Art. 12 
 
 
        Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche 
 
  1. La trasmissione telematica da parte dei Tribunali Amministrativi
Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia  amministrativa  del
Trentino-Alto Adige del  fascicolo  informatico  di  primo  grado  al
Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per  la
Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalita' finalizzate ad
assicurarne la data certa, nonche' l'integrita', l'autenticita' e  la
riservatezza secondo quanto stabilito dalle  specifiche  tecniche  di
cui all'articolo 19. 
  2. La trasmissione del fascicolo  informatico  o  di  singoli  atti
dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso
organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene,
in ogni stato e grado del giudizio,  per  via  telematica  su  canale
sicuro. 
  3.   Ove   formato,   viene   altresi'   trasmesso   agli    organi
giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo  cartaceo  di  cui
all'articolo 9, comma 10.