Art. 11 Iscrizione 1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C) che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilita' prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento. 3. La domanda e' corredata dai seguenti documenti: a. copia di un documento di identita'; b. copia del decreto di riconoscimento ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183; c. attestazione di disponibilita' del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attivita' professionale; d. n. 2 fotografie. 4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi e' anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse. 5. La domanda di iscrizione e' inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure puo' essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, sulla domanda vengono apposti il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata. 6. Non e' accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
Note all'art. 11: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e per la legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note all'art. 5 del presente decreto.