Art. 7 Provvedimenti del giudice 1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per il deposito. 2. Il Segretario di sezione sottoscrive con la propria firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento, nel SIGA e sul sito INTERNET della giustizia amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. 3. Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente quando il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso, il Segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19 e la inserisce nel fascicolo informatico. 4. Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee.
Note all'art. 7: - Il testo degli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente: «Art. 51 (Principi generali). - 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet. 2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.». «Art. 52 (Dati identificativi degli interessati). - 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di.....". 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. 7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.».