Art. 6 
 
 
   Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari 
 
  1.  I  registri  di  presentazione  dei  ricorsi   e   i   registri
particolari, di cui  agli  articoli  1  e  2  delle  disposizioni  di
attuazione  del  CPA  sono  gestiti   con   modalita'   informatiche,
assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della
data e  dell'oggetto  delle  registrazioni  e  l'identificazione  del
soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche' secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 
  2. Sono gestiti con  modalita'  automatizzata,  in  particolare,  i
seguenti registri: 
  a) registro generale dei ricorsi; 
  b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato; 
  c) processi verbali; 
  d) provvedimenti dell'Adunanza plenaria; 
  e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari); 
  f)  provvedimenti  monocratici  (esclusi  i  decreti  cautelari   e
cautelari ante causam); 
  g) provvedimenti cautelari (decreti  cautelari,  decreti  cautelari
ante causam, ordinanze cautelari); 
  h) istanze di fissazione di udienza; 
  i) istanze di prelievo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo degli articoli 1 e 2 dell'Allegato 2  (Norme
          di attuazione) al citato decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Registro generale dei ricorsi).  -  1.  Presso
          ciascun  ufficio  giudiziario  e'  tenuto  il  registro  di
          presentazione dei ricorsi, diviso per  colonne,  nel  quale
          sono  annotate  tutte  le   informazioni   occorrenti   per
          accertare esattamente la  presentazione  del  ricorso,  del
          ricorso incidentale,  della  domanda  riconvenzionale,  dei
          motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti  e
          documenti prodotti, nonche'  le  notificazioni  effettuate,
          l'esecuzione  del  pagamento  del   contributo   unificato,
          l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e  i
          provvedimenti  adottati,  la  notizia  delle   impugnazioni
          proposte avverso i provvedimenti del giudice e il  relativo
          esito.  La  proposizione  dell'impugnazione  e'  registrata
          quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi
          dell'art. 6, comma 2,  dell'allegato  2,  ovvero  ai  sensi
          dell'art. 369, comma 3, del codice di procedura  civile,  o
          ai sensi dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione  al
          codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui
          l'impugnazione e' proposta trasmette  senza  ritardo  copia
          del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio
          di impugnazione. 
              2.  I  ricorsi  sono  iscritti   giornalmente   secondo
          l'ordine di presentazione. 
              3. Il registro e' vistato e firmato in  ciascun  foglio
          dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero  dei
          fogli di cui il registro si compone. 
              4. Il registro e' chiuso ogni giorno con  l'apposizione
          della firma di un addetto al segretariato generale.». 
              «Art. 2 (Ruoli e registri particolari,  collazione  dei
          provvedimenti e forme di comunicazione). - 1. Le segreterie
          degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti
          registri: 
              a) il registro delle istanze di fissazione di  udienza,
          vistato  e  firmato  in  ciascun  foglio   dal   segretario
          generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di
          cui il registro si compone; 
              b) il registro delle istanze di prelievo; 
              c) il registro per i processi verbali di udienza; 
              d) il  registro  dei  decreti  e  delle  ordinanze  del
          presidente; 
              e) il registro delle ordinanze cautelari; 
              f)  il  registro   delle   sentenze   e   degli   altri
          provvedimenti collegiali; 
              g) il registro dei ricorsi trattati  con  il  beneficio
          del patrocinio a spese dello Stato; 
              g-bis)  il  registro  dei  provvedimenti  dell'Adunanza
          plenaria. 
              2.  Il  segretario,  ricevuta  l'istanza  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi
          registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta. 
              3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del  comma
          1  sono  annotati  gli  estremi  della  comunicazione   dei
          provvedimenti. 
              4. La segreteria cura la formazione dei  ruoli  secondo
          le disposizioni del presidente. 
              5. 
              6. La segreteria effettua le comunicazioni  alle  parti
          ai  sensi  dell'  art.  136,  comma  1,  del   codice,   o,
          altrimenti,  nelle  forme  di   cui   all'art.   45   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile.».