Art. 21 
 
 
      (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei  lavori
pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi  sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza  con
il bilancio. 
  2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione
triennale di cui al comma 1, ai fini del  loro  completamento  ovvero
per l'individuazione di soluzioni alternative  quali  il  riutilizzo,
anche ridimensionato, la cessione a titolo di  corrispettivo  per  la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
  3.  Il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i  relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore  stimato  sia
pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa  attribuzione  del
codice unico di progetto di  cui  all'articolo  11,  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita', per i
quali  deve  essere  riportata  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni
a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo
pari  o  superiore  a  1.000.000  euro,  ai   fini   dell'inserimento
nell'elenco  annuale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. 
  4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le  amministrazioni
aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli  interventi
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione
o di partenariato pubblico privato. 
  5. Nell'elencazione delle  fonti  di  finanziamento  sono  indicati
anche i beni immobili  disponibili  che  possono  essere  oggetto  di
cessione. Sono, altresi', indicati  i  beni  immobili  nella  propria
disponibilita'  concessi  in  diritto  di  godimento,  a  titolo   di
contributo, la  cui  utilizzazione  sia  strumentale  e  tecnicamente
connessa all'opera da affidare in concessione. 
  6. Il programma biennale  di  forniture  e  servizi  e  i  relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.  Nell'ambito
del  programma,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano   i
bisogni che possono  essere  soddisfatti  con  capitali  privati.  Le
amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di  ottobre,
l'elenco  delle  acquisizioni  di  forniture  e   servizi   d'importo
superiore a 1  milione  di  euro  che  prevedono  di  inserire  nella
programmazione  biennale  al  Tavolo  tecnico  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e  delle  attivita'
ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici
e di connettivita' le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  7. Il programma biennale degli acquisti di  beni  e  servizi  e  il
programma  triennale  dei  lavori  pubblici,   nonche'   i   relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul  profilo  del  committente,
sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche  tramite
i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome  di
cui all'articolo 29, comma 4. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previo  parere  del  CIPE,  sentita  la  Conferenza
unificata sono definiti: 
  a) le modalita' di  aggiornamento  dei  programmi  e  dei  relativi
elenchi annuali; 
  b) i criteri per la definizione  degli  ordini  di  priorita',  per
l'eventuale  suddivisione  in  lotti  funzionali,  nonche'   per   il
riconoscimento delle  condizioni  che  consentano  di  modificare  la
programmazione e  di  realizzare  un  intervento  o  procedere  a  un
acquisto non previsto nell'elenco annuale; 
  c) i criteri e le modalita' per  favorire  il  completamento  delle
opere incompiute; 
  d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello
di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 
  e) gli schemi  tipo  e  le  informazioni  minime  che  essi  devono
contenere, individuandole anche in coerenza con  gli  standard  degli
obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti; 
  f) le modalita' di raccordo con  la  pianificazione  dell'attivita'
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali  le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 
  9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
8, si applica l'articolo 216, comma 3. 
 
          Note all'art. 21 
              - Si riporta l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2013,
          n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia  di  pubblica
          amministrazione ): 
              "Art. 11. (Codice unico di progetto degli  investimenti
          pubblici) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di
          cui all'articolo 1, commi 5 e  6,  della  legge  17  maggio
          1999, n. 144, e in particolare per la  funzionalita'  della
          rete di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,  ogni
          nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,  nonche'  ogni
          progetto in corso di  attuazione  alla  predetta  data,  e'
          dotato di un «Codice unico di progetto», che le  competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.". 
              - Si riporta l'articolo 9, comma 2, del  decreto  legge
          24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita'
          e la  giustizia  sociale)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure  urgenti  per  la
          competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe  al  Governo
          per il completamento della revisione  della  struttura  del
          bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina  per
          la gestione del bilancio e il potenziamento della  funzione
          del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di  un  testo
          unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria): 
              "Art. 9 (Acquisizione  di  beni  e  servizi  attraverso
          soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) 
              (Omissis) 
              2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma  1  che
          svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
          dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 richiedono all'Autorita'  l'iscrizione  all'elenco  dei
          soggetti aggregatori. I  soggetti  aggregatori  di  cui  al
          presente  comma   possono   stipulare,   per   gli   ambiti
          territoriali  di  competenza,   le   convenzioni   di   cui
          all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, e successive modificazioni. L'ambito  territoriale  di
          competenza dei soggetti di cui al presente  comma  coincide
          con  la  regione  di  riferimento  esclusivamente  per   le
          categorie merceologiche e  le  soglie  individuate  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  sono  definiti   i   requisiti   per
          l'iscrizione   tra   cui   il   carattere   di   stabilita'
          dell'attivita' di centralizzazione,  nonche'  i  valori  di
          spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni  e
          di servizi con riferimento ad ambiti,  anche  territoriali,
          da ritenersi ottimali ai  fini  dell'aggregazione  e  della
          centralizzazione della domanda. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il
          Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  coordinato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e   ne   sono
          stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 513,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016): 
              "Comma 513 
              513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid)  predispone
          il  Piano  triennale  per  l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione  che  e'  approvato  dal   Presidente   del
          Consiglio dei ministri o dal Ministro  delegato.  Il  Piano
          contiene,  per  ciascuna  amministrazione  o  categoria  di
          amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici  e
          di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi  in  spese
          da sostenere  per  innovazione  e  spese  per  la  gestione
          corrente, individuando altresi' i beni  e  servizi  la  cui
          acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.".