Art. 11 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3,  4,
comma 11 escluso, 8 e 9 del presente decreto, pari complessivamente a
euro 1.272.697.711 per l'anno 2016, si provvede: 
    a) quanto a euro 1.062.005.688, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  come  integrata  dall'articolo  11,
comma 13, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59; 
    b) quanto a euro 15.000.000,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
    c) quanto a euro 17.338.000,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
    d) quanto  a  euro  46.354.023,  mediante  utilizzo  delle  somme
relative ai rimborsi corrisposti  dall'organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  che  restano  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato.  Nelle  more  dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro  31.065.406  e'
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza  e  cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli  esiti
degli accertamenti di entrata, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvede al disaccantonamento  ovvero  alla  riduzione  delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di cui  alla  presente
lettera; 
    e) quanto ad euro 20.000.000, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    f) quanto ad euro 112.000.000, mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 969,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.