Art. 17 
 
 
                  Accesso al fascicolo informatico 
 
  1.  L'accesso  al  fascicolo  informatico  dei  procedimenti   come
risultanti dal SIGA, secondo le modalita' stabilite dalle  specifiche
tecniche di cui all'articolo 19, e' consentito  al  Presidente  o  al
magistrato  delegato  per  i  provvedimenti  monocratici,  a  ciascun
componente il collegio giudicante nonche', nei limiti di cui al comma
2, agli esperti ed ausiliari del Giudice. 
  2. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai  servizi  di
consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione
concessa dal giudice. 
  3. L'accesso di cui al comma 1 e' altresi' consentito ai  difensori
muniti  di  procura,  agli   avvocati   domiciliatari,   alle   parti
personalmente nonche', previa autorizzazione del  Giudice,  a  coloro
che intendano intervenire volontariamente nel giudizio. 
  4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai  fascicoli  dei
procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione,  a  cura
di parte, di copia  della  delega  stessa,  o  di  dichiarazione  del
sostituto da cui  risulti  il  conferimento  di  delega  verbale,  al
responsabile dell'ufficio giudiziario, che  provvede  ai  conseguenti
adempimenti. L'accesso e' consentito fino  alla  comunicazione  della
revoca della delega. 
  5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con  firma  digitale,
e'  redatta  in  conformita'  alle   specifiche   tecniche   di   cui
all'articolo 19. 
  6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i  procuratori
dello Stato accedono alle informazioni contenute  nei  fascicoli  dei
procedimenti nei quali e' parte un soggetto  che  si  avvale  o  puo'
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 
  7. L'identificazione informatica dei  soggetti  cui  e'  consentito
l'accesso ai sensi  del  presente  articolo  avviene  in  conformita'
all'articolo  64  del  CAD  secondo  le  modalita'   previste   dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'art. 64 del citato decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art. 64 (Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.  La  carta
          d'identita' elettronica e la carta  nazionale  dei  servizi
          costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia
          necessaria l'identificazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
          l'istituzione del sistema SPID di cui al  comma  2-bis,  le
          pubbliche amministrazioni possono consentire  l'accesso  in
          rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti  di  cui
          al comma 1, ovvero mediante servizi  offerti  dal  medesimo
          sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
          carta  nazionale  dei  servizi   e'   comunque   consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
          secondo modalita' definite con il decreto di cui  al  comma
          2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di  messa
          a disposizione  delle  credenziali  e  degli  strumenti  di
          accesso in rete nei riguardi di  cittadini  e  imprese  per
          conto  delle  pubbliche  amministrazioni,  in  qualita'  di
          erogatori di servizi  in  rete,  ovvero,  direttamente,  su
          richiesta degli interessati. 
              2-quater. Il sistema SPID e' adottato  dalle  pubbliche
          amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'  definiti
          con il decreto di cui al comma 2-sexies. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
          la facolta' di avvalersi del sistema SPID per  la  gestione
          dell'identita' digitale dei propri  utenti.  L'adesione  al
          sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
          erogati in rete per i quali e' richiesto il  riconoscimento
          dell'utente esonera l'impresa da  un  obbligo  generale  di
          sorveglianza delle attivita'  sui  propri  siti,  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
              a)  al  modello  architetturale  e  organizzativo   del
          sistema; 
              b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti   necessari   per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
              c) agli standard tecnologici e alle soluzioni  tecniche
          e organizzative da adottare  anche  al  fine  di  garantire
          l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti  di
          accesso  resi  disponibili   dai   gestori   dell'identita'
          digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi  gli
          strumenti di cui al comma 1; 
              d) alle modalita' di adesione da parte di  cittadini  e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
              e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
          pubbliche  amministrazioni  in  qualita'  di  erogatori  di
          servizi in rete; 
              f) alle modalita' di adesione da  parte  delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              3.».