Art. 7 
 
 
                      Provvedimenti del giudice 
 
  1. I provvedimenti del giudice  sono  redatti  e  depositati  sotto
forma di documento informatico sottoscritto  con  firma  digitale.  I
provvedimenti  collegiali  sono  redatti  dall'estensore,  da  questi
sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del  collegio,
che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per
il deposito. 
  2. Il Segretario  di  sezione  sottoscrive  con  la  propria  firma
digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito
nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione,  mediante
inserimento,  nel  SIGA  e  sul   sito   INTERNET   della   giustizia
amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di
tutela dei dati personali,  ed  in  particolare  nel  rispetto  della
disciplina dettata dagli  articoli  51  e  52  del  Codice  dei  dati
personali, secondo le modalita' stabilite dalle  specifiche  tecniche
di cui all'articolo 19. 
  3. Il  deposito  del  documento  redatto  su  supporto  cartaceo  e
sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente  quando
il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in
grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso,  il
Segretario di sezione provvede ad estrarre copia  informatica,  anche
per immagine, dei provvedimenti  depositati,  nei  formati  stabiliti
dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19 e la  inserisce  nel
fascicolo informatico. 
  4.  Il  deposito  dei  provvedimenti  con  modalita'   informatiche
sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  degli  articoli  51  e  52  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente: 
              «Art. 51  (Principi  generali).  -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dalle disposizioni processuali  concernenti
          la visione e il rilascio di estratti e di copie di  atti  e
          documenti, i dati identificativi delle  questioni  pendenti
          dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni  ordine  e  grado
          sono resi  accessibili  a  chi  vi  abbia  interesse  anche
          mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il
          sito istituzionale  della  medesima  autorita'  nella  rete
          Internet. 
              2. Le sentenze  e  le  altre  decisioni  dell'autorita'
          giudiziaria  di  ogni  ordine   e   grado   depositate   in
          cancelleria  o  segreteria  sono  rese  accessibili   anche
          attraverso il sistema informativo e il  sito  istituzionale
          della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le
          cautele previste dal presente capo.». 
              «Art. 52 (Dati identificativi degli interessati). -  1.
          Fermo   restando   quanto   previsto   dalle   disposizioni
          concernenti la redazione e il contenuto di  sentenze  e  di
          altri    provvedimenti    giurisdizionali    dell'autorita'
          giudiziaria di ogni  ordine  e  grado,  l'interessato  puo'
          chiedere per motivi  legittimi,  con  richiesta  depositata
          nella cancelleria o  segreteria  dell'ufficio  che  procede
          prima che sia definito il relativo grado di  giudizio,  che
          sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria,
          sull'originale  della   sentenza   o   del   provvedimento,
          un'annotazione volta a precludere, in caso di  riproduzione
          della sentenza o  provvedimento  in  qualsiasi  forma,  per
          finalita' di informazione giuridica su riviste  giuridiche,
          supporti  elettronici  o  mediante  reti  di  comunicazione
          elettronica, l'indicazione delle  generalita'  e  di  altri
          dati  identificativi  del  medesimo  interessato  riportati
          sulla sentenza o provvedimento. 
              2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in  calce
          con decreto, senza ulteriori  formalita',  l'autorita'  che
          pronuncia  la  sentenza  o  adotta  il  provvedimento.   La
          medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia  apposta
          l'annotazione di cui al comma 1, a  tutela  dei  diritti  o
          della dignita' degli interessati. 
              3. Nei casi di  cui  ai  commi  1  e  2,  all'atto  del
          deposito della sentenza o provvedimento, la  cancelleria  o
          segreteria vi appone e  sottoscrive  anche  con  timbro  la
          seguente annotazione, recante l'indicazione  degli  estremi
          del presente articolo: "In caso di diffusione  omettere  le
          generalita' e gli altri dati identificativi di.....". 
              4. In caso di diffusione anche da  parte  di  terzi  di
          sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione  di
          cui al comma 2, o delle  relative  massime  giuridiche,  e'
          omessa l'indicazione delle generalita' e degli  altri  dati
          identificativi dell'interessato. 
              5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 734-bis del
          codice penale relativamente alle persone offese da atti  di
          violenza  sessuale,  chiunque  diffonde  sentenze  o  altri
          provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di
          ogni ordine e grado e' tenuto ad  omettere  in  ogni  caso,
          anche in mancanza dell'annotazione di cui al  comma  2,  le
          generalita', altri dati identificativi o altri  dati  anche
          relativi  a  terzi   dai   quali   puo'   desumersi   anche
          indirettamente l'identita' di minori,  oppure  delle  parti
          nei procedimenti in materia di rapporti di  famiglia  e  di
          stato delle persone. 
              6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche in  caso  di  deposito  di  lodo  ai  sensi
          dell'art. 825 del codice di procedura civile. La parte puo'
          formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima
          della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono  sul  lodo
          l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi  del  comma
          2.  Il  collegio  arbitrale  costituito  presso  la  camera
          arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in
          caso di richiesta di una parte. 
              7. Fuori dei casi indicati  nel  presente  articolo  e'
          ammessa la diffusione in ogni  forma  del  contenuto  anche
          integrale   di   sentenze   e   di   altri    provvedimenti
          giurisdizionali.».