Art. 15 
 
 
    Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno 
 
  1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati  all'utilizzo  della
PEC a fini processuali, fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal
decreto del Ministro per l'innovazione e  le  tecnologie  2  novembre
2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005,
sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che: 
  a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la  trasmissione
di messaggi di posta elettronica indesiderati; 
  b) sono dotati  di  terminale  informatico  provvisto  di  software
idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio
in arrivo e in partenza; 
  c) conservano, con ogni  mezzo  idoneo,  le  ricevute  di  avvenuta
consegna  dei  messaggi  trasmessi   al   dominio   della   giustizia
amministrativa; 
  d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche
tecniche di cui all'articolo 19; 
  e) sono dotati di un servizio  automatico  per  la  verifica  della
effettiva  disponibilita'  dello   spazio   della   casella   PEC   a
disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della  casella
stessa. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica  11
          febbraio  2005,  n.  68,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97. 
              -  Per  i  riferimenti  al  decreto  del  Ministro  per
          l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, si vedano le
          note alle premesse.