Art. 12 
 
 
                       Delibera di iscrizione 
 
  1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede  alla  iscrizione
nel registro dei tirocinanti entro  quindici  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda. 
  2. L'iscrizione decorre dalla data  della  delibera  del  Consiglio
nazionale. 
  3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve  essere
motivato. 
  4. La segreteria del Consiglio provvede entro dieci giorni  a  dare
comunicazione   della   delibera   adottata    all'interessato,    al
professionista ed al Consiglio del collegio provinciale presso di cui
questo e'  iscritto  a  mezzo  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.