Art. 13 
 
 
                  Comunicazioni per via telematica 
 
  1. Le comunicazioni di segreteria  sono  effettuate  esclusivamente
con  modalita'  telematiche,  nei  confronti  di   ciascun   avvocato
componente  il  collegio  difensivo  ovvero,  alternativamente,   nei
confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente  nominato,  agli
indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello
Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono  effettuate
ai sensi dell'articolo  47,  comma  1,  del  CAD,  attraverso  canale
sicuro. 
  2. Le comunicazioni di Segreteria sono altresi' effettuate a  mezzo
PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di
PEC,  agli  indirizzi  PEC  risultanti  dai  pubblici   elenchi,   da
acquisirsi secondo le modalita' di cui alle  specifiche  tecniche  di
cui all'articolo 19. 
  3. Le comunicazioni nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'articolo
16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni. 
  4. Con modalita' telematiche si procede altresi' alle comunicazioni
nei  confronti  di  qualsiasi  soggetto  processuale  che,  pur   non
essendovi  obbligato  ex  lege,  abbia  comunicato  alla   Segreteria
dell'Ufficio Giudiziario presso cui e' stato incardinato  il  ricorso
di  voler  ricevere  le  comunicazioni  con  PEC.  In  tal  caso   e'
specificamente  indicato  l'indirizzo  PEC  al  quale  si   intendono
ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per  cui
tale comunicazione e' resa. 
  5. Le comunicazioni di cui ai  commi  da  1  a  4  sono  effettuate
mediante  invio  di  un  messaggio  dall'indirizzo  PEC  dell'ufficio
giudiziario  mittente,  secondo  quando  precisato  nelle  specifiche
tecniche di cui all'articolo 19, all'indirizzo di  posta  elettronica
certificata del destinatario. 
  6. La comunicazione a mezzo PEC da parte  dell'ufficio  giudiziario
si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna  da  parte  del  gestore  di  posta  elettronica
certificata del destinatario  e  produce  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 45 e 48 del CAD. 
  7.  Qualora  non  sia  possibile   procedere   alla   comunicazione
telematica per cause imputabili  al  malfunzionamento  del  SIGA,  il
Segretario della sezione procede ad  effettuare  la  comunicazione  a
mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilita', procede secondo le
modalita' descritte nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile. 
  8. Le ricevute  di  avvenuta  consegna  e  gli  avvisi  di  mancata
consegna sono conservati nel fascicolo informatico. 
  9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta  andata  a  buon
fine per causa imputabile al destinatario, attestata  dalla  ricevuta
di mancata consegna secondo quanto  previsto  dalle  regole  tecniche
della posta elettronica certificata di cui al  decreto  del  Ministro
per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre  2005  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la  comunicazione  si
ha per eseguita con  il  deposito  del  provvedimento  nel  fascicolo
informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui
all'articolo 19. 
  10. La comunicazione di un atto  che  contiene  dati  sensibili  e'
effettuata  per  estratto  con  contestuale  messa   a   disposizione
dell'atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventi
diritto  attraverso  l'apposita  sezione  del  portale  dei   servizi
telematici,  con  modalita'  tali  da   garantire   l'identificazione
dell'autore  dell'accesso  e   la   tracciabilita'   delle   relative
attivita', secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di  cui
all'articolo 19. 
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  alle
comunicazioni di cui  all'articolo  10,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  fatta  eccezione
per le comunicazioni all'istante o al concessionario che non  abbiano
espressamente dichiarato  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  con
modalita' telematica. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 47, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art. 47  (Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la
          posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni).  -  1.
          Le   comunicazioni   di   documenti   tra   le    pubbliche
          amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo  della  posta
          elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
          ai fini del procedimento amministrativo una  volta  che  ne
          sia verificata la provenienza. 
              1-bis-3 (Omissis).». 
              -  Il  testo  dell'art.  16,  comma  12,   del   citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e' il seguente: 
              «Art. 16 (Biglietti  di  cancelleria,  comunicazioni  e
          notificazioni per via telematica). - 1-11. (Omissis). 
              12.  Al   fine   di   favorire   le   comunicazioni   e
          notificazioni   per   via   telematica    alle    pubbliche
          amministrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero
          della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi
          dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
          n. 193,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo
          di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto
          dal decreto del Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere  le
          comunicazioni  e  notificazioni.   L'elenco   formato   dal
          Ministero della giustizia  e'  consultabile  esclusivamente
          dagli  uffici  giudiziari,  dagli   uffici   notificazioni,
          esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. 
              13.-17-bis (Omissis).». 
              - Il testo degli articoli 45 e 48  del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1.  I
          documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico, idoneo ad accertarne la fonte di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale. 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore.". 
              «Art. 48  (Posta  elettronica  certificata).  -  1.  La
          trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
          una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
          mediante la posta  elettronica  certificata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche  individuate
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          sentito DigitPA. 
              2. La trasmissione del documento  informatico  per  via
          telematica, effettuata ai  sensi  del  comma  1,  equivale,
          salvo   che   la   legge   disponga   diversamente,    alla
          notificazione per mezzo della posta. 
              3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
          documento informatico trasmesso ai sensi del comma  1  sono
          opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1.». 
              -  Il  testo  dell'art.  45  delle   disposizioni   per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie, e' il seguente: 
              «Art. 45 (Forma delle comunicazioni del cancelliere). -
          Quando viene redatto su supporto  cartaceo  biglietto,  col
          quale  il  cancelliere  esegue  le  comunicazioni  a  norma
          dell'art. 136 del codice, si compone di  due  parti  uguali
          una delle quali deve essere consegnata  al  destinatario  e
          l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. 
              Il  biglietto  contiene  in  ogni  caso   l'indicazione
          dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa
          e' assegnata, dell'istruttore se e'  nominato,  del  numero
          del ruolo generale sotto il quale l'affare  e'  iscritto  e
          del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed  il  testo
          integrale del provvedimento comunicato. 
              Nella parte che viene inserita nel fascicolo  d'ufficio
          deve   essere   stesa   la   relazione   di   notificazione
          dell'ufficiale  giudiziario  o  scritta  la  ricevuta   del
          destinatario. Se  l'ufficiale  giudiziario  si  avvale  del
          servizio postale, il  cancelliere  conserva  nel  fascicolo
          d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata. 
              Quando  viene  trasmesso  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata il biglietto di cancelleria e'  costituito  dal
          messaggio di  posta  elettronica  certificata,  formato  ed
          inviato nel rispetto della normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici raccomandata.». 
              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie  2  novembre  2005  (Regole  tecniche   per   la
          formazione,  la  trasmissione  e  la   validazione,   anche
          temporale,  della   posta   elettronica   certificata)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  novembre  2005,  n.
          266. 
              - Il testo dell'art. 10, comma 4,  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  e'
          il seguente: 
              «Art. 10. - 1-3. (Omissis). 
              4. Il ricorso, con il pedissequo decreto, e' comunicato
          almeno  dieci   giorni   prima   dell'udienza   all'organo,
          all'ufficio o al concessionario controinteressati,  nonche'
          all'istante. 
              5-9 (Omissis).».