Art. 27 
 
     (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) 
 
  1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata in conformita' alle norme dettate  dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali
e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni  in
materia di conferenza di servizi  dettate  dagli  articoli  14-bis  e
seguenti della citata legge n. 241 del 1990. 
  2. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori
possono sottoporre al procedimento di approvazione  dei  progetti  un
livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di  ottenere  anche
le   approvazioni   proprie   delle   precedenti   fasi   progettuali
eventualmente non effettuate. La dichiarazione di  pubblica  utilita'
di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327,  e  successive  modificazioni,  puo'
essere disposta anche quando l'autorita' espropriante approva  a  tal
fine  il  progetto  esecutivo  dell'opera  pubblica  o  di   pubblica
utilita'. 
  3. In sede di conferenza dei servizi  di  cui  all'articolo  14-bis
della legge n.  241  del  1990  sul  progetto  di  fattibilita',  con
esclusione  dei  lavori   di   manutenzione   ordinaria,   tutte   le
amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti  gestori
di  servizi  pubblici  a  rete  per  i  quali  possono   riscontrarsi
interferenze con il progetto, sono  obbligati  a  pronunciarsi  sulla
localizzazione e  il  sul  tracciato  dell'opera,  anche  presentando
proposte modificative, nonche' a comunicare l'eventuale necessita' di
opere mitigatrici  e  compensative  dell'impatto.  Salvo  circostanze
imprevedibili, le conclusioni adottate  dalla  conferenza  in  merito
alla localizzazione  o  al  tracciato  e  alle  opere  mitigatrici  e
compensative, ferma restando la procedura  per  il  dissenso  di  cui
all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo  14-quater,  comma  3
della predetta legge n. 241 del 1990, non possono  essere  modificate
in sede di approvazione dei successivi livelli  progettuali,  a  meno
del  ritiro  e  della  ripresentazione  di  un  nuovo   progetto   di
fattibilita'. 
  4. In relazione al procedimento di  approvazione  del  progetto  di
fattibilita' di cui al comma 3, gli enti gestori  delle  interferenze
gia' note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare  al
soggetto aggiudicatore la sussistenza di  interferenze  non  rilevate
con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, di
collaborare  con  il  soggetto  aggiudicatore  per  lo  sviluppo  del
progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate  e  di  dare
corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita' progettuali
di propria competenza. La violazione dell'obbligo  di  collaborazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i  danni
subiti dal soggetto aggiudicatore. 
  5. Il progetto definitivo  e'  corredato  dalla  indicazione  delle
interferenze, rilevate dal soggetto  aggiudicatore  e,  in  mancanza,
indicate dagli enti  gestori  nel  termine  di  sessanta  giorni  dal
ricevimento del progetto, nonche' dal programma degli  spostamenti  e
attraversamenti e di quant'altro necessario  alla  risoluzione  delle
interferenze. 
  6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico  servizio
devono rispettare il programma di risoluzione delle  interferenze  di
cui al comma 5 approvato unitamente  al  progetto  definitivo,  anche
indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto  aggiudicatore
si impegni a mettere a disposizione  in  via  anticipata  le  risorse
occorrenti. 
  7. Restano ferme  le  disposizioni  vigenti  che  stabiliscono  gli
effetti  dell'approvazione  dei  progetti  ai  fini  urbanistici   ed
espropriativi, nonche' l'applicazione  della  vigente  disciplina  in
materia di valutazione di impatto ambientale. 
 
          Note all'art. 27 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi ) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riportano  gli  articoli  14-bis  e  seguenti,  in
          materia di conferenza dei servizi,  della  legge  7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi ): 
              "Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare) 
              1. La conferenza di servizi puo' essere  convocata  per
          progetti di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
          produttivi  di  beni  e  servizi,  su  motivata   richiesta
          dell'interessato, documentata, in assenza  di  un  progetto
          preliminare, da uno studio  di  fattibilita',  prima  della
          presentazione di una istanza o di un  progetto  definitivi,
          al  fine  di  verificare  quali  siano  le  condizioni  per
          ottenere, alla loro  presentazione,  i  necessari  atti  di
          consenso. In tale caso la  conferenza  si  pronuncia  entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente. 
              1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo
          153 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  la
          conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza  si
          esprime sulla base dello  studio  di  fattibilita'  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara ovvero sulla base  del  progetto  preliminare  per  le
          procedure che prevedono che lo stesso sia posto a  base  di
          gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza  possono
          essere  motivatamente  modificate  o  integrate   solo   in
          presenza  di  significativi  elementi  emersi  nelle   fasi
          successive del procedimento. 
              2. Nelle procedure di realizzazione di opere  pubbliche
          e di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi  si
          esprime sul progetto preliminare al fine di indicare  quali
          siano le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,
          le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le
          licenze, i nullaosta e gli  assensi,  comunque  denominati,
          richiesti  dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,   le
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico o  alla  tutela  della  salute,  e  della
          pubblica incolumita', si pronunciano, per  quanto  riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali prescelte. Qualora  non  emergano,  sulla  base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi della realizzazione del  progetto,  le  suddette
          amministrazioni indicano, entro quarantacinque  giorni,  le
          condizioni e gli elementi necessari per ottenere,  in  sede
          di presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti  di
          consenso. 
              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza  di
          servizi si esprime entro trenta  giorni  dalla  conclusione
          della fase preliminare di definizione dei  contenuti  dello
          studio d'impatto ambientale,  secondo  quanto  previsto  in
          materia di VIA. Ove tale conclusione non  intervenga  entro
          novanta giorni dalla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  la
          conferenza  di  servizi  si  esprime   comunque   entro   i
          successivi trenta giorni. Nell'ambito di  tale  conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per la elaborazione del progetto e dello studio di  impatto
          ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante
          della procedura di VIA, la suddetta  autorita'  esamina  le
          principali alternative,  compresa  l'alternativa  zero,  e,
          sulla  base  della  documentazione  disponibile,   verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche con  riferimento  alla  localizzazione  prevista  dal
          progetto e, qualora tali elementi  non  sussistano,  indica
          nell'ambito della conferenza di servizi le  condizioni  per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso. 
              3-bis. Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare da una  amministrazione  preposta  alla  tutela
          ambientale,  paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
          storico-artistico,   della   salute   o   della    pubblica
          incolumita', con riferimento alle opere interregionali,  e'
          sottoposto alla disciplina di cui  all'articolo  14-quater,
          comma 3. 
              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza  di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono  essere
          motivatamente modificate o integrate solo  in  presenza  di
          significativi elementi emersi  nelle  fasi  successive  del
          procedimento,  anche  a  seguito  delle  osservazioni   dei
          privati sul progetto definitivo. 
              5. Nel caso di cui al comma 2,  il  responsabile  unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di  servizi  sul  progetto  preliminare,   e   convoca   la
          conferenza tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo  giorno
          successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di   affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
          servizi sulla base del solo progetto  preliminare,  secondo
          quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni.". 
              "Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi) 
              01. La prima riunione della conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Soprintendenti territorialmente competenti  il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali. 
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto. 
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'articolo  14-bis,  le  amministrazioni  che  vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai  sensi  dei  commi  6-bis  e  9  del
          presente articolo. 
              3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Nei  casi  in  cui  l'intervento  oggetto  della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n.  152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima sede, statale o regionale, ai sensi  dell'articolo
          7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,  nonche'  quelle
          di cui agli articoli  16,  comma  3,  e  17,  comma  2,  si
          applicano alle sole amministrazioni  preposte  alla  tutela
          della salute,  del  patrimonio  storico-artistico  e  della
          pubblica incolumita'. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'articolo 26,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
          esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS  e  AIA,  il
          cui rappresentante, all'esito dei lavori della  conferenza,
          non   abbia   espresso    definitivamente    la    volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
              8-bis. I  termini  di  validita'  di  tutti  i  pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  Conferenza
          di  Servizi,  decorrono  a  far  data   dall'adozione   del
          provvedimento finale. 
              9. soppresso 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.". 
              "Art. 14-quater (Effetti del  dissenso  espresso  nella
          conferenza di servizi) 
              1. Il dissenso  di  uno  o  piu'  rappresentanti  delle
          amministrazioni ivi comprese quelle  preposte  alla  tutela
          ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
          del  decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
              2. abrogato 
              3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione   e
          dell'articolo   120   della   Costituzione,   e'    rimessa
          dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, che  ha  natura  di  atto  di  alta
          amministrazione. Il Consiglio  dei  Ministri  si  pronuncia
          entro sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le
          Regioni e le Province  autonome  interessate,  in  caso  di
          dissenso tra un'amministrazione statale e una  regionale  o
          tra piu' amministrazioni regionali,  ovvero  previa  intesa
          con la Regione e gli enti locali interessati,  in  caso  di
          dissenso tra un'amministrazione statale o  regionale  e  un
          ente locale o tra piu' enti locali, motivando  un'eventuale
          decisione  in  contrasto  con  il  motivato  dissenso.   Se
          l'intesa  non  e'  raggiunta  entro   trenta   giorni,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata. Se il motivato dissenso e'  espresso  da
          una regione o  da  una  provincia  autonoma  in  una  delle
          materie di propria competenza, ai fini  del  raggiungimento
          dell'intesa, entro trenta giorni dalla data  di  rimessione
          della questione alla delibera del Consiglio  dei  Ministri,
          viene indetta una riunione dalla Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri con la partecipazione della  regione  o  della
          provincia   autonoma,   degli   enti   locali    e    delle
          amministrazioni   interessate,    attraverso    un    unico
          rappresentante  legittimato,  dall'organo  competente,   ad
          esprimere    in     modo     vincolante     la     volonta'
          dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
          riunione i partecipanti  debbono  formulare  le  specifiche
          indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
          condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
          motivando  un'eventuale  decisione  in  contrasto  con   il
          motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
          di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
          dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
          modalita'  della  prima,  per  concordare   interventi   di
          mediazione,  valutando  anche  le   soluzioni   progettuali
          alternative a  quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque
          raggiunta l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta
          giorni, le trattative,  con  le  medesime  modalita'  delle
          precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque  a
          individuare  i  punti  di  dissenso.  Se  all'esito   delle
          predette  trattative  l'intesa   non   e'   raggiunta,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata  con  la  partecipazione  dei  Presidenti
          delle regioni o delle province autonome interessate. 
              3-bis. sostituito con l'attuale comma 3 
              3-ter. sostituito con l'attuale comma 3 
              3-quater. sostituito con l'attuale comma 3 
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
              4. abrogato 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in  caso  di  provvedimento  negativo  trova   applicazione
          l'articolo 5, comma  2,  lettera  c-bis),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma  2,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.". 
              "Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
          finanza di progetto) 
              1. Nelle ipotesi di conferenza di  servizi  finalizzata
          all'approvazione del progetto definitivo in relazione  alla
          quale  trovino  applicazione  le  procedure  di  cui   agli
          articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
          anche i soggetti aggiudicatari di  concessione  individuati
          all'esito della procedura  di  cui  all'articolo  37-quater
          della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
          di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.". 
              - Si riportano gli articoli 12 e seguenti in materia di
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): 
              "Art. 12 (L) (Gli atti che comportano la  dichiarazione
          di pubblica utilita') 
              1. La dichiarazione di  pubblica  utilita'  si  intende
          disposta: 
              a) quando l'autorita' espropriante approva a tale  fine
          il progetto definitivo dell'opera pubblica  o  di  pubblica
          utilita',   ovvero   quando   sono   approvati   il   piano
          particolareggiato, il piano di lottizzazione, il  piano  di
          recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da
          destinare  a  insediamenti  produttivi,  ovvero  quando  e'
          approvato il piano di zona; 
              b) in ogni caso, quando in base alla normativa  vigente
          equivale   a    dichiarazione    di    pubblica    utilita'
          l'approvazione  di  uno  strumento  urbanistico,  anche  di
          settore o attuativo, la definizione di  una  conferenza  di
          servizi o il perfezionamento di un  accordo  di  programma,
          ovvero   il   rilascio   di   una   concessione,   di   una
          autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. 
              2.  Le  varianti  derivanti  dalle  prescrizioni  della
          conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro
          atto di cui all'articolo 10, nonche' le successive varianti
          in corso d'opera,  qualora  queste  ultime  non  comportino
          variazioni di tracciato al di fuori delle zone di  rispetto
          previste  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 753,  nonche'  ai  sensi  del
          decreto  ministeriale  1°  aprile  1968,   sono   approvate
          dall'autorita' espropriante ai fini della dichiarazione  di
          pubblica utilita' e non richiedono  nuova  apposizione  del
          vincolo preordinato all'esproprio. 
              3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato
          all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilita' diventa
          efficace al momento  di  tale  apposizione  a  norma  degli
          articoli 9 e 10.". 
              "Art.  13  (L)  (Contenuto  ed  effetti  dell'atto  che
          comporta la dichiarazione di pubblica utilita') 
              1. Il provvedimento che dispone  la  pubblica  utilita'
          dell'opera puo'  essere  emanato  fino  a  quando  non  sia
          decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. 
              2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'
          si producono anche se non sono espressamente  indicati  nel
          provvedimento che la dispone. 
              3. Nel provvedimento che comporta la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita'  dell'opera  puo'  essere  stabilito  il
          termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. 
              4. Se manca l'espressa determinazione  del  termine  di
          cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere emanato
          entro il termine di cinque anni, decorrente dalla  data  in
          cui  diventa  efficace  l'atto  che  dichiara  la  pubblica
          utilita' dell'opera. 
              5. L'autorita' che ha dichiarato la  pubblica  utilita'
          dell'opera puo' disporre la proroga  dei  termini  previsti
          dai commi 3 e 4 per casi di  forza  maggiore  o  per  altre
          giustificate ragioni.  La  proroga  puo'  essere  disposta,
          anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per  un
          periodo di tempo che non supera i due anni. 
              6. La scadenza del termine entro il quale  puo'  essere
          emanato il decreto  di  esproprio  determina  l'inefficacia
          della dichiarazione di pubblica utilita'. 
              7. Restano in vigore  le  disposizioni  che  consentono
          l'esecuzione delle  previsioni  dei  piani  territoriali  o
          urbanistici, anche di settore o  attuativi,  entro  termini
          maggiori di quelli previsti nel comma 4. 
              8.  Qualora  il   vincolo   preordinato   all'esproprio
          riguardi  immobili  da  non  sottoporre  a   trasformazione
          fisica, la dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ha  luogo
          mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione  ad
          uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate
          le  finalita'  dell'intervento,  i   tempi   previsti   per
          eventuali lavori di manutenzione, nonche' i relativi  costi
          previsti.". 
              "Art. 14 (L) (Istituzione degli elenchi degli atti  che
          dichiarano la pubblica utilita') 
              1.  L'autorita'  che  emana  uno  degli  atti  previsti
          dall'articolo 12, comma 1,  ovvero  esegue  un  decreto  di
          espropriazione, ne trasmette una copia al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, per le opere di  competenza
          statale, e al presidente della Regione,  per  le  opere  di
          competenza regionale. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti   ovvero   del    presidente    della    Regione,
          rispettivamente  per  le  opere  di  competenza  statale  o
          regionale,   sono   indicati    gli    uffici    competenti
          all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ovvero  con  cui  e'
          disposta  l'espropriazione,  distinti  in  relazione   alle
          diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso
          decreto puo' prevedersi  che  i  medesimi  o  altri  uffici
          possano   dare   indicazioni   operative   alle   autorita'
          esproprianti per  la  corretta  applicazione  del  presente
          testo unico. 
              3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui
          al comma 2: 
              a) quale sia lo  stato  del  procedimento  d'esproprio,
          almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima  della  data  di
          scadenza degli  effetti  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita'; 
              b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il
          decreto d'esproprio  ovvero  se  il  medesimo  termine  sia
          inutilmente scaduto; 
              c) se siano stati impugnati gli atti di adozione  e  di
          approvazione del piano  urbanistico  generale,  l'atto  che
          dichiara la pubblica utilita' dell'opera o  il  decreto  di
          esproprio.".