Art. 12 Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito 1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita' di cui al comma 9 lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L'operativita' delle disposizioni di cui al primo periodo e' subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.