Art. 5 
 
 
                        Fascicolo informatico 
 
  1. Il fascicolo processuale e'  tenuto  sotto  forma  di  fascicolo
informatico. 
  2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli  allegati,
i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di
documento informatico, ovvero  le  copie  per  immagine  su  supporto
informatico dei medesimi atti. 
  3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
  a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione
del fascicolo medesimo e cura la correttezza  e  l'aggiornamento  dei
dati ivi inseriti; 
  b) del numero del ricorso; 
  c) dell'oggetto sintetico del ricorso; 
  d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori; 
  e) dell'elenco dei documenti contenuti, anche depositati  in  forma
cartacea, ai sensi dell'articolo 9, comma 8. 
  4. In esso sono inserite, altresi', informazioni riguardanti: 
  a) i componenti del Collegio e i  suoi  ausiliari,  le  parti  e  i
difensori  (tipologia  di  parte;  data  di  costituzione,  data   di
rinuncia; partita IVA/codice fiscale); 
  b) l'oggetto del ricorso  per  esteso,  consistente  nella  precisa
indicazione  dei  provvedimenti  impugnati  e/o  dell'oggetto   della
domanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso; 
  c) le comunicazioni di Segreteria nonche' le relative  ricevute  di
PEC; 
  d) le camere di consiglio e le udienze; 
  e) i ricorsi collegati; 
  f) il link al contenuto  integrale  del  fascicolo  informatico  di
provenienza,  in  caso  di  appello,   regolamento   di   competenza,
revocazione e negli altri casi previsti; 
  g) i provvedimenti impugnati; 
  h) le spese di giustizia; 
  i) il patrocinio a spese dello Stato. 
  5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio  ed
e' formato in  modo  da  garantire  la  facile  reperibilita'  ed  il
collegamento degli atti ivi  contenuti  in  relazione  alla  data  di
deposito, al contenuto ed alle finalita' dei singoli documenti. 
  6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 19 sono  definite
le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle  operazioni  di
accesso al fascicolo informatico. 
  7. L'archiviazione, la conservazione e la  reperibilita'  di  tutti
gli atti del fascicolo redatti sotto forma di  documenti  informatici
e' assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri 3  dicembre  2013  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 e dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre  2014  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015. 
  8. Il Segretario dell'ufficio giudiziario competente  controlla  la
regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti  secondo  quanto
indicato dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 3 dicembre 2013 (Regole  tecniche  in  materia  di
          sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20,  commi
          3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e
          71, comma 1, del Codice  dell'amministrazione  digitale  di
          cui al decreto legislativo n. 82 del  2005)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59, S.O. 
              - Il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 3 dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo
          informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47,  57-bis
          e 71, del Codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al
          decreto legislativo n. 82 del  2005)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59, S.O. 
              - Il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche  in  materia  di
          formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione
          e validazione temporale dei documenti  informatici  nonche'
          di formazione e  conservazione  dei  documenti  informatici
          delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20,
          22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e  71,  comma  1,  del
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 82 del 2005) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8.