Art. 12 
 
 
Fondo  di  solidarieta'  per  la  riconversione  e   riqualificazione
               professionale del personale del credito 
 
  1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita'
di finanziamento prevista dall'articolo  33,  comma  3,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita' di cui al comma 9
lettera b) dell'articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con
riferimento  al  Fondo  di  solidarieta'  per  la   riconversione   e
riqualificazione professionale, per il  sostegno  dell'occupazione  e
del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta,  nel
quadro  dei  processi  di  agevolazione  all'esodo,  in  relazione  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi sette  anni.  L'operativita'
delle  disposizioni  di  cui  al   primo   periodo   e'   subordinata
all'emanazione del regolamento di adeguamento  della  disciplina  del
Fondo, da adottarsi con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Dall'attuazione di quanto  previsto
dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.