Art. 6 Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari 1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione del CPA sono gestiti con modalita' informatiche, assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche' secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 2. Sono gestiti con modalita' automatizzata, in particolare, i seguenti registri: a) registro generale dei ricorsi; b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato; c) processi verbali; d) provvedimenti dell'Adunanza plenaria; e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari); f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari ante causam); g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante causam, ordinanze cautelari); h) istanze di fissazione di udienza; i) istanze di prelievo.
Note all'art. 6: - Il testo degli articoli 1 e 2 dell'Allegato 2 (Norme di attuazione) al citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' il seguente: «Art. 1 (Registro generale dei ricorsi). - 1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione e' registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'art. 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione e' proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione. 2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione. 3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. 4. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma di un addetto al segretariato generale.». «Art. 2 (Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione). - 1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri: a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; b) il registro delle istanze di prelievo; c) il registro per i processi verbali di udienza; d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; e) il registro delle ordinanze cautelari; f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali; g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato; g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria. 2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta. 3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti. 4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente. 5. 6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell' art. 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all'art. 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.».