  giudizio  sono  sottoscritti  con   firma
digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico. 
  3. Con le stesse modalita' si procede per la redazione del processo
verbale nei casi di cui all'articolo 10, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 10, comma 2,  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  e'
          il seguente: 
              «Art. 10. - 1. (Omissis). 
              2. Il ricorso puo' essere proposto, anche  verbalmente,
          davanti alla  cancelleria  della  sezione  che  provvede  a
          redigere il processo verbale; il presidente  della  sezione
          autonoma fissa, con proprio decreto, l'udienza nella  quale
          sara' trattato il ricorso. 
              3-9 (Omissis).».