Art. 21 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016,  data  di
introduzione del processo amministrativo telematico. 
  2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis,  delle  disposizioni  di
attuazione del CPA, dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  e
fino  al  30  giugno  2016  si  procede   all'applicazione   in   via
sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i  Tribunali
Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato  e  il  Consiglio  di
Giustizia amministrativa della Regione Siciliana,  secondo  modalita'
dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel  rispetto  di
quanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la
formazione del personale per l'applicazione del processo telematico. 
  3. La sperimentazione puo' valersi di modalita'  di  simulazione  e
della redazione di protocolli funzionali alla graduale  verifica  del
Sistema. Ove la sperimentazione interessi la generalita' dei  ricorsi
da presentarsi in specifiche sedi, delle modalita' e  della  data  di
avvio di essa nel singolo Ufficio  Giudiziario  e'  dato  avviso  con
provvedimento del Segretario Generale della Giustizia  Amministrativa
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. Nella fase della sperimentazione continuano ad essere  applicate
le  previgenti  disposizioni  in  materia  di  perfezionamento  degli
adempimenti processuali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 16 febbraio 2016 
 
                                               p. Il Presidente 
                                        del Consiglio dei ministri 
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                  De Vincenti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 676 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per il testo dell'art. 13, comma 1-bis,  Allegato  2,
          al citato decreto legislativo n. 104 del 2010, si vedano le
          note alle premesse.